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NOVITÀ :

sono stati pubblicati dal CONAI i seguenti documenti. Inoltre CONAI ha pubblicato una miniguida sul contributo ambientale Guida ridotta CONAI

Guida CONAI

Nelle tabelle visibili cliccando qui sono illustrate le quantità (per i materiali in procedura ordinaria) e i valori (importi di acquisto/peso dei soli imballaggi delle merci per le procedure semplificate) che rientrano nella soglia di esenzione dalla dichiarazione del Contributo per gli anni 2014-2024.


Novità CONAI 2024

Variazioni 2024 del Contributo ambientale Imballaggi CONAI

Fra le novità della Guida 2024 alcune variazioni del Contributo ambientale per specifici materiali come: alluminio, carta, legno, plastica e plastica biodegradabile e compostabile (si vedano le nuove tabelle).

Variano conseguentemente

  • i contributi forfetari/aliquote per le procedure semplificate per imballaggi pieni importati (modulo 6.2),
  • i valori del Contributo Ambientale (riportati nella sezione “Modulistica”) per altre procedure quali:
    • procedura semplificata mediante calcolo forfetario sul fatturato dell’anno precedente per importazione di imballaggi pieni (modulo 6.2 – calcolo forfetario);
      2 3
    • procedura forfetizzata sulle etichette in alluminio, carta e plastica (modulo
      6.14).

Sono state introdotte nuove semplificazioni procedurali, riservate in particolare:

  • al “piccolo commerciante” che acquista all’estero (sia UE sia extra UE) imballaggi vuoti da rivendere sul territorio nazionale (Circolare CONAI del 29.11.2018, conseguentemente aggiornata);
  • all’esportatore di imballaggi pieni (merci confezionate) destinati, sin dal momento del loro acquisto/importazione, a essere interamente esportati (Circolare CONAI dell’1.12.2021, conseguentemente aggiornata).

Aggiornamento sezioni Guida CONAI 2024

La Guida riporta alcuni aggiornamenti documentali di alcune sue parti:

Aggiornamento delle procedure di applicazione, esposizione in fattura e dichiarazione del Contributo Ambientale

  • Aggiornamento delle procedure di rimborso/esenzione dal Contributo Ambientale per attività di esportazione Adempimenti e procedure – Capitolo 7
    Aggiornamento del Capitolo 8 “Casi particolari” – Adempimenti e procedure – Capitolo 8
    Altri aggiornamenti degli Schemi esemplificativi e della modulistica
  • Schemi esemplificativi
  • Modulistica

Materiale informativo sulla sicurezza

Qui di seguito riportiamo dei materiali che possono supportare le imprese nell’attuazione dell’articolo 36 del D.Lgs 81/08 e, successive modifiche ed integrazioni


Se vogliamo monitorare il nostro stato di conformità, possiamo usare le checklist dell’ATS Brianza ed im particolare:

DOCUMENTI per la sicurezza da tenere in AZIENDA
DOCUMENTI per la sicurezza da tenere in CANTIERE

Gestione del rischio MACCHINE:


Una percentuale degli infortuni sul lavoro avviene a seguito di caduta dall’alto durante uso di scale portatili. La modalità di accadimento causa lesioni gravi nel 30-40% dei casi (morte nel 3%), pur facendo uso di uno strumento di lavoro che viene considerato, in genere, “non pericoloso”.
La Regione Lombardia ha deliberato l’adozione di un Piano Triennale Straordinario “Scale” (ex dgr n. XI/164/2018).

Per questi motivi l’ATS Brianza attiva questo nuovo Piano Mirato di Prevenzione

“ SCALE PORTATILI “ CAMPAGNA DI PROMOZIONE DELLA SICUREZZA  PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLE SCALE
rivolto a un campione di aziende estratte per comparto di attività lavorativa.


DOCUMENTI SUVA in merito ai pericoli:


La normativa ambientale è qui riassunta: LA LEGISLAZIONE AMBIENTALE

REACH

REACH in breve

Cos’è il REACH?

Il Regolamento (CE) n° 1907/2006, cosiddetto REACH, è una normativa integrata per la registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche, che mira ad assicurare un maggiore livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, aspirando al contempo a mantenere e rafforzare la competitività e le capacità innovative dell’industria chimica europea.

Attraverso il REACH sarà possibile ottenere maggiori e più complete informazioni su:

  • proprietà pericolose dei prodotti manipolati
  • rischi connessi all’esposizione
  • misure di sicurezza da applicare.

Ai sensi dell’articolo 1 il regolamento riguarda la fabbricazione, l’importazione, l’immissione sul mercato e l’uso di tutte le sostanze chimiche in quanto tali e in quanto componenti di miscele e articoli. Si tratta, quindi, non solo  di quelle utilizzate nei processi industriali, ma anche di quelle che vengono adoperate quotidianamente, ad esempio nei detergenti o nelle vernici, e quelle presenti in articoli come gli abiti o i mobili. È coinvolta , dunque, la maggior parte delle aziende di tutta Europa. Sussistono alcune esenzioni dall’attuazione del Regolamento REACH per categorie di sostanze disciplinate da normative di settore (Articolo 2 del REACH).

Il REACH introduce una rilevante novità rispetto al precedente regime normativo. Stabilisce, infatti, il principio per cui spetta all’industria la responsabilità di gestire i rischi delle sostanze chimiche e di fornire informazioni sulla sicurezza delle sostanze che produce, utilizza o immette sul mercato. I produttori e gli importatori di sostanze chimiche sono, pertanto, obbligati a raccogliere informazioni sulle proprietà delle sostanze, affinché siano poi gestite in sicurezza, e a trasmetterle all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), con sede ad Helsinki (Finlandia). In caso contrario, non è consentito loro di produrle, importarle o immetterle sul mercato.

 

Come funziona il REACH?

Quattro sono i principali processi del REACH:

  • la registrazione delle sostanze (Titolo II del REACH). Comporta l’obbligo, per i fabbricanti e gli importatori di sostanze in quanto tali o in miscele o, in alcuni casi, in articoli, in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata/anno, indipendentemente dalla pericolosità, di presentare all’ECHA una serie di informazioni di base sulle caratteristiche delle sostanze e, in mancanza di dati disponibili, l’obbligo di eseguire test sperimentali per caratterizzare le proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e eco-tossicologiche;
  • la valutazione (Titolo VI del REACH). L’ECHA controlla la conformità delle informazioni oggetto di registrazione e esamina le proposte di sperimentazione per verificare che non siano necessarie. Gli Stati membri, inoltre, valutano le sostanze chimiche che destano preoccupazione per la salute e l’ambiente;
  • l’autorizzazione (Titolo VII del REACH), solo per usi specifici e controllati, delle sostanze “estremamente preoccupanti” (cd. SVHC) elencate nell’Allegato XIV (come le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione di categoria 1A e 1B (CMR), le sostanze Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT), le sostanze molto Persistenti e molto Bioaccumulabili (vPvB), le sostanze, come quelle con proprietà di interferenti endocrini , che hanno effetti che destano un livello di preoccupazione equivalente a quelle appartenenti ai gruppi indicati);
  • la restrizione (Titolo VIII del REACH). Prevede che sostanze e miscele con rischi inaccettabili per l’ambiente e la salute umana siano totalmente o parzialmente ristrette negli usi o nella concentrazione (ad es. nei prodotti di consumo). Le restrizioni sono elencate nell’Allegato XVII.

I suddetti processi pongono una pressione sulle imprese affinché riconsiderino il proprio portafoglio di sostanze chimiche e sostituiscano le più pericolose con alternative più sicure. Uno degli obiettivi del regolamento è proprio quello di stimolare l’innovazione e migliorare le competitività dell’industria europea sui mercati internazionali.

 

Chi è coinvolto dagli obblighi REACH e in che modo?

Sono coinvolti negli obblighi REACH i produttori e importatori di sostanze in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata/anno, gli utilizzatori a valle di sostanze nonché produttori e importatori di articoli che operano nello Spazio Economico Europeo, SEE (Unione Europea + Islanda, Liechtenstein e Norvegia). Il REACH impone a tali soggetti specifici obblighi .

Sono tuttavia coinvolti in maniera indiretta anche:

  • consumatori finali
  • laboratori di saggio
  • centri privati di ricerca
  • associazioni di categoria
  • servizi di consulenza privati

 

Autorità nazionale competente

L’Autorità competente a livello nazionale per il REACH è il Ministero della Salute, che opera d’intesa con il Ministero della Transizione Ecologica, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Dipartimento per le Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, coordinandosi anche con le Regioni e le Province Autonome.

 

Attività di vigilanza

L’Autorità competente avvia il sistema dei controlli ufficiali previsto dal Regolamento REACH, al fine di verificare la completa attuazione delle prescrizioni da parte di tutti i soggetti della catena di approvvigionamento delle sostanze, dalla produzione/importazione, all’uso, all’immissione sul mercato delle sostanze, come tali o contenute in miscele o articoli. La vigilanza viene attuata secondo le modalità operative stabilite dall’Accordo Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 29 ottobre 2009.

Il Ministero della Salute pubblica annualmente il Piano Nazionale di Vigilanza relativo alle imprese soggette al REACH e al Regolamento (CE) n° 1272/2008 sulla classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze chimiche e miscele (CLP). Il Piano è elaborato tenendo conto delle indicazioni provenienti dall’ECHA, dalla Commissione Europea o da altri organismi europei competenti in materia, nonché sulla base delle priorità emergenti a livello nazionale.

 

Sanzioni

Le sanzioni sono stabilite a livello nazionale mediante il Decreto Legislativo del 14 settembre 2009 n° 133, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 222 del 24 agosto 2009.

Oltre a prevedere sanzioni di tipo amministrativo per tutta una serie di condotte che violano il Regolamento, negli articoli 14 e 16 il decreto prevede anche sanzioni di tipo penale, in particolare nel caso di immissione sul mercato o utilizzo di sostanze comprese negli Allegati XIV e XVII (sostanze soggette ad autorizzazione o restrizione) del Regolamento.

Aggiornamenti sulla sicurezza chimica

Cliccando qui potete consultare il Volume costituisce gli atti del “Convegno Nazionale REACH-OSH_2023 – Aggiornamenti sulla Sicurezza Chimica: Sostanze cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione, interferenti endocrine e sensibilizzanti per le vie respiratorie nei luoghi di lavoro” (Bologna, 11 ottobre 2023), promosso ed organizzato dall’Assessorato Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna, dall’Autorità Competente per la Sicurezza Chimica del Dipartimento di Sanità Pubblica Azienda USL di Modena e dall’Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).

Testi ambientali

Ambiente e rifiuti

Affrontare correttamente le tematiche ambientali e avere un’adeguata gestione dei rifiuti significa innanzitutto tutela dell’incolumità e della salute dei lavoratori durante l’attività lavorativa giornaliera.
Approfondendo a livelli successivi l’analisi, gestione dell’ambiente significa tutela dell’ambiente nel quale la realtà aziendale è inserita. Le normative attuali infatti sono sempre più stringenti, specifiche e volte a ridurre gli impatti dell’uomo e delle sue attività sull’ambiente.

Citando l’articolo 2 del Testo Unico Ambientale = D.Lgs. 152/2006 e, s.m.i.: “Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali”, si capisce come le imprese debbano essere pronte o si debbano preparare ad affrontare un mercato tendente all’innovazione, all’internazionalizzazione ed orientamento alla Green Economy. Ad un ulteriore livello, poi, una corretta gestione dell’ambiente significa aumento della produzione, dell’efficienza e quindi diminuzione dei costi fissi. Infine una gestione ambientale oculata e corretta fa sì che l‘azienda abbia dei notevoli benefici commerciali in termini di immagine.

Gli obblighi in materia ambientale sono dettati dalla struttura del D.Lgs 152/06, articolata in parti e capi:

  • PARTE PRIMA: Disposizioni comuni e principi generali;
  • PARTE SECONDA: Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (AIA);
  • PARTE TERZA: Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche;
  • PARTE QUARTA: Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
  • PARTE QUINTA: Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

La Parte IV di tale decreto, per esempio, disciplina le Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, definendo il glossario riferito a tale campo di applicazione, le competenze, le responsabilità,  gli obblighi e le sanzioni, le procedure di corretta gestione dei rifiuti. Gli adempimenti sono di natura documentale (registro, FIR, MUD) e pratica (deposito temporaneo…).

Gestione rifiuti aziendali

Gestire correttamente le tematiche ambientali in azienda presuppone che si abbia coscienza del luogo di lavoro, rendendo possibili e sicuri la normale attività lavorativa e i sopralluoghi dei luoghi di lavoro stessi rispettivamente svolti da parte dei lavoratori e di terzi. Occorre poi eseguire un’analisi degli aspetti documentali e logistici, ossia  fare chiarezza sullo stato dell’azienda, e sull’archiviazione della documentazione cogente.

Per le Autorizzazioni ambientali, per esempio, le scadenze di alcuni anni, dai cinque ai quindici a seconda del tipo di autorizzazione, spesso i soggetti richiedenti hanno difficoltà nel reperimento della documentazione in quanto il tempo e le modalità di archiviazione, che si evolvono di pari passo con la tecnologia, rendono difficoltoso un corretto e logico “stoccaggio” dei documenti.

Un’azienda che decida di sviluppare un’attività economica deve poter destreggiarsi tra i meandri della normativa in materia ambientale, solo in parte risolti dal Testo Unico. Gli adempimenti in tal senso variano principalmente a seconda dei seguenti parametri:

  • Numero di addetti.
  • Tipologia dell’attività che si decide di intraprendere.
  • Pericolosità dell’attività che si decide di intraprendere.
  • Evoluzione della Normativa stessa.

Gestire correttamente l’ambiente significa però non soltanto aumentare il know how aziendale, innalzare il livello di protezione da sanzioni e accuse dirette al Legale Rappresentante, beneficiare di una migliore visione dei referenti e dei partner dal punto di vista commerciale. Gestire adeguatamente la tematica ambientale in Azienda vuol dire anche integrare le procedure di sicurezza e, più in generale, dei Sistemi di Gestione Aziendale, in un’ottica utile e verde.


EMISSIONI IN ATMOSFERA

  • La norma quadro in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera è costituita dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 e, s.m.i., parte V, che si applica a tutti gli impianti (compresi quelli civili) ed alle attività che producono emissioni in atmosfera stabilendo:
  • valori di emissione, prescrizioni;
  • metodi di campionamento;
  • analisi delle emissioni;
  • criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai limiti di legge.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 e, s.m.i., parte V si compone di 3 Titoli:

  1. Primo titolo: «Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività» che contiene:
  • Disposizioni generali
  • Disciplina delle autorizzazioni
  • Modalità di individuazione dei limiti emissivi
  • Disposizioni finali
  1. Secondo titolo: «Impianti termici civili»
  2. Terzo titolo: «Combustibili»

AUTORIZZAZIONE articolo 269 comma 1:

  • “Per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta”.
  • “L’autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni”.
  • La procedura di autorizzazione alle emissioni ordinaria è ricompresa ai sensi del DPR 59/2013 nel procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Per le aziende soggette all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), tale autorizzazione va a sostituire quella relativa alle emissioni ai sensi dell’art. 269 e dell’art. 272 (relativo a impianti e attività in deroga) del D.L.gs. 152/2006 e, s.m.i.

Il gestore che intende installare un impianto nuovo o trasferire un impianto da un luogo ad un altro (art. 269 del D.L.gs. 152/06 e, s.m.i.) presenta all’autorità competente una domanda di autorizzazione, accompagnata dal progetto dell’impianto in cui sono descritte:

  • la specifica attività a cui l’impianto è destinato;
  • le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni;
  • le modalità di esercizio e la quantità;
  • il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l’utilizzo;
  • per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano;
  • una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inserisce la specifica attività cui l’impianto è destinato ed indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dell’impianto.
    • Per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di stabilimenti nuovi, l’autorità competente indice, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, una Conferenza di Servizi.
    • Per il rinnovo e per l’aggiornamento dell’autorizzazione, l’autorità competente, previa informazione al comune interessato il quale può esprimere un parere nei 30 giorni successivi, avvia un autonomo procedimento entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
    • In sede di conferenza di servizi o di autonomo procedimento, eventuali integrazioni della domanda devono essere trasmesse all’autorità competente entro 30 giorni dalla relativa richiesta;
    • Chiusura del procedimento entro 120 giorni o, in caso di integrazioni, entro 150 giorni.
    • Se l’autorità competente non si pronuncia in un termine pari a 120 giorni o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a 150 giorni dalla ricezione della domanda stessa, il gestore può, entro i successivi 60 giorni, richiedere al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di provvedere, notificando tale richiesta anche all’autorità competente.

Emissioni in atmosfera: autorizzazione ordinaria MEDIANTE AUA

AUA = Autorizzazione Unica Ambientale

  • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n° 59, Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.
  • AUA: il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all’articolo 3.

L’autorizzazione stabilisce:

  1. a)  per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento;
  2. b)  per le emissioni convogliate o di cui è̀ stato disposto il convogliamento: i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità del monitoraggio di competenza del gestore, la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni tecnico- economiche, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell’esercizio; devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli.

Emissioni scarsamente rilevanti

Scarsamente rilevanti: ART. 272 comma 1

  • Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell’Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. L’elenco si riferisce a impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico.
  • Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte I dell’Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve considerare l’insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell’elenco.

Emissioni con autorizzazione in via generale (AVG)

L’autorità competente può adottare autorizzazioni di carattere generale riferite a stabilimenti oppure a categorie di impianti e attività, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli.

L’autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e può prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate. Le autorizzazioni generali sono adottate con priorità per gli stabilimenti in cui sono presenti le tipologie di impianti e di attività elencate alla Parte II dell’allegato IV alla Parte Quinta.

Emission trading

Sono ricompresi nel campo di applicazione gli impianti che raggiungono la soglia prevista per l’attività, cioè:

  • potenza termica installata di 20 MW;
  • capacità produttiva a seconda dell’attività svolta.

Si applica alle:

  • attività energetiche (combustione di carburanti a fini energetici, raffinazione di petrolio, produzione di coke),
  • alla produzione e trasformazione di metalli ferrosi e non ferrosi,
  • all’industria dei prodotti minerali,
  • all’industria cartaria,
  • all’industria chimica,
  • alla cattura, trasporto e stoccaggio di gas ad effetto serra (GHG)
  • e al trasporto aereo.

Nessun impianto compreso nell’Emission Trading può operare a meno che non sia munito di un’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra (Deliberazione del Ministero dell’Ambiente).

Il meccanismo è di tipo cap&trade ovvero fissa un tetto massimo complessivo alle emissioni consentite sul territorio europeo nei settori interessati (cap) cui corrisponde un equivalente numero “quote” (1 ton di CO2eq. = 1 quota) che possono essere acquistate/vendute su un apposito mercato (trade). Ogni operatore industriale/aereo attivo nei settori coperti dallo schema deve “compensare” su base annuale le proprie emissioni effettive (verificate da un soggetto terzo indipendente) con un corrispondente quantitativo di quote.

Il quantitativo complessivo di quote disponibili per gli operatori (cap) diminuisce nel tempo imponendo di fatto una riduzione delle emissioni di gas serra nei settori ETS.

In sintesi, ogni operatore industriale e del settore dell’aviazione partecipante all’EU ETS deve effettuare le comunicazioni relative in una sorta di ciclo annuale seguenti i seguenti step:

1° gennaio: inizio del monitoraggio per l’anno in corso.

28 febbraio: ottenimento delle quote gratuite se previste.

31 marzo: presentazione del rendiconto delle emissioni all’Autorità Competente e nel Registro.

30 aprile: restituzione delle quote nel Registro.

30 giugno: segnalazione di eventuali non conformità o miglioramenti, se necessario.

1° luglio – 30 settembre: inizio del processo di verifica per l’anno in corso. dicembre: preparazione del report di monitoraggio dell’anno.

31 dicembre: fine del monitoraggio per l’anno in corso.

 

Scarichi acque reflue: D.Lgs 152/06 e, s.m.i.

D.Lgs. 152/2006 Testo Unico Ambiente

PARTE III – norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela  delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche

SEZIONE II – tutela delle acque dall’inquinamento

  • TITOLO III – tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi
  • CAPO III – tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi
  • TITOLO IV – strumenti di tutela
  • CAPO II – autorizzazioni agli scarichi

Scarichi acque reflue: Definizioni – Articolo 74

  • Scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore (acque superficiali, suolo, sottosuolo, rete fognaria), indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche se sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque di dighe (previsti all’art. 114)
  • Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento
  • Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle cosiddette di ruscellamento (meteoriche di dilavamento, acque di lavaggio delle strade, ecc.) convogliate in reti fognarie, anche separate.

Acque reflue industriali assimilabili alle domestiche: acque reflue provenienti da installazioni commerciali o produttive che per legge oppure per particolari requisiti qualitativi e quantativi, possono essere considerate come acque reflue domestiche ai sensi dell’art. 101, comma 7 del D.Lgs 152/2006, ovvero:

  • provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
  • provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
  • provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità
  • provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d’acqua o in cui venga utilizzata una portata d’acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
  • aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
  • provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore

 

Scarichi acque reflue: Criteri generali

Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell’Allegato 5 alla parte III del presente decreto. (ART. 101 D.Lgs 152/2006 e, s.m.i. criteri generali della disciplina degli scarichi)

Tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli ad essi assimilati ai sensi del comma 7, lettera e), devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell’autorità competente per il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che va effettuato immediatamente a monte della immissione nel recapito.

I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo.

Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione, la disciplina dello scarico è fissata in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore. In ogni caso le acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate.

Tipologia di immissione

TIPOLOGIA DI IMMISSIONE

È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:
per i casi previsti dall’articolo 100, comma 3; [3. Per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche, le regioni individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi].

Art. 104 – Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

ART. 105 – scarichi in acque superficiali

Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali devono rispettare i valori-limite di emissione fissati ai sensi dell’articolo 101, commi 1 e 2, in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualità.

Scarichi acque reflue: scarichi in fognatura. Articolo 107 D.Lgs 152/06 e, s.m.i.

1. Ferma restando l’inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell’Allegato 5 alla parte III del presente decreto … gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall’ente di governo dell’ambito competente in base alle caratteristiche dell’impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonchè il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell’articolo 101, commi 1 e 2.

2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purchè osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati (dall’ente di governo dell’ambito) competente.

3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura.

Autorizzazione agli scarichi

ART. 124 – criteri generali

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. L’autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività.

Gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell’osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati. Per questi scarichi, le Regioni possono prevedere che l’autorizzazione sia inclusa nel documento di concessione edilizia o nel documento di Agibilità se in questi documenti risultano descritte le modalità di scarico.

Le domande di Autorizzazione/rinnovo degli scarichi sono gestite dai seguenti Enti:

  • In pubblica fognatura all’Autorità d’Ambito (ATO)
  •  In corpo idrico superficiale alla Provincia
  •  Sul e/o nel suolo alla Provincia

ART. 125 – domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali

La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere corredata

1. dall’indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico

2. dall’indicazione del volume annuo di acqua da scaricare,

3. dalla tipologia del ricettore,

4. dalla individuazione del punto previsto per effettuare i prelievi di controllo,

5. dalla descrizione del sistema complessivo dello scarico ivi comprese le operazioni ad esso

 

ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

L’articolo 101 comma 7, inoltre, stabilisce che salvo quanto previsto dall’articolo 112 (utilizzazione agronomica), ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione de lterreno…;

b) provenienti da imprese dedite ad allevamento…;

c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano  anche attività di trasformazione …;

d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura…;

e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate  dalla normativa regionale;

f) provenienti da attività termali…

ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

DPR 227/11 semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale

Art.2 Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche

Sono assimilate alle acque reflue domestiche:

  • le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell’allegato A;
  • le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;
  • le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell’allegato A, con le limitazioni indicate nella stessa tabella.

Le varie regioni hanno emanato Normative regionali per disciplinare l’assimilabilità delle acque.

Tabella 1 dell’allegato A – alcuni esempi di assimilazione per caratteristiche qualitative e quantitative

ü BOD5 (come ossigeno) mg/l <=300

ü COD (come ossigeno) mg/l <=700

ü Grassi e oli animali/vegetali mg/l <=40

ü Tensioattivi mg/l <=20

Tabella 2 dell’allegato A – alcuni esempi di assimilazione per categorie di attività

  • Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria, e immobiliare
  •  Attività informatica
  • Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso  domestico e che effettivamente trattino non più. di 100 kg di biancheria al giorno
  • Riparazione di beni di consumo

6. funzionalmente connesse, dall’eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto,

7. dalla indicazione delle apparecchiature impiegate nel processo produttivo e nei sistemi di scarico nonchè dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.

Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, la domanda di cui al comma 1 deve altresì indicare ulteriori dati sulla capacità di produzione.

NORMATIVA PER LA REGIONE LOMBARDIA IN MERITO ALLE ACQUE REFLUE URBANE, DOMESTICHE ED ASSIMILATE

La Giunta regionale ha approvato, con la d.g.r. n. 1406, il regolamento regionale n. 6 del 2019 “Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell’articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell’articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26″. Il r.r. n. 6 del 2019 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Region Lombardia n. 14, Supplemento, del 2 aprile 2019 e sostituisce il r.r. n. 3 del 2006.

Con d.g.r. n. 2723 del 23 dicembre 2019 sono stati approvati due documenti di indirizzo attuativi del r.r. n. 6 del 2019:

  • Linee guida per la progettazione e realizzazione dei sistemi di trattamento delle acque reflue provenienti da sfioratori di reti fognarie
  • Indirizzi per l’elaborazione del programma di riassetto delle fognature e degli sfioratori.

Allegati

Disciplina scarichi di acque reflue urbane, domestiche e assimilate e approvazione progetti degli impianti di depurazione (r.r. n. 6 del 2019)

Documento PDF – 16,87 MB
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Testi sicurezza

Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81 2008 – Novembre 2023

Novità in questa versione:

  • Inseriti gli interpelli dal n° 4 al n. 8 del 2019;
  • Sostituito il Decreto Direttoriale n° 8 del 25 febbraio 2019 con il Decreto Direttoriale n. 57 del 18 settembre 2019 – Ventiduesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71 comma 11 (LINK ESTERNO all’Allegato);
  • Sostituito il Decreto Direttoriale n° 2 del 16 gennaio 2018 con il Decreto Direttoriale n° 58 del 18 settembre 2019 – Ottavo elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l’effettuazione dei lavori sotto tensione (LINK ESTERNO all’Allegato);
  • Aggiunta la lettera a-bis all’articolo 4, comma 1, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n° 37, inserita dal comma 50 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n° 107;
  • Aggiunto l’art. 7-bis al Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n° 462, come previsto dall’articolo 36 del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, pubblicato sulla G.U. n° 305 del 31/12/2019.

FAC SIMILE “POLITICA PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO”

 

Salute e sicurezza sul lavoro: modelli di organizzazione e gestione (MOG) nelle piccole e medie imprese (PMI)

 

Salute e sicurezza sul lavoro: più semplice l’adozione dei modelli di organizzazione e gestione (MOG) nelle piccole e medie imprese (PMI)

Con Decreto Ministeriale del 13 febbraio 2014 sono state recepite le procedure semplificate per l’adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese per prevenire le conseguenze dei reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche (ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.).

Il documento ha lo scopo di fornire alle piccole e medie imprese, che decidano di adottare un modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza, indicazioni organizzative semplificate, di natura operativa, utili alla predisposizione e alla efficace attuazione di un sistema aziendale idoneo a prevenire le conseguenze dei reati previsti dall’art. 25-septies, del decreto legislativo n. 231/2001.

Documenti scaricabili:

Modulistica_DM_13 febbraio 2014

Modulistica_DM_13 febbraio 2014

Procedura_semplificata_MOG_nelle_PMI

Sicurezza ambienti di lavoro


fonte: Ente bilaterale Metalmeccanici

Dalla presentazione

La sicurezza sul luogo di lavoro è una priorità assoluta per qualsiasi organizzazione responsabile. Nel contesto di un mondo in continua evoluzione, dove nuove sfide e minacce emergono costantemente, è fondamentale che i Responsabili della Sicurezza (RLS) siano adeguatamente preparati e informati per garantire la protezione dei lavoratori e il miglioramento dell’ambiente di lavoro.
Questo manuale è stato concepito come un prezioso strumento per gli RLS, i professionisti della sicurezza, i dirigenti aziendali e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione dei processi di prevenzione i materia di salute e della sicurezza sul lavoro. Il suo scopo principale è fornire una guida completa e aggiornata su come creare un ambiente di lavoro sicuro, in conformità con le leggi e i regolamenti vigenti.
Il ruolo dei RLS è di fondamentale importanza per garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti. Questo manuale è stato progettato per offrire uno sguardo ampio completo alle tematiche della gestione della sicurezza, coprendo una vasta gamma di argomenti, dalle valutazioni dei rischi alla formazione, dalla gestione delle emergenze alle migliori pratiche per la prevenzione degli incidenti. Inoltre, affronterà le sfide emergenti, come la digitalizzazione, la salute mentale dei lavoratori e le nuove tecnologie che stanno trasformando il modo in cui gestiamo la sicurezza sul luogo di lavoro.

La sicurezza non è solo una responsabilità legale, ma soprattutto un investimento per il successo a lungo termine delle organizzazioni. Un ambiente di lavoro salubre e sicuro aumenta la produttività, migliora la reputazione aziendale e protegge pone le basi per garantire il benessere dei dipendenti. Questo manuale offrirà consigli pratici e linee guida per aiutare i RLS a raggiungere questi obiettivi, garantendo al contempo la conformità normativa.

Ricordiamo ai lettori che la sicurezza sul lavoro è una sfida in costante evoluzione. Questo manuale sarà regolarmente aggiornato per riflettere le nuove tendenze e le migliori pratiche emergenti nel campo della sicurezza.

Speriamo che questo manuale diventi una risorsa affidabile e un punto di riferimento per i RLS di oggi e di domani, contribuendo a creare ambienti di lavoro migliori per tutti.
La sicurezza e il benessere dei lavoratori sono un impegno continuo e collettivo. Lavorando insieme, con la conoscenza, la dedizione e la collaborazione di tutti, possiamo vincere questa sfida.

 

INAIL gestione infortuni

Il decreto semplificazioni, attuativo del Jobs Act, ha abrogato l’obbligo di tenuta del registro infortuni.

La denuncia degli infortuni dovrà essere compilata sul portale dell’INAIL nella sezione DENUNCE mediante il “Cruscotto Infortuni Telematico”.

Vi alleghiamo:

Che cosa si intende per infortunio sul lavoro?

Pur non essendoci una vera e propria definizione normativa dell’infortunio sul lavoro, dalla lettura del T.U. si rileva che: “L’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.” L’infortunio sul lavoro va inteso, dunque, come un evento nefasto che provoca un danno all’integrità psico-fisica di un lavoratore, durante il normale svolgimento dell’attività lavorativa.

Elementi essenziali dell’infortunio sul lavoro sono:

  • l’evento nefasto
  • il trauma fisico (lesione per il lavoratore)
  • l’occasione di lavoro
  • la causa violenta

Come chiarito dall’INAIL sul proprio portale web, per poter parlare di infortunio sul lavoro e far scattare la relativa copertura assicurativa, bisogna ben definire i concetti di “occasione di lavoro” e “causa violenta”, oculatamente utilizzati dal legislatore nel T.U. all’art.2.

L’occasione di lavoro racchiude in sè il generico concetto di “causa-effetto” tale per cui l’infortunio deve essere generato da un incidente che sia connesso con l’attività lavorativa svolta dall’individuo infortunatosi e correlato alla sua condotta a tal fine (svolgimento del  lavoro e di tutte le attività prodromiche o strumentali ad esso), non a caso l’INAIL precisa: “ sono esclusi dalla tutela gli infortuni conseguenti ad un comportamento estraneo al lavoro, quelli simulati dal lavoratore o le cui conseguenze siano dolosamente aggravate dal lavoratore stesso”.

La causa violenta è da intendersi, invece, come quella componente esterna che, interferendo in maniera repentina e diretta (violenta appunto) all’interno del luogo di lavoro, compromette o meglio va a minare l’integrità psico-fisica del lavoratore. In altri termini, può trattarsi: di movimenti bruschi o sforzi muscolari – di alcune sostanze tossiche – di virus – di particolari condizioni climatiche e microclimatiche e tutto ciò che influisce negativamente sul verificarsi dell’evento nefasto.

Cosa deve fare il dipendente in caso di infortunio sul lavoro?

Conseguentemente al verificarsi dell’infortunio, come logica suggerisce, bisogna affrettarsi a ricevere le cure necessarie rivolgendosi al medico aziendale, qualora sia presente nel luogo di lavoro, al proprio medico curante o – nei casi più estremi – al pronto soccorso. L’importanza dell’intervento medico oltre ad essere finalizzata a ricevere l’assistenza sanitaria più idonea al caso, è fondamentale per ottenere il certificato medico con il quale si attesteranno ai fini dell’indennizzabilità:

  • la diagnosi;
  • il numero dei giorni di inabilità temporanea al lavoro

La legge all’articolo 52 del T.U. prevede che in seguito all’ avvenuto evento nefasto, anche se di lieve entità, il lavoratore è obbligato a darne notizia al proprio datore di lavoro; tale comunicazione deve essere immediata e tempestiva nell’interesse del lavoratore stesso, dato che non ottemperando a tale obbligo si perde il diritto alle prestazioni INAIL per i giorni antecedenti a quello in cui il datore ha avuto notizia dell’evento.

Infortunio sul lavoro: cosa deve fare il datore di lavoro?

Esistono degli obblighi anche per quanto riguarda il datore di lavoro: egli, infatti, una volta appreso dell’avvenuto infortunio, deve avvertire l’INAIL mediante la comunicazione o la denuncia. L’obbligo deriva dall’articolo 53 del T.U. (oltre che da quanto disposto, circa la comunicazione, dall’articolo 18, comma 1, lett. r) D.Lgs 81/08 e, s.m.i.  in materia di sicurezza sul lavoro), il datore vi deve adempiere entro due giorni da quando il lavoratore gli ha fornito notizia dell’evento assieme agli estremi del certificato medico. La norma sottolinea come tale obbligo vige sul datore “indipendentemente da ogni valutazione rispetto alla ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità”.

Cosa deve fare il medico?

Oltre agli obblighi per lavoratore e datore di lavoro, la legge prevede l’ulteriore obbligo per il medico o la struttura sanitaria che appresta le cure al lavoratore, di invio del “certificato medico” di infortunio sul lavoro. Il certificato deve essere inviato telematicamente all’INAIL, successivamente è onere del lavoratore fornire al proprio datore il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi ivi indicati, tutte informazioni fondamentali affinché quest’ultimo possa provvedere alla denuncia o comunicazione di infortunio.

 


Campi elettromagnetici

Sono state pubblicate dall’Unione Europea delle guide per aiutare i datori di lavoro, in particolare delle piccole e medie imprese, nell’applicazione della Direttiva Campi elettromagnetici (EMC Lavoro) Direttiva 2013/35/UE e quindi del Titolo VIII – capo IV -del D.Lgs 81/08 e, s.mi..

Molte delle attività svolte nei luoghi di lavoro danno luogo a campi elettromagnetici, in particolare l’uso di apparecchiature elettriche e dispositivi di comunicazione, dispositivi che devono già essere censiti nel DVR aziendale; mentre l’entrata in vigore della misurazione è attesa per il prossimo luglio.

Per aiutare i datori di lavoro nell’effettuare una prima Valutazione dei Rischi EMC dei luoghi di lavoro sono stati predisposti n° 3 volumi :

Volume 1: Supporto per la valutazione dei rischi e misure di protezione o di prevenzione supplementari;

Volume 2: Dodici casi di studio per la valutazioni dei rischi e le relative misure di prevenzione e protezione attuate;

Volume 3: Guida specifica per PMI

Slide dell’INAIL “La valutazione del rischio CEM per portatori di dispositivi medici impiantabili attivi”

 

È stato presentato uno SCHEMA di DECRETO sui Campi Elettromagnetici per dare attuazione a un Capo IV del D.Lgs 81/08 e, s.m.i.

Il nuovo decreto sostituirà, credo, l’attuale capo IV del Titolo VIII del Decreto Legislativo sulla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. Attuazione Direttiva EMC lavoro 2013 35 UE – Schema Decreto

La Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome si è espressa favorevolmente in merito al decreto che attuerà la Direttiva UE 2013/35 sulla protezione dei lavoratori dai Campi Elettro Magnetici (CEM). Nello specifico dall’esame della Conferenza sono state espresse solo 2 indicazioni: la prima volta all’inserimento in premessa di “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”; la seconda a modifica dell’articolo 209 definendo “il datore di lavoro valuta tutti i rischi per i lavoratori derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici” PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2013/35/UE

Sistemi di gestione ambientale

Cos’è un sistema di gestione ambientale

I “sistemi di gestione ambientale” (SGA) sono strumenti e metodologie organizzative adottate dalle organizzazioni per gestire e migliorare le proprie prestazioni ambientali. Questi sistemi forniscono un quadro strutturato per identificare, valutare e controllare gli impatti ambientali delle attività, nonché per gestire i rischi e perseguire obiettivi di sostenibilità.

Il più noto standard internazionale per i sistemi di gestione ambientale è la norma ISO 14001, sviluppata dall’Organizzazione internazionale per la normazione (ISO). La ISO 14001 stabilisce i requisiti per l’implementazione e la certificazione di un SGA, offrendo alle organizzazioni un quadro per sviluppare politiche ambientali, pianificare attività, monitorare impatti, migliorare le prestazioni ambientali e dimostrare conformità normativa.

Gli elementi chiave di un sistema di gestione ambientale includono:

  1. Politica ambientale: Una dichiarazione formale degli obiettivi e degli impegni ambientali dell’organizzazione.
  2. Pianificazione: Identificazione degli impatti ambientali delle attività dell’organizzazione e sviluppo di strategie per mitigarli.
  3. Implementazione e operatività: Attuazione delle politiche e dei processi definiti nel sistema di gestione ambientale.
  4. Monitoraggio e misurazione: Valutazione regolare delle prestazioni ambientali per garantire il rispetto degli obiettivi e degli standard.
  5. Valutazione della conformità legale: Assicurarsi che l’organizzazione rispetti tutti i requisiti normativi e legislativi applicabili.
  6. Revisione della direzione: Periodiche revisioni e valutazioni dell’efficacia del sistema di gestione ambientale da parte della direzione, con l’obiettivo di identificare miglioramenti e opportunità di sviluppo.
  7. Miglioramento continuo: Impegno a identificare e attuare azioni correttive e preventive per migliorare costantemente le prestazioni ambientali.

L’adozione di un sistema di gestione ambientale non solo può portare a una riduzione degli impatti negativi sull’ambiente, ma può anche generare benefici economici e migliorare la reputazione e la credibilità dell’organizzazione presso i suoi stakeholder.

Un’organizzazione che implementa un SGA ha l’obiettivo principale di migliorare continuamente le proprie prestazioni ambientali attraverso una pianificazione basata sulle seguenti fasi cicliche (Ciclo di Deming-Ciclo PDCA):

1. politica ambientale

2. pianificazione (Plan)

3. realizzazione e operatività (Do)

4. controlli e azioni correttive (Check)

5. riesame della direzione (Act)

DIPENSA ASSOLOMBARDA dal titolo “ISO 14001:2015 I Sistemi di Gestione Ambientale a un punto di svolta Le novità della norma e le linee guida per l’applicazione dei nuovi requisiti”

 
Iter Certificativo
Normativa di riferimento
  • UNI EN ISO 14001:2015 Sistemi di gestione ambientale – Requisiti e guida per l’uso.
  • UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015 – Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione.

Tabella comparativa norme SISTEMA

I Documenti di Riferimento Settoriali per EMAS

Che cos’è il regolamento EMAS?

Il primo regolamento EMAS n. 1836 è stato emanato nel 1993 e sostituito, nel 2001, dal Regolamento n. 761, a sua volta  sottoposto a revisione e sostituito, nel 2009, dal nuovo Regolamento n. 1221. La nuova normativa abroga il Regolamento CE n.761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE.

Elenco soggetti abilitati

48° Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche

È stato pubblicato il 48° elenco dei soggetti abilitati alle verifiche delle attrezzatura dell’allegato VII del D.Lgs 81/08 e, successive modifiche ed integrazioni; si tratta del Decreto Direttoriale n° 18 del 12 marzo 2024.

Il datore di lavoro che mette in servizio un’attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell’allegato VII del decreto legislativo n° 81/2008 e, s.m.i., deve darne immediata comunicazione all’INAIL per consentire la gestione della relativa banca dati. L’INAIL assegna all’attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al datore di lavoro. Questi, secondo le indicazioni e le periodicità stabilite dal D.M. 11 Aprile 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dovrà preoccuparsi di far effettuare le verifiche iniziali e periodiche.

Il decreto menzionato prevede la possibilità per altri soggetti pubblici e privati, abilitati e iscritti in un apposito elenco (oggi alla 47° edizione ed aggiornamento, tale elenco è qui di seguito riportato), di affiancare l’Inail, le Asl e le Arpa nei controlli sulle attrezzature di lavoro.

Elenco soggetti abilitati verifiche periodiche 12.03.2024

Decreto Direzione Generale del Lavoro n°18 del 12 marzo 2024: 48° elenco soggetti abilitati


Le attrezzature soggette alle verifiche periodiche previste dal Decreto Legislativo 81/08 e, s.m.i. art. 71, sono quelle espressamente indicate nell’Allegato VII.

Per comodità vengono suddivise in 3 macro-categorie:

Attrezzature per Sollevamento Cose
In questa categoria rientrano gru a torre, gru su autocarro, autogru, gru a struttura limitata, gru a ponte e a portale, carrelli semoventi a braccio telescopico, argani e paranchi, idroestrattori.

Attrezzature per Sollevamento Persone
È il caso di piattaforme di lavoro auto-sollevanti su colonna, carri agricoli per la raccolta della frutta, ascensori e montacarichi da cantiere, scale aeree a inclinazione variabile, ponti mobili sviluppabili, ponti sospesi.

Attrezzature a pressione
Per quest’ultima categoria si fa riferimento a generatori di vapore, recipienti di gas e vapore.

Cosa deve fare il datore di lavoro?
Il datore di lavoro che mette in servizio un’attrezzatura di lavoro deve darne comunicazione immediata all’Inail (ex Ispesl) territorialmente competente, che assegna un numero di matricola identificativo dell’attrezzatura e lo comunica al datore di lavoro.
Successivamente, il datore di lavoro deve fare richiesta entro i termini previsti, per sottoporre l’attrezzatura alle visite periodiche, classificate come prima verifica e verifiche successive alla prima.
La prima delle verifiche periodiche deve essere richiesta all’Inail territorialmente competente. Le verifiche periodiche successive alla prima devono essere richieste alle ATS Brianza per noi e più in generale ATS/Asl o ai soggetti abilitati. 
La prima delle verifiche periodiche deve essere effettuata entro 45 giorni dalla richiesta.

La prima delle verifiche periodiche
Prima della scadenza del termine per l’esecuzione della prima delle verifiche periodiche stabilito dall’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/08e, s.m.i., il datore di lavoro deve richiedere all’Inail territorialmente competente l’esecuzione della prima delle verifiche periodiche.
In particolare, per i carrelli a braccio telescopico, le piattaforme autosollevanti su colonne, gli ascensori e montacarichi da cantiere e gli idroestrattori a forza centrifuga, già messi in servizio alla data del 23 maggio 2012, la richiesta di prima verifica periodica costituisce anche adempimento dell’obbligo di comunicazione all’Inail (ossia la “vecchia” domanda di immatricolazione e relativo libretto).

Come richiederla

All’atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro deve indicare il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale Inail può avvalersi nel caso non sia in grado di effettuare direttamente la verifica entro 45 giorni. Il datore di lavoro individuerà tale nominativo tra quelli iscritti in un apposito elenco messo a disposizione dei datori di lavoro a cura dell’Inail.
Per la prima delle visite periodiche la modulistica, l’elenco dei soggetti abilitati e il tariffario sono consultabili sul sito dell’Inail diviso per Regione di appartenenza.

Si passa poi alle varie verifiche periodiche.

VERIFICA PERIODICA: Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo. Con la periodicità prevista dall’Allegato VII del D.Lgs. n.81/08 e, s.m.i. e prima della scadenza del relativo termine, il datore di lavoro incarica per l’esecuzione delle verifiche periodiche successive alla prima, alla ATS/Asl competente per territorio o a un soggetto abilitato , pubblico o privato, tra quelli iscritti nell’elenco regionale.


Elenco organismi abilitati alle verifiche (DPR 462/01)

Elenco Organismi abilitati alle verifiche in ordine al DPR 462/01 relativo al “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi“.

Organismi abilitati alle verifiche (Impianti elettrici) – Decreti 2021


Nuova banca dati informatizzata delle verifiche e obblighi dei datori di lavoro

È prevista l’istituzione di una banca dati per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche periodiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 22 ottobre 2001.

È stata prevista, con D.L. 162/2019 convertito con L. 8/2020, l’introduzione di una banca dati informatizzata per trasmettere i dati relativi alle verifiche periodiche effettuate su installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti elettrici di messa a terra e impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.

I datori di lavoro, che hanno fatto eseguire verifiche in data successiva al 31 dicembre 2019, hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente all’INAIL, in via informatica, il nominativo dell’organismo incaricato delle verifiche periodiche.

Lo sviluppo della banca dati avverrà successivamente all’emanazione di indicazioni tecniche fornite dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nelle more dell’implementazione della banca dati delle verifiche, la comunicazione deve avvenire via pec alle Unità operative territoriali (Uot) di competenza, utilizzando l’apposito modello reperibile sul portale al seguente percorso: Atti e documenti>Moduli e modelli>Ricerca e Tecnologia.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il testo di legge e le FAQ allegati:

BANDO ISI INAIL

Bando ISI INAIL 2024

Il Bando ISI INAIL 2024 è un bando di concorso che mette a disposizione 500 milioni di euro per finanziare progetti di investimento per la sicurezza sul lavoro. Le domande possono essere presentate da imprese di tutte le dimensioni e operanti in tutti i settori economici.

Le aree di intervento ammissibili sono:

  • Miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori
  • Acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro
  • Formazione dei lavoratori
  • Ricerca e sviluppo

Le domande possono essere presentate a partire dal 1° febbraio 2024 e fino al 31 luglio 2024.

Il bando Isi-Inail permette alle imprese di ricevere fondi per coprire le spese sostenute per interventi e migliorie in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il nuovo bando è rivolto alle imprese, anche individuali, ubicate in Italia, iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA), secondo le distinzioni di seguito specificate in relazione ai diversi assi di finanziamento.
In particolare, quale intervento sistemico per la sicurezza sul lavoro, l’asse 1.2 permette di sostenere gli investimenti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale anche alle imprese impegnate nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola lavoro).
Il bando è rivolto anche agli enti del terzo settore (d.lgs 117/2017, come modificato dal d.lgs 105/2018), che possono accedere all’asse 1.1 limitatamente all’intervento di tipologia d) per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone.

Il bando prevede 5 assi di finanziamento:

1. progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all’allegato 1.1) e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’allegato 1.2);
2. progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all’allegato 2);
3. progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all’allegato 3);
4. progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all’allegato 4);
5. progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all’allegato 5).

È prevista la concessione di un finanziamento a fondo perduto:

• per gli assi 1 (1.1 e 1.2), 2, 3, 4 nella misura del 65% dell’importo delle spese ritenute ammissibili
• per l’asse 5 (5.1 e 5.2) nella misura:
◦ 65% per i soggetti destinatari del sub asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
◦ 80% per i soggetti destinatari del sub asse 5.2 (giovani agricoltori).
Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell’iva (realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario, è rimborsabile solo se non recuperabile in alcun modo, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento).

L’ammontare del finanziamento è compreso tra un importo minimo di 5.000 euro e un importo massimo erogabile pari a 130.000 euro.

Entro il prossimo 21 febbraio saranno rese note sul portale Inail le date di scadenza per le varie fasi.

Confartigianato Imprese Parma, assieme a proprio partner qualificato, è a disposizione delle imprese associate per supportarle nelle diverse attività previste:

1. analisi di pre-ammissibilità;
2. istruzione della pratica secondo le modalità previste dal bando prima della prenotazione telematica e caricamento della domanda su piattaforma Iis-Inail;
3. assistenza all’invio telematico del progetto (click day);
4. supporto per l’identificazione e raccolta in azienda dei costi ammissibili in caso di ammissione all’agevolazione;
5. rendicontazione finale propedeutica all’erogazione del contributo in caso di ammissione all’agevolazione.

MODULISTICA per la gestione della sicurezza

Documentazione rilevante ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Il D.Lgs 81/08 e s.m.i., noto come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, detta una serie di obblighi in materia di sicurezza per datori di lavoro e lavoratori. Tra questi obblighi vi è la predisposizione di una serie di documenti che attestano l’avvenuto adempimento alle normative in materia di sicurezza.

Di seguito, un elenco dei documenti rilevanti ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.:

Documentazione generale:

  • Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): il DVR è il documento che analizza e valuta i rischi presenti nel luogo di lavoro e individua le misure di prevenzione e protezione da attuare.
  • Piano di Emergenza e Evacuazione: il Piano di Emergenza indica le procedure da seguire in caso di incendio, terremoto o altra emergenza.
  • Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): il RSPP è la figura professionale incaricata di sovraintendere all’attuazione delle misure di sicurezza in azienda.
  • Nomina del Medico Competente: il Medico Competente è il professionista che si occupa della sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
  • Formazione dei lavoratori: la formazione sulla sicurezza è obbligatoria per tutti i lavoratori.

Documentazione specifica:

  • Schede di Sicurezza delle Sostanze Chimiche (SDS): le SDS forniscono informazioni sui rischi e sulle precauzioni da adottare per l’utilizzo di sostanze chimiche.
  • Manuale di istruzioni per l’utilizzo di macchinari e attrezzature: il manuale fornisce le istruzioni per l’utilizzo sicuro di macchinari e attrezzature.
  • Dichiarazione di Conformità (CE) di macchinari e attrezzature: la Dichiarazione di Conformità attesta che i macchinari e le attrezzature sono conformi alle normative di sicurezza.
  • Registro degli infortuni: il registro degli infortuni documenta tutti gli infortuni che si verificano sul luogo di lavoro.

È importante sottolineare che questa non è una lista esaustiva e che la documentazione necessaria può variare in base alle specificità del luogo di lavoro.


Nella sezione MODULI per la gestione della sicurezza trovare alcuni fac simile per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente.

In particolare riportiamo alcuni moduli da utilizzare per conformarsi agli obblighi del Decreto Legislativo n° 81 del 09 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni e quelli per le principali disposizioni ambientali.

Lettere di nomina:

Nomina RSPP coincidente con il datore di lavoro

Nomina RSPP dipendente o consulente esterno

Designazione degli addetti alle emergenze in materia di antincendio ed evacuazione

Designazione degli addetti alla gestione delle emergenze di primo soccorso

Nomina del Medico Competente

Fac simile di lettera di convocazione delle riunione periodica (obbligatoria solo per le attività con più di 15 addetti)

Verbale di riunione periodica art. 35

Comunicazione alle ASL di appartenenza al Gruppo A come attività ai fini delle emergenze di primo soccorso (DM 388/03)

Verbale di prova di evacuazione

Avviso per informare i lavoratori del diritto di eleggere il proprio Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza


Modelli di DVR:

Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale il 30 novembre 2012 ha pubblicato un Decreto Interministeriale per supportare le piccole e medie attività. Infatti, fino al 31 maggio 2013 il Datore di Lavoro poteva autocertificare, mediante una dichiarazione sostitutiva l’esecuzione della valutazione del rischio, a partire dal 1 giugno 2013, invece, l’autocertificazione non è più valida e pertanto le società – fino a 10 addetti – devono redigere un nuovo Documento di Valutazione Rischi attraverso procedure standardizzate seguendo le linee guida emanate dalla Commissione nel 2012.

Si ricorda che il nuovo DVR è obbligatorio per tutte le società di qualsiasi genere di attività, che abbiano almeno un dipendente.

Le attività con più di 10 addetti è meglio che redigano un DVR non ai sensi del D.I 30.11.2012; non essendo mai uscito il Decreto attuativo che individua per quali attività tale modello standardizzato può essere utilizzato fino alla presenza di 50 addetti.

Modello standardizzato: DVR_procedurestandardizzate


Modelli aggiuntivi:

Si consiglia di allegare al DVR standardizzato i seguenti modelli aggiuntivi!

Il Capo I del Titolo VIII – relativo ai rischi fisici – è pienamente in vigore per tutti gli obblighi in esso richiamati ed in tutti i settori produttivi dal 01/01/2009. È tuttavia da precisare che mentre tale data è la stessa anche per l’entrata in vigore del Capo II (rumore) e Capo III (vibrazioni) con la specificazione che le modifiche introdotte dal DLgs.106/2009 sono in vigore dal 20/08/2009 e con le deroghe ex art.306, comma 3, per il Capo IV (campi elettromagnetici) e Capo V (radiazioni ottiche artificiali) il legislatore ha previsto una entrata in vigore differita per tempi significativi.

Il Capo V (radiazioni ottiche artificiali) è pienamente in vigore dal 26/04/2010.
Si sottolinea comunque il principio affermato in generale all’art.28 del Testo Unico e ribadito relativamente agli agenti fisici all’art.181 che impegna il datore di lavoro alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza inclusi quelli derivanti da esposizioni a campi elettromagnetici, in relazione ai quali esiste quindi l’obbligo (sanzionabile) alla valutazione ed all’identificazione delle misure preventive e protettive per minimizzare il rischio.
In pratica e per quanto riguarda i compiti di vigilanza, fino alla data di entrata in vigore del recepimento italiano della Direttiva 2013/35/UE non saranno richiedibili e sanzionabili le inottemperanze agli obblighi specificamente previsti dal Capo IV del Titolo VIII, ma resteranno validi, richiedibili e sanzionabili i principi generali affermati nel Titolo I e nel Capo I del Titolo VIII.

Importante:

Nell’ambito della valutazione del rischio la giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata è la modalità prevista dalla legislazione sugli agenti fisici per interrompere il processo valutativo in caso di assenza di rischio o di sua palese trascurabilità.

Si tratta quindi di un comportamento applicabile a tutte e sole quelle situazioni poste ben al di sotto dei valori di riferimento/limiti di esposizione (il riferimento è a tutte quelle situazioni che danno luogo ad esposizioni significativamente inferiori ai valori di azione o comunque inferiori ai livelli di riferimento per la popolazione) in quanto per condizioni di rischio più consistenti occorre comunque definire i livelli di rischio al fine di decidere se nel contesto analizzato debbano essere adottate particolari, pur minime, misure di prevenzione e protezione.

Il datore di Lavoro per GIUSTIFICARE l’assenza di tali rischi e quindi interrompere la valutazione più dettagliata può usare i modelli che seguono, presi dall’ASL di Verona

Autocertificazione rischio rumore inferiore a 80 dB(A)

Autocertificazione rischio vibrazione inferiori ai limiti d’azione

Autocertificazione rischio Radiazioni Ottiche Artificiali inferiori ai limiti

 


Documento utili per la gestione delle cassette di primo soccorso.

Il file di excel permette di verificare le quantità e le scadenze.

Inserendo nel foglio “ELENCO VERIFICATORI” l’elenc delle persone che possono eseguire i controlli potrete sceglierli mediante un menù a tendina.

PROVATELO!

SCARICALO CLICCANDO QUI

MODULISTICA per la gestione ambientale

Modulistica per la gestione ambientale D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Il D.Lgs 152/06 e s.m.i., noto come Codice dell’Ambiente, disciplina la gestione ambientale in Italia. Il decreto prevede una serie di adempimenti per le aziende che producono o gestiscono rifiuti, inquinano l’aria o le acque, o svolgono attività che possono avere un impatto sull’ambiente.

Per adempiere a questi obblighi, le aziende devono compilare e presentare una serie di moduli. La modulistica varia in base all’attività svolta e all’autorizzazione richiesta.

Di seguito, alcuni dei moduli più comuni:

  • Modello 1: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
  • Modello 2: Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
  • Modello 3: Domanda di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
  • Modello 4: Domanda di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
  • Modello 5: Comunicazione di inizio attività (CIA)
  • Modello 6: Mud

Oltre a questi moduli, le aziende possono essere tenute a compilare altri moduli specifici, a seconda della loro attività.

La modulistica può essere scaricata dai seguenti siti web:

È importante compilare la modulistica correttamente e presentarla all’ente competente. La mancata presentazione o la presentazione di una modulistica incompleta o errata può comportare sanzioni.

Per informazioni più precise e complete, si consiglia di consultare il sito web del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Inoltre, è importante ricordare che la normativa in materia ambientale è in continua evoluzione, quindi è consigliabile tenersi aggiornati sulle ultime novità.


Modulistica Impianti ed Attività in deroga art. 272, c. 2 e 3, d.lgs. 152/06

L’istanza di adesione all’autorizzazione di carattere generale ex art. 272, comma 2, del d.lgs. 152/06 (modello di cui all’Allegato C al provvedimento provinciale n. 2579/2009), deve essere presentata in bollo (€ 16,00), allegando inoltre tutta la documentazione richiesta in maniera esaustiva, precisamente:

  • Relazione tecnica come da modello contenuto nel relativo Allegato Tecnico (41 Allegati Tecnici per impianti ed attività in deroga presenti nel paragrafo “Allegati Tecnici”; modulistica editabile per 41 attività in deroga presente nel paragrafo “Modelli Relazione Tecnica Semplificata”);
  • Planimetria dell’insediamento in idonea scala con indicati i punti di emissioni, le canalizzazioni e la disposