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- Materiale informativo sulla sicurezza
- REACH
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- Testi sicurezza
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- INAIL gestione infortuni
- Campi elettromagnetici
- Sistemi di gestione ambientale
- Elenco soggetti abilitati
- BANDO ISI INAIL
- MODULISTICA per la gestione della sicurezza
- MODULISTICA per la gestione ambientale
- Check List in materia di salute e sicurezza
- Documenti su alcune attrezzature
- Fibre Artificiali Vetrose
- Prevenzione incendi
- D.Lgs 231/01 MODELLI di ORGANIZZAZIONE e di GESTIONE
- SALDATURA
- Apparecchi a pressione
Conai
NOVITÀ :
sono stati pubblicati dal CONAI i seguenti documenti. Inoltre CONAI ha pubblicato una miniguida sul contributo ambientale Guida ridotta CONAI
Calendario adempimenti con tutte le scadenze del 2022
Il sunto delle novità della nuova guida CONAI 2022 Novità
Diversificazione contributiva per gli imballaggi in carta – Documento di sintesi
Liste degli imballaggi in plastica nelle fasce contributive
Materiale informativo sulla sicurezza
- Testo Unico della Sicurezza (Testo D.Lgs 81/08 e, s.m.i.)
- Guida al lavoro in sicurezza nelle aziende nel corso dell’attuale emergenza COVID-19
- La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato
- Modello di valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi per la salute ad uso delle piccole e medie imprese – Titolo IX Capo I – D.Lgs. 81/08
- Autocertificazione della valutazione dei rischi da agenti chimici pericolosi, predisposta dal Datore di lavoro, prevista dall’ Art. 223, comma 1. del Decreto legislativo n° 81/08 e successive modifiche ed integrazioni in conformità all’ Art. 29, comma 5. D.Lgs. 81/08
- La prevenzione delle esplosioni da polveri
- Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici
- Il ruolo del R.U.P., nell’ambito della gestione della sicurezza nei cantieri
- Sicurezza sul lavoro nei cantieri: Il ruolo del committente privato
- Il ruolo del Committente privato per la sicurezza nei cantieri
- Documento 2 Cantiere v1.0
- Documento 1 Azienda v1.0
- Piano Mirato di Prevenzione SCALE PORTATILI
- Piano Mirato di Prevenzione “ ABBASSA L’INDICE “ CAMPAGNA DI PROMOZIONE DELLA SICUREZZA – PER L’ABBASSAMENTO DEGLI INDICI INFORTUNISTICI
REACH
Come funziona il REACH?
Quattro sono i principali processi del REACH:
- la registrazione delle sostanze (Titolo II del REACH). Comporta l’obbligo, per i fabbricanti e gli importatori di sostanze in quanto tali o in miscele o, in alcuni casi, in articoli, in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata/anno, indipendentemente dalla pericolosità, di presentare all’ECHA una serie di informazioni di base sulle caratteristiche delle sostanze e, in mancanza di dati disponibili, l’obbligo di eseguire test sperimentali per caratterizzare le proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e eco-tossicologiche;
- la valutazione (Titolo VI del REACH). L’ECHA controlla la conformità delle informazioni oggetto di registrazione e esamina le proposte di sperimentazione per verificare che non siano necessarie. Gli Stati membri, inoltre, valutano le sostanze chimiche che destano preoccupazione per la salute e l’ambiente;
- l’autorizzazione (Titolo VII del REACH), solo per usi specifici e controllati, delle sostanze “estremamente preoccupanti” (cd. SVHC) elencate nell’Allegato XIV (come le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione di categoria 1A e 1B (CMR), le sostanze Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT), le sostanze molto Persistenti e molto Bioaccumulabili (vPvB), le sostanze, come quelle con proprietà di interferenti endocrini , che hanno effetti che destano un livello di preoccupazione equivalente a quelle appartenenti ai gruppi indicati);
- la restrizione (Titolo VIII del REACH). Prevede che sostanze e miscele con rischi inaccettabili per l’ambiente e la salute umana siano totalmente o parzialmente ristrette negli usi o nella concentrazione (ad es. nei prodotti di consumo). Le restrizioni sono elencate nell’Allegato XVII.
I suddetti processi pongono una pressione sulle imprese affinché riconsiderino il proprio portafoglio di sostanze chimiche e sostituiscano le più pericolose con alternative più sicure. Uno degli obiettivi del regolamento è proprio quello di stimolare l’innovazione e migliorare le competitività dell’industria europea sui mercati internazionali.
- Regolamento REACH in breve
- Adempimenti REACH distributori
- Adempimenti REACH produttori importatori
- Adempimenti REACH utilizzatori a valle
- Scenari di esposizione
- Reach, Clp e scenari di esposizione: la valutazione del rischio da agenti pericolosi per la salute e i modelli emergenti in ambito europeo
- Misure di gestione del rischio come la sostituzione e strumenti utili allo scopo: l’esempio delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS)
- Sostituzione delle sostanze Svhc: l’opportunità offerta dalle banche dati disponibili in letteratura
- Sostituzione delle sostanze estremamente preoccupanti nel Reach ed impatto sulle malattie professionali
- Workers leaflet
- Regolamenti REACH CLP istruzioni operative per gli utilizzatori a valle
- REACH CLP Istruzioni operative per gli utilizzatori a valle
- Orientamenti per gli utilizzatori a valle
- Nutshell guidance articles2 it
- Ricadute del Regolamenti REACH, CLP, SDS sulla valutazione del rischio ex Dlgs 81/2008
Testi ambientali
− La legislazione ambientale in Italia: il D.lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni
- Introduzione alla legislazione ambientale sulla gestione di:
- Emissioni in atmosfera;
La norma quadro in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera è costituita dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, parte V, che si applica a tutti gli impianti (compresi quelli civili) ed alle attività che producono emissioni in atmosfera stabilendo valori di emissione, prescrizioni, metodi di campionamento e analisi delle emissioni oltre che i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai limiti di legge.
La definizione di impianto
Per impianto si intende (art. 268 comma h) del D.lgs. 152/06, il macchinario o il sistema o l’insieme di macchinari o di sistemi costituiti da una struttura fissa dotata di autonomia funzionale in quanto destinato ad una specifica attività; la specifica attività a cui è destinato il macchinario può costituire la fase di un ciclo produttivo più ampio. In questo senso anche gli impianti termici civili ricadono nell’ambito di applicazione del decreto.
Per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) e per gli adempimenti a questa connessi, l’autorità competente è quella che rilascia tale autorizzazione (Regione – Provincia – Ministero dell’Ambiente)
Aggiornamenti normativi in materia di emissioni in atmosfera e AUA
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- Sostanze chimiche lesive per l’ozono;
EMISSION TRADING
Sono ricompresi nel campo di applicazione gli impianti che raggiungono la soglia prevista per l’attività, cioè:
potenza termica installata di 20 MW;
capacità produttiva a seconda dell’attività svolta.
Le industrie manifatturiere ricomprese comprendono gli impianti di produzione del vetro, della carta, della calce, del clinker.
SOSTANZE LESIVE DELL’OZONO
Regolamento CE 1005/2009 del 16/09/09 (abroga il Regolamento CE 2037/2000) D.P.R. n. 147 del 15/2/2006
Legge 28 dicembre 1993, n° 549
D.M. 03/10/2003.
Il regolamento stabilisce le norme in materia di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono4, in materia di comunicazione delle informazioni relative a tali sostanze e all’importazione, esportazione, immissione sul mercato e uso di prodotti e apparecchiature
che contengono o dipendono da tali sostanze.
La normativa di riferimento è contenuta nella Sezione II (Tutela delle acque dall’inquinamento), Titolo III (Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi), Capo III (Tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi) del D.lgs. n. 152 del 3/4/2006. I criteri generali per la autorizzazione agli scarichi fanno riferimento all’Art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 D.lgs. n. 4 del 16-01-08 – Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. n.152 del 03-04-06 recante norme in materia ambientale.
Definizione di scarico diretto: Reintroduzione della definizione di ‟scarico diretto” nelle acque mediante condotta o sistema di collettamento, in modo da precludere che i rifiuti liquidi possano contaminare le acque.
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- Gestione dei rifiuti;
Definizione di rifiuto
La normativa italiana, all’art. 183 del D.lgs. n.152/06 s.m.i. definisce, riprendendo quanto indicato nella direttiva comunitaria 98/2008/CE:
- a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o
abbia l’obbligo di disfarsi.
La definizione di rifiuto rimane quindi fondata, come con il precedente D.Lgs. 22/1997 (Decreto Ronchi), sul concetto del “disfarsi”, che costituisce la condizione necessaria e sufficiente perché un oggetto, un bene o un materiale sia classificato come rifiuto e, successivamente, codificato sulla base del
vigente elenco europeo dei rifiuti (CER).
Link ai siti istituzionali
- Unione Europea-portale Ambiente
- Ministero dell’Ambiente
- Rete Ambientale
- Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)
- Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR)
- Rifiuti, siti contaminati
- Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)
- Agenzia Regionale per l’Ambiente (ARPA)
- Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale
- Normativa ambientale di ReteAmbiente
- Diritto all’Ambiente
- Normativa ambientale di LeggiAmbiente
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- Terre e rocce da scavo ecco FAQ su terre e rocce da scavo
Materiali da scavo interessati dal DPR 120/2017.
L’articolo 2, comma 1, lettera c) del DPR 13 giugno 2017 definisce come “terre e rocce da scavo” il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera, tra le quali:
- scavi in genere(sbancamento, fondazioni, trincee);
- perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento;
- opere infrastrutturali (gallerie, strade);
- rimozione e livellamento di opere in terra.
-
- Rumore;
La ‟legge quadro” sull’inquinamento acustico 26/10/1995, n° 447 definisce gli obblighi per le imprese e le autorità di controllo. In particolare per ogni classe di destinazione d’uso del territorio e per zone sono definiti i limiti massimi di rumorosità, diurni e notturni e il differenziale massimo in decibel tra il livello equivalente di rumore ambientale e quello del rumore residuo (nel caso di zone non esclusivamente industriali e misurato all’interno delle abitazioni vicine). In caso di non rispetto dei limiti imposti, il sito deve presentare e concordare con il Comune il piano di risanamento acustico.
Le emissioni rumorose generate da attività industriali, artigianali, commerciali e pubblici esercizi
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- Campi elettromagnetiche;
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0036.htm (articoli 5-9)
La legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici (Legge n. 36, del 22-2-2001) ha per oggetto
gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze
di polizia, che possano comportare l’esposizione dei lavoratori, delle
lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz.
In particolare, tale norma si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici, compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione. A due anni dalla approvazione della legge quadro sull’elettrosmog (Legge 22 febbraio 2001, n. 36) sono stati pubblicati sulle Gazzette Ufficiali del 28 e del 29 agosto i decreti attuativi:
- P.C.M. 8 luglio 2003: Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti.
- P.C.M. 8 luglio 2003: Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. Sulla G.U. n. 153 del 2-7-2008 è stato pubblicato il Decreto 29 maggio 2008 – Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell’induzione magnetica, che definisce la metodologia di calcolo per la procedura di misura e valutazione dell’induzione magnetica, conformemente a quanto previsto dal D.P.C.M. 8/7/2003.
Da sapere – Campi elettromagnetici | ARPA Lombardia
- Le autorizzazioni AUA e AIA;
Il DPR 13 marzo 2013, n. 59 individua un nucleo base di sette autorizzazioni/comunicazioni che possono essere assorbite dall’AUA:
- a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della
Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- d) autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e) comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- f) autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Modulo AUA unificato Regione Lombardia
IL REGIME DELLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
L’AIA è il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che lo stesso sia conforme ai requisiti del decreto autorizzativo.
Un’azienda rientra nella procedura di AIA quando le sue caratteristiche trovano specifica rispondenza ai requisiti stabiliti in Allegato VIII (impianti di competenza regionale) ed in Allegato XII (impianti di competenza statale) del D.lgs. 152/06 e s.m.i.
https://www.applika.net/writable/news/images/Parte%20Seconda%20152%20aggiornata%20con%20dlgs46- 2014.pdf (cfr pag 80->91)
L’autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni elencate nell’Allegato IX alla Parte seconda del D.lgs.152/2006 e riportate nel seguito:
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I della Parte quinta del D.lgs.152/2006);
- Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV alla Parte terza del D.lgs.152/2006);
- Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210 del D.lgs.152/2006);
- Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (art.7 D.lgs.209/1999);
- Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (art.9 D.lgs.99/1992);
- Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Magistrato alle Acque di Venezia, limitatamente alle condizioni di esercizio degli scarichi idrici e alle modalità di controllo di tali condizioni (decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni nella legge 31 maggio 1995, n. 206, articolo 2, comma 2).
- Cenni sulla responsabilità degli enti per reati ambientali: il D. Lgs. 231/01.
Dal 29 maggio 2015, è in vigore la L. 22 maggio 2015, n. 68, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”.
Tale importantissima riforma, attesa da quasi vent’anni, non solo introduce nel codice penale un intero titolo (VI bis) dedicato ai “Delitti contro l’ambiente”, ma riporta modifiche allo stesso Testo Unico Ambientale (introducendo persino una Parte VI bis sulla “Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale”) ed al D.lgs n. 231/2001 (in particolare all’art. 25-undecies, recante i reati presupposto ambientali).
Testi sicurezza
Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81 2008 – Novembre 2023
Novità in questa versione:
- Inseriti gli interpelli dal n° 4 al n. 8 del 2019;
- Sostituito il Decreto Direttoriale n° 8 del 25 febbraio 2019 con il Decreto Direttoriale n. 57 del 18 settembre 2019 – Ventiduesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71 comma 11 (LINK ESTERNO all’Allegato);
- Sostituito il Decreto Direttoriale n° 2 del 16 gennaio 2018 con il Decreto Direttoriale n° 58 del 18 settembre 2019 – Ottavo elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l’effettuazione dei lavori sotto tensione (LINK ESTERNO all’Allegato);
- Aggiunta la lettera a-bis all’articolo 4, comma 1, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n° 37, inserita dal comma 50 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n° 107;
- Aggiunto l’art. 7-bis al Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n° 462, come previsto dall’articolo 36 del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, pubblicato sulla G.U. n° 305 del 31/12/2019.
FAC SIMILE “POLITICA PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO”
Salute e sicurezza sul lavoro: modelli di organizzazione e gestione (MOG) nelle piccole e medie imprese (PMI)
Salute e sicurezza sul lavoro: più semplice l’adozione dei modelli di organizzazione e gestione (MOG) nelle piccole e medie imprese (PMI)
Con Decreto Ministeriale del 13 febbraio 2014 sono state recepite le procedure semplificate per l’adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese per prevenire le conseguenze dei reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche (ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.).
Il documento ha lo scopo di fornire alle piccole e medie imprese, che decidano di adottare un modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza, indicazioni organizzative semplificate, di natura operativa, utili alla predisposizione e alla efficace attuazione di un sistema aziendale idoneo a prevenire le conseguenze dei reati previsti dall’art. 25-septies, del decreto legislativo n. 231/2001.
Documenti scaricabili:
Modulistica_DM_13 febbraio 2014
Modulistica_DM_13 febbraio 2014
Procedura_semplificata_MOG_nelle_PMI
fonte: Ente bilaterale Metalmeccanici
Dalla presentazione
La sicurezza sul luogo di lavoro è una priorità assoluta per qualsiasi organizzazione responsabile. Nel contesto di un mondo in continua evoluzione, dove nuove sfide e minacce emergono costantemente, è fondamentale che i Responsabili della Sicurezza (RLS) siano adeguatamente preparati e informati per garantire la protezione dei lavoratori e il miglioramento dell’ambiente di lavoro.
Questo manuale è stato concepito come un prezioso strumento per gli RLS, i professionisti della sicurezza, i dirigenti aziendali e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione dei processi di prevenzione i materia di salute e della sicurezza sul lavoro. Il suo scopo principale è fornire una guida completa e aggiornata su come creare un ambiente di lavoro sicuro, in conformità con le leggi e i regolamenti vigenti.
Il ruolo dei RLS è di fondamentale importanza per garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti. Questo manuale è stato progettato per offrire uno sguardo ampio completo alle tematiche della gestione della sicurezza, coprendo una vasta gamma di argomenti, dalle valutazioni dei rischi alla formazione, dalla gestione delle emergenze alle migliori pratiche per la prevenzione degli incidenti. Inoltre, affronterà le sfide emergenti, come la digitalizzazione, la salute mentale dei lavoratori e le nuove tecnologie che stanno trasformando il modo in cui gestiamo la sicurezza sul luogo di lavoro.
La sicurezza non è solo una responsabilità legale, ma soprattutto un investimento per il successo a lungo termine delle organizzazioni. Un ambiente di lavoro salubre e sicuro aumenta la produttività, migliora la reputazione aziendale e protegge pone le basi per garantire il benessere dei dipendenti. Questo manuale offrirà consigli pratici e linee guida per aiutare i RLS a raggiungere questi obiettivi, garantendo al contempo la conformità normativa.
Ricordiamo ai lettori che la sicurezza sul lavoro è una sfida in costante evoluzione. Questo manuale sarà regolarmente aggiornato per riflettere le nuove tendenze e le migliori pratiche emergenti nel campo della sicurezza.
Speriamo che questo manuale diventi una risorsa affidabile e un punto di riferimento per i RLS di oggi e di domani, contribuendo a creare ambienti di lavoro migliori per tutti.
La sicurezza e il benessere dei lavoratori sono un impegno continuo e collettivo. Lavorando insieme, con la conoscenza, la dedizione e la collaborazione di tutti, possiamo vincere questa sfida.
- Scarica il manuale ABC della sicurezza del settore Metalmeccanico
Varie
- Agenti cancerogeni e mutageni INAIL
- Agenti chimici pericolosi
- Analisi vita residua app_pressione
- ASL_MB_REACH_CLP_scheda_autovalutazione_formulari
- Asl_Monza_stress_scheda_autovalutazione
- ASL_Monza_StressLavoroCorrelato
- Cenni sulle problematiche di sicurezza di alcune macchine utensili
- ASL BS Distanze di sicurezza
- DVR attivita ESTERNE INAIL
- Esposizione lavorativa polveri legno
- FAQ_Agenti Fisici: rumore; vibrazioni; campi eletttromagnetici e radiazioni ottiche artificiali
- FORMAZIONE_GUIDA_FORMAZIONE_LAVORATORI.PDF
- Guida INAIL STRESS
- INAIL_Gestione Fumo in azienda
- La valutazione del rischio rumore INAIL 2015
- Linee Guida ERC 2015 Riassunto principali cambiamenti
- Manuale incaricati primo soccorso
- Manuale DPR 177/2011: Ambienti confinati
- Quesiti_luglio_2015
- Reg. Lombardia ddg 7629 10.8.2011 settore metalmeccanico
- Sicurezza_chimica_nelle_Imprese
- Sovraccarico 2014
- Guida ENEA all’esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici
- Linea Giuda per la scelta, l’uso e la manutenzione delle scale portatili
- Linea giuda ISPESL relativa al pericolo a cui è soggetta la colonna vertebrale in merito alle vibrazioni meccaniche
INAIL gestione infortuni
Il decreto semplificazioni, attuativo del Jobs Act, ha abrogato l’obbligo di tenuta del registro infortuni.
La denuncia degli infortuni dovrà essere compilata sul portale dell’INAIL nella sezione DENUNCE mediante il “Cruscotto Infortuni Telematico”.
Vi alleghiamo:
- Circolare INAIL sull’abrogazione del registro infortuni
- Cruscotto infortuni telematico: manuale utente
- Circolare n° 14 del 25 marzo 2016: linee guida per la trattazione dei casi di infortunio infortunio in itinere con l’uso del velocipede.
Campi elettromagnetici
Sono state pubblicate dall’Unione Europea delle guide per aiutare i datori di lavoro, in particolare delle piccole e medie imprese, nell’applicazione della Direttiva Campi elettromagnetici (EMC Lavoro) Direttiva 2013/35/UE e quindi del Titolo VIII – capo IV -del D.Lgs 81/08 e, s.mi..
Molte delle attività svolte nei luoghi di lavoro danno luogo a campi elettromagnetici, in particolare l’uso di apparecchiature elettriche e dispositivi di comunicazione, dispositivi che devono già essere censiti nel DVR aziendale; mentre l’entrata in vigore della misurazione è attesa per il prossimo luglio.
Per aiutare i datori di lavoro nell’effettuare una prima Valutazione dei Rischi EMC dei luoghi di lavoro sono stati predisposti n° 3 volumi :
Volume 3: Guida specifica per PMI
È stato presentato uno SCHEMA di DECRETO sui Campi Elettromagnetici per dare attuazione a un Capo IV del D.Lgs 81/08 e, s.m.i.
Il nuovo decreto sostituirà, credo, l’attuale capo IV del Titolo VIII del Decreto Legislativo sulla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. Attuazione Direttiva EMC lavoro 2013 35 UE – Schema Decreto
La Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome si è espressa favorevolmente in merito al decreto che attuerà la Direttiva UE 2013/35 sulla protezione dei lavoratori dai Campi Elettro Magnetici (CEM). Nello specifico dall’esame della Conferenza sono state espresse solo 2 indicazioni: la prima volta all’inserimento in premessa di “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”; la seconda a modifica dell’articolo 209 definendo “il datore di lavoro valuta tutti i rischi per i lavoratori derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici” PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2013/35/UE
Sistemi di gestione ambientale
Cos’è un sistema di gestione ambientale
Il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) rappresenta uno strumento che permette ad un organizzazione di rispettare le normative vigenti e di sviluppare un sistema di autocontrollo che identifica e gestisce gli impatti che essa ha o potrebbe avere sull’ambiente.
Un’organizzazione che implementa un SGA ha l’obiettivo principale di migliorare continuamente le proprie prestazioni ambientali attraverso una pianificazione basata sulle seguenti fasi cicliche (Ciclo di Deming-Ciclo PDCA):
1. politica ambientale
2. pianificazione (Plan)
3. realizzazione e operatività (Do)
4. controlli e azioni correttive (Check)
5. riesame della direzione (Act)

- UNI EN ISO 14001:2015 – Sistemi di gestione ambientale – Requisiti e guida per l’uso.
- UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015 – Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione.
Tabella comparativa norme SISTEMA
I Documenti di Riferimento Settoriali per EMAS
Che cos’è il regolamento EMAS?
Il primo regolamento EMAS n. 1836 è stato emanato nel 1993 e sostituito, nel 2001, dal Regolamento n. 761, a sua volta sottoposto a revisione e sostituito, nel 2009, dal nuovo Regolamento n. 1221. La nuova normativa abroga il Regolamento CE n.761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE.
Elenco soggetti abilitati
43° Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche
È stato pubblicato il 43° elenco dei soggetti abilitati alle verifiche delle attrezzatura dell’allegato VII del D.Lgs 81/08 e, successive modifiche ed integrazioni; si tratta del Decreto Direttoriale n° 123 del 24 ottobre 2023.
Il datore di lavoro che mette in servizio un’attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell’allegato VII del decreto legislativo n° 81/2008 e, s.m.i., deve darne immediata comunicazione all’INAIL per consentire la gestione della relativa banca dati. L’INAIL assegna all’attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al datore di lavoro. Questi, secondo le indicazioni e le periodicità stabilite dal D.M. 11 Aprile 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dovrà preoccuparsi di far effettuare le verifiche iniziali e periodiche. Il decreto menzionato prevede la possibilità per altri soggetti pubblici e privati, abilitati e iscritti in un apposito elenco (oggi alla 41° edizione ed aggiornamento, tale elenco è qui di seguito riportato), di affiancare l’Inail, le Asl e le Arpa nei controlli sulle attrezzature di lavoro.
Le attrezzature soggette alle verifiche periodiche previste dal Decreto Legislativo 81/08 e, s.m.i. art. 71, sono quelle espressamente indicate nell’Allegato VII.
Per comodità vengono suddivise in 3 macro-categorie:
Attrezzature per Sollevamento Cose
In questa categoria rientrano gru a torre, gru su autocarro, autogru, gru a struttura limitata, gru a ponte e a portale, carrelli semoventi a braccio telescopico, argani e paranchi, idroestrattori.
Attrezzature per Sollevamento Persone
È il caso di piattaforme di lavoro auto-sollevanti su colonna, carri agricoli per la raccolta della frutta, ascensori e montacarichi da cantiere, scale aeree a inclinazione variabile, ponti mobili sviluppabili, ponti sospesi.
Attrezzature a pressione
Per quest’ultima categoria si fa riferimento a generatori di vapore, recipienti di gas e vapore.
Cosa deve fare il datore di lavoro?
Il datore di lavoro che mette in servizio un’attrezzatura di lavoro deve darne comunicazione immediata all’Inail (ex Ispesl) territorialmente competente, che assegna un numero di matricola identificativo dell’attrezzatura e lo comunica al datore di lavoro.
Successivamente, il datore di lavoro deve fare richiesta entro i termini previsti, per sottoporre l’attrezzatura alle visite periodiche, classificate come prima verifica e verifiche successive alla prima.
La prima delle verifiche periodiche deve essere richiesta all’Inail territorialmente competente. Le verifiche periodiche successive alla prima devono essere richieste alle ATS Brianza per noi e più in generale ATS/Asl o ai soggetti abilitati.
La prima delle verifiche periodiche deve essere effettuata entro 45 giorni dalla richiesta.
La prima delle verifiche periodiche
Prima della scadenza del termine per l’esecuzione della prima delle verifiche periodiche stabilito dall’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/08e, s.m.i., il datore di lavoro deve richiedere all’Inail territorialmente competente l’esecuzione della prima delle verifiche periodiche.
In particolare, per i carrelli a braccio telescopico, le piattaforme autosollevanti su colonne, gli ascensori e montacarichi da cantiere e gli idroestrattori a forza centrifuga, già messi in servizio alla data del 23 maggio 2012, la richiesta di prima verifica periodica costituisce anche adempimento dell’obbligo di comunicazione all’Inail (ossia la “vecchia” domanda di immatricolazione e relativo libretto).
Come richiederla
All’atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro deve indicare il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale Inail può avvalersi nel caso non sia in grado di effettuare direttamente la verifica entro 45 giorni. Il datore di lavoro individuerà tale nominativo tra quelli iscritti in un apposito elenco messo a disposizione dei datori di lavoro a cura dell’Inail.
Per la prima delle visite periodiche la modulistica, l’elenco dei soggetti abilitati e il tariffario sono consultabili sul sito dell’Inail diviso per Regione di appartenenza.
Si passa poi alle varie verifiche periodiche.
VERIFICA PERIODICA: Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo. Con la periodicità prevista dall’Allegato VII del D.Lgs. n.81/08 e, s.m.i. e prima della scadenza del relativo termine, il datore di lavoro incarica per l’esecuzione delle verifiche periodiche successive alla prima, alla ATS/Asl competente per territorio o a un soggetto abilitato , pubblico o privato, tra quelli iscritti nell’elenco regionale.
Elenco organismi abilitati alle verifiche (DPR 462/01)
Elenco Organismi abilitati alle verifiche in ordine al DPR 462/01 relativo al “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi“.
Organismi abilitati alle verifiche (Impianti elettrici) – Decreti 2021
Nuova banca dati informatizzata delle verifiche e obblighi dei datori di lavoro
È prevista l’istituzione di una banca dati per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche periodiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 22 ottobre 2001.
È stata prevista, con D.L. 162/2019 convertito con L. 8/2020, l’introduzione di una banca dati informatizzata per trasmettere i dati relativi alle verifiche periodiche effettuate su installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti elettrici di messa a terra e impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.
I datori di lavoro, che hanno fatto eseguire verifiche in data successiva al 31 dicembre 2019, hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente all’INAIL, in via informatica, il nominativo dell’organismo incaricato delle verifiche periodiche.
Lo sviluppo della banca dati avverrà successivamente all’emanazione di indicazioni tecniche fornite dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Nelle more dell’implementazione della banca dati delle verifiche, la comunicazione deve avvenire via pec alle Unità operative territoriali (Uot) di competenza, utilizzando l’apposito modello reperibile sul portale al seguente percorso: Atti e documenti>Moduli e modelli>Ricerca e Tecnologia.
- Modello comunicazione nominativo organismo incaricato delle verifiche periodiche – art. 7-bis, comma 2, DPR 462/2001
- Faq articolo 7 bis d.P.R. 462/2001
- Ricerca e TecnologiaModuli e modelli relativi alle attività di certificazione e verifica.
BANDO ISI INAIL
Bando Isi 2020
Avviso pubblico Isi 2020:
In attuazione del comma 6 bis, articolo 95, d.l. n.34 del 19 maggio 2020 e in conformità all’art. 11, comma 5, d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., attraverso la pubblicazione di singoli Avvisi pubblici regionali/provinciali, Inail finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Finalità:
Il presente Avviso ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti.
Destinatari dei finanziamenti:
L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e gli Enti del terzo settore, ad esclusione delle micro e piccole imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; queste ultime destinatarie dell’iniziativa ISI agricoltura 2019-2020, pubblicata il 6 luglio 2020.
Progetti ammessi a finanziamento:
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 4 Assi di finanziamento:
- Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2)
- Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – Asse di finanziamento 2
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3
- Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – Asse di finanziamento 4
Risorse finanziarie destinate ai finanziamenti:
Le risorse finanziarie destinate dall’Inail, ai progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento.
Di tale ripartizione è data evidenza nell’allegato “Isi 2020 – risorse economiche” che costituisce parte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali pubblicati.
Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’IVA, come di seguito riportato.
Per gli Assi 1, 2 e 3 il finanziamento è costituito da un contributo in conto capitale fino al 65% delle spese ammissibili, calcolate al netto dell’IVA, sostenute e documentate, per la realizzazione del progetto. Il progetto da finanziare deve essere tale da comportare un contributo compreso tra un minimo di Euro 5.000,00 ed un massimo di Euro 130.000,00. Il limite minimo di spesa non è previsto per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
Per i progetti di cui all’asse 4 il finanziamento è costituito da un contributo in conto capitale fino al 65% delle spese ammissibili, calcolate al netto dell’IVA, sostenute e documentate, per la realizzazione del progetto. Il progetto da finanziare deve essere tale da comportare un contributo compreso tra un minimo di Euro 2.000,00 ed un massimo di Euro 50.000,00.
Modalità e tempistiche di presentazione della domanda:
Sul portale Inail – nella sezione Accedi ai Servizi Online – le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali.
La domanda compilata e registrata, esclusivamente, in modalità telematica, dovrà essere inoltrata allo sportello informatico per l’acquisizione dell’ordine cronologico, secondo quanto riportato nel documento “Regole Tecniche”.
Le domande ammesse agli elenchi cronologici dovranno essere confermate, a pena di decadenza dal beneficio, attraverso l’apposita funzione on line di upload/caricamento della documentazione, come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.
Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell’Istituto, nella sezione dedicata alle scadenze dell’Avviso Isi 2020, entro il 26 febbraio 2021.
Per informazioni e assistenza sul presente Avviso è possibile fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail. Il servizio è disponibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente.
È, inoltre, possibile rivolgersi al servizio Inail Risponde, nella sezione Supporto del portale Inail.
Chiarimenti e informazioni sul presente Avviso possono essere richiesti entro e non oltre il termine di dieci giorni antecedenti la chiusura della procedura informatica di compilazione della domanda on line.
Calendario scadenze Isi 2020 | |
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Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda | 1 giugno 2021 |
Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda | 15 luglio 2021 entro le ore 18:00 |
Download codici identificativi | Dal 20 luglio 2021 |
Regole tecniche per l’inoltro della domanda online e date dell’apertura dello sportello informatico | Entro la chiusura della procedura informatica sarà fornita indicazione della data di pubblicazione delle regole tecniche |
Pubblicazione elenchi cronologici provvisori | Entro 14 giorni dall’apertura dello sportello informatico |
Upload della documentazione (efficace nei confronti degli ammessi agli elenchi pena la decadenza della domanda) |
Periodo di apertura della procedura comunicato con la pubblicazione degli elenchi cronologici |
Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi | Alla data comunicata contestualmente alla pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori. |
MODULISTICA per la gestione della sicurezza
Nella sezion MODULI per la gestione della sicurezza trovare alcuni fac simile per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente.
In particolare riportiamo alcuni moduli da utilizzare per conformarsi agli obblighi del Decreto Legislativo n° 81 del 09 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni e quelli per le principali disposizioni ambientali.
Lettere di nomina:
Nomina RSPP coincidente con il datore di lavoro
Nomina RSPP dipendente o consulente esterno
Designazione degli addetti alle emergenze in materia di antincendio ed evacuazione
Designazione degli addetti alla gestione delle emergenze di primo soccorso
Verbale di riunione periodica art. 35
Verbale di prova di evacuazione
Modelli di DVR:
Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale il 30 novembre 2012 ha pubblicato un Decreto Interministeriale per supportare le piccole e medie attività. Infatti, fino al 31 maggio 2013 il Datore di Lavoro poteva autocertificare, mediante una dichiarazione sostitutiva l’esecuzione della valutazione del rischio, a partire dal 1 giugno 2013, invece, l’autocertificazione non è più valida e pertanto le società – fino a 10 addetti – devono redigere un nuovo Documento di Valutazione Rischi attraverso procedure standardizzate seguendo le linee guida emanate dalla Commissione nel 2012.
Si ricorda che il nuovo DVR è obbligatorio per tutte le società di qualsiasi genere di attività, che abbiano almeno un dipendente.
Le attività con più di 10 addetti è meglio che redigano un DVR non ai sensi del D.I 30.11.2012; non essendo mai uscito il Decreto attuativo che individua per quali attività tale modello standardizzato può essere utilizzato fino alla presenza di 50 addetti.
Modello standardizzato: DVR_procedurestandardizzate
Modelli aggiuntivi:
Si consiglia di allegare al DVR standardizzato i seguenti modelli aggiuntivi!
Il Capo I del Titolo VIII – relativo ai rischi fisici – è pienamente in vigore per tutti gli obblighi in esso richiamati ed in tutti i settori produttivi dal 01/01/2009. È tuttavia da precisare che mentre tale data è la stessa anche per l’entrata in vigore del Capo II (rumore) e Capo III (vibrazioni) con la specificazione che le modifiche introdotte dal DLgs.106/2009 sono in vigore dal 20/08/2009 e con le deroghe ex art.306, comma 3, per il Capo IV (campi elettromagnetici) e Capo V (radiazioni ottiche artificiali) il legislatore ha previsto una entrata in vigore differita per tempi significativi.
Il Capo V (radiazioni ottiche artificiali) è pienamente in vigore dal 26/04/2010. Si sottolinea comunque il principio affermato in generale all’art.28 del Testo Unico e ribadito relativamente agli agenti fisici all’art.181 che impegna il datore di lavoro alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza inclusi quelli derivanti da esposizioni a campi elettromagnetici, in relazione ai quali esiste quindi l’obbligo (sanzionabile) alla valutazione ed all’identificazione delle misure preventive e protettive per minimizzare il rischio. In pratica e per quanto riguarda i compiti di vigilanza, fino alla data di entrata in vigore del recepimento italiano della Direttiva 2013/35/UE non saranno richiedibili e sanzionabili le inottemperanze agli obblighi specificamente previsti dal Capo IV del Titolo VIII, ma resteranno validi, richiedibili e sanzionabili i principi generali affermati nel Titolo I e nel Capo I del Titolo VIII.
Importante:
Nell’ambito della valutazione del rischio la giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata è la modalità prevista dalla legislazione sugli agenti fisici per interrompere il processo valutativo in caso di assenza di rischio o di sua palese trascurabilità.
Si tratta quindi di un comportamento applicabile a tutte e sole quelle situazioni poste ben al di sotto dei valori di riferimento/limiti di esposizione (il riferimento è a tutte quelle situazioni che danno luogo ad esposizioni significativamente inferiori ai valori di azione o comunque inferiori ai livelli di riferimento per la popolazione) in quanto per condizioni di rischio più consistenti occorre comunque definire i livelli di rischio al fine di decidere se nel contesto analizzato debbano essere adottate particolari, pur minime, misure di prevenzione e protezione.
Il datore di Lavoro per GIUSTIFICARE l’assenza di tali rischi e quindi interrompere la valutazione più dettagliata può usare i modelli che seguono, presi dall’ASL di Verona
Autocertificazione rischio rumore inferiore a 80 dB(A)
Autocertificazione rischio vibrazione inferiori ai limiti d’azione
Autocertificazione rischio Radiazioni Ottiche Artificiali inferiori ai limiti
MODULISTICA per la gestione ambientale
Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera
(Art. 269 D.Lgs. 152/06 e, successive modifiche ed integrazioni)
L’autorizzazione alle emissioni atmosferiche è rilasciata, di regola, secondo le procedure previste dall’articolo 269. Tale autorizzazione è richiesta per le nuove installazioni, le modifiche o i trasferimenti da un luogo ad un altro degli stabilimenti che emettono gas e polveri nell’atmosfera, allo scopo di verificare che tali emissioni non arrechino pregiudizi all’ambiente.
L’autorizzazione è preventiva per i nuovi stabilimenti, per le loro modifiche sostanziali ed anche per i trasferimenti.
Diversamente, per la modifica non sostanziale di stabilimento deve essere trasmessa una comunicazione (art. 269, comma 8) alla Provincia competente per territorio. Trascorsi 60 giorni senza che la Provincia si sia espressa, l’interessato può procedere con la modifica, fatto salvo comunque il potere dell’Ente di provvedere successivamente.
Una volta autorizzata, la Ditta dovrà:
– comunicare la messa in esercizio (almeno 15 gionri prima) e la messa a regime degli impianti;
– eseguire il controllo delle emissioni e trasmettere le relative analisi (le prime, quelle successive vanno conservate in caso di controlli degli enti);
– più in generale, attenersi alle prescrizioni previste dalla Provincia nell’autorizzazione.
Relazione tecnica di modifica non sostanziale art. 269
Modifica non sostanziale articolo 269
Fac-simile voltura emissioni new
Fac simile registro emissioni in atmosfera
Comunicaz amministrativa articolo 269
Comunicazione per interruzion o sospensione attivita e/o analisi Registro
Check List in materia di salute e sicurezza
Check list sulla gestione aziendale della sicurezza
Campagna di vigilanza e verifica della gestione per le aziende situate in zone del territorio veronese considerate ad alto indice infortunistico
Gli SPISAL dell’ULSS 20, 21, 22 hanno avviato dal 2013 (come previsto dagli obiettivi nazionali e regionali: DPCM 7/12/2007 e DGRV 2860 del 7/10/2008), una intensa attività di vigilanza, a campione, sulle aziende del territorio con un alto indice infortunistico (calcolato su: incidenza, gravità e totale infortuni dal 2003-2010).
Sono inoltre previsti interventi sulle aziende a rischio cancerogeno e nelle aziende agricole.
Maggiori dettagli si trovano sulla pianificazione SPISAL.
Check list gestione aziendale della sicurezza
Check list per la valutazione del rischio da cancerogeni
Check list per la gestione dei controlli di sicurezza sul lavoro – per i Preposti: Fonte INAIL
Liste di controllo specifiche:
2012_TOSCANA_AUTOCONTROLLO_CARRELLI_ELEVATORI
Valutazione di conformità delle Schede Dati di Sicurezza:
Lista controllo SDS emessa dall’ECHA (modalità di verifica più light)
Linee guida per la verifica di conformità delle SDS – Regione Lombardia
Documenti su alcune attrezzature
PIANO MIRATO “Utilizzo in sicurezza delle macchine”
Moltissimi infortuni, anche mortali, si verificano perchè il lavoratore viene in contatto con parti pericolose di macchine.
Negli anni 2018 e 2019 Regione Lombardia ha adottato interventi straordinari per contrastare il numero elevato di infortuni che si è verificato in regione. Questo piano mirato fa parte delle azioni strategiche avviate con il piano straordinario del 2018; a causa dell’emergenza determinata dall’epidemia Covid, sono state ritardate le fasi attuative, soprattutto quelle che prevedevano incontri in presenza con le aziende. Tuttavia, in attesa di riprendere il normale svolgimento dei piani mirati o di adottare modalità alternative per la diffusione dei materiali, si è ritenuto utile pubblcare comunque quanto prodotto dal gruppo di lavoro del Comitato Territoriale allo scopo di agevolare le aziende in questa delicata fase di ripresa in sicurezza delle attività lavorative post lockdown.
Fibre Artificiali Vetrose
Fibre artificiali vetrose
In seguito al divieto di utilizzazione dell’amianto, tra i materiali sostitutivi, le fibre artificiali vetrose (FAV) rappresentano il gruppo commercialmente più utilizzato, trovando interessanti applicazioni dal punto di vista industriale.
Una così vasta diffusione è dovuta alle loro particolari proprietà tecnologiche: elevata stabilità chimica e fisica, non infiammabili, resistenti alle condizioni ambientali e ai microrganismi, proprietà dielettriche e di isolamento dalle sollecitazioni termiche ed acustiche.
Prevenzione incendi
Regolamento di prevenzione incendi: D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, …”; Nel testo sono riportate varie circolari e note di indirizzi e chiarimenti applicativi; Allegato I “Elenco delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi”; D.M. 7 agosto 2012 “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, …”; D.M. 2 marzo 2012 “Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;
Si riporta anche il vecchio elenco delle attività soggette: DM 16/2/1982 “Elenco delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi”, abrogato dal D.P.R. n. 151/2011;
- Codice di Prevenzione incendi: D.M. 3 agosto 2015 “Norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139”;
- Prevenzione incendi attività 65 – locali di pubblico spettacolo: DM 19/8/1996 “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”;
- Manifestazioni pubbliche: Raccolta delle disposizioni emanate a seguito degli incidenti accaduti in Piazza San Carlo a Torino volte ad assicurare lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche in sicurezza per gli aspetti attinenti sia alla “security” sia alla “safety”;
- Il Codice di prevenzione incendi: Slide – Presentazioni sul codice di prevenzione incendi di cui al D.M. 3 agosto 2015 (introduzione).
- L’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio: Slide – Presentazioni.
- Attività a rischio di incidenti rilevanti: Slide – Presentazioni.
- La sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: Slide – Presentazioni.
- La sicurezza antincendio negli edifici sottoposti a tutela: Slide – Presentazioni.
- La disabilità nell’evoluzione normativa della prevenzione incendi – la sicurezza inclusiva
- Gestione degli scenari incidentali – l’azione di soccorso dei VVF
Manuali per i corsi di formazione per addetti antincendio
Scarica il materiale didattico a supporto dei corsi di formazione e di addestramento degli addetti antincendio aziendali, effettuati dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e del D.M. 10 marzo 1998.
Dispense in formato Pdf:
Capitolo 1 – L’incendio e la prevenzione incendi | |
Capitolo 2 – La protezione dagli incendi | |
Capitolo 3 – Procedure da adottare in caso d’incendio | |
Capitolo 4 – Esercitazioni pratiche |
D.Lgs 231/01 MODELLI di ORGANIZZAZIONE e di GESTIONE
Per affrontare i temi del D.Lgs. 231/2001, relativo alla disciplina della responsabilità amministrativa, e dell’integrazione dei sistemi di gestione possiamo presentare oggi un intervento che si è tenuto durante un incontro formativo del 4 giugno 2015, organizzato dall’ Azienda Sanitaria Locale di Milano, con il titolo “ Sistemi di gestione della sicurezza e articolo 30 D.Lgs. 81/08. Modelli di organizzazione e di gestione aziendale e applicazione del D.Lgs. 231 del 2001”.
SALDATURA
scheda autovalutazione aziendale saldatura-7-12-2016 = Scheda di Autovalutazione Aziendale
drstefanoelmetti_saldatura-e-rischi-salute = Saldatura e rischi per la salute
drssasiriagarattini_razionalepianoprevenzione = Piano Mirato di Prevenzione
drettorebrunelli_misureprevenzione = Le misure di prevenzione
cem-roa-v3rid-girelli = Rischi da Campi Elettromagnetici e Radiazioni Ottiche Artificiali
Apparecchi a pressione
Si classificano in :
a. Recipienti con fluidi p> 0,5 bar
b. Generatori di vapore d’acqua, di acqua surriscaldata
c. Tubazioni contenenti gas, vaporo e liquidi
d. Generatori di calore (impianti di riscaldamento con P>116 kW)
e. Forni per industrie chimiche ed affinif.Insiemi (assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi –D. Lgs n.93/2000)
Si veda la pubblicazione INAIL: Istruzione prima verifica periodica DM 11.04.2011
A CHI RIVOLGERSI
a) Verifica periodica: ATS Brianzacompetente per territorio oppure Soggetti PrivatiAbilitati dal Ministero del Lavoro.
b) Messa in servizio: INAIL competente per territorio. Le attrezzature o insiemi apressione di cui all’articolo 1 del D.M. n.329/2004, solo serisultano installati ed assemblati dall’utilizzatore sull’impianto, sono soggetti a verifica per la messa in servizio.
c) Prima verifica periodica: INAlLcompetente per territorio. É necessario, inoltre, che ildatore di lavoro indichi un soggetto privato abilitato a cui affidare la verifica, nel caso in cui l’Istituto non sia in gradodi eseguire il controllo entro 45 giorni dalla suarichiesta.
VERIFICA PERIODICA.
DEFINIZIONI
a) Verifica periodica: Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
b) Prima verifica precedente punto a) e prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura di lavoro.
CHI DEVE FARE LA RICHIESTA
Il Datore di lavoro proprietario dell’impianto se diverso dall’utilizzatore in caso di noleggio/concessione in uso (es. serbatoi criogenici, serbatoi GPL, ecc.)
QUANDO DEVE ESSERE FATTA LA RICHIESTA
La richiesta di verifica periodica deve essere fatta almeno 30 giorni prima della scadenza sulla base della periodicità stabilita per legge e riportata nell’elenco allegato VII del D.Lgs 81/2008 e, successive modifiche ed integrazioni.
MANCATA VERIFICA
Per la mancata richiesta di verifica periodica è prevista una sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente. Art. 71 comma 11: sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro [Art. 87, co. 4, lett. b)].
Inoltre, ai sensi dell’art. 7, DM 324/2004, la mancata esecuzione delle verifiche e prove alle date di scadenza previste, indipendentemente dalle cause che l’hanno prodotta, comporta i seguenti oneri a carico degli utilizzatori:
a) messa fuori esercizio delle attrezzature ed insiemi coinvolti
b) esecuzione, da parte dei soggetti incaricati per l’attività di verifica, delle verifiche e prove previste dalla normativa vigente per il successivo riavvio.
COSTI VERIFICHE
Sono determinate dal Decreto dirigenziale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 novembre 2012, di cui all’art. 3, comma 3, del DM 11 Aprile 2011.
PERIODICITÀ VERIFICHE (Allegato VII al D.Lgs. n.81/08 e, s.m.i.)
IMPORTANTE:
A monte per definire gli obblighi di chi ha apparecchi in pressione si può usare un OTTIMO strumento di calcolo elaborato dal ATS Brianza [referente: Dott. Milko Troisi
Direttore U.O.C. ing. Claudio Albera].
Lo scopo del calcolatore è fornisce indicazioni sulla eventuale assoggettabilità delle attrezzature al DM n° 329/04 e al regime delle verifiche periodiche (art. 71, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008). Poichè la responsabilità della valutazione dei rischi è in capo al datore di lavoro è necessario che lo stesso si confronti con persone esperte in materia di attrezzature a pressione e/o sicurezza sul lavoro al fine di determinare, con assoluta certezza, sia la correttezza dei dati inseriti che gli obblighi di legge connessi all’uso in sicurezza delle citate attrezzature.
Premessa sullo strumento:
Nell’ottica delle funzioni di “Assistenza alle imprese”, (art. 10 del D.Lgs. n. 81/2008) erogate dall’ATS Brianza, è stato congegnato il presente calcolatore al fine di facilitare i portatori di interesse nella gestione delle attrezzature a pressione e gli impianti termici per i quali, dall’analisi delle statistiche relative agli ultimi anni, relative alle ispezioni nei confronti delle aziende afferenti alle provincie di Monza e Brianza e Lecco, sono emerse criticità connesse nell’ottemperanza agli obblighi previsti dalla relativa normativa che si caratterizza per un’oggettiva complessità.
In ossequio ai chiarimenti dell’ISPESL con Lettera Circolare n. 1/06 (Applicazione del D.M. 329/04 di attuazione dell’Art 19 del D. Lgs. 93/2000), per i recipienti a pressione semplici (Direttiva 2014/29/UE), salvo le esclusioni previste dall’art. 2 D.M. 329/2004, non soggetti a fenomeni di corrosione interna/esterna, con pressione non maggiore di 12 bar e con prodotto PxV non maggiore di 8000 bar x l , il CALCOLATORE GVR prevede l’esclusione degli stessi recipienti dall’obbligo della dichiarazione di messa in servizio di cui all’art. 6, D.M. 329/2004, in quanto risultano esclusi sia dalla verifica obbligatoria di primo impianto (art. 4, D.M. 329/2004), sia dalle verifiche di riqualificazione periodica (art. 10, D.M. 329/2004).
Di contro, per le citate attrezzature a pressione, il portale CIVA dell’INAIL sembrerebbe consentire la possibilità di denunciare la messa in servizio di cui all’art. 6 del D.M. 329/04. Pertanto, si suggerisce che il datore di lavoro/utilizzatore verifichi con il Dipartimento INAIL competente per territorio la necessità o meno di tale denuncia.
Ecco anche il link: https://webapp.ats-brianza.it/impiantistica/calcolatore/index.asp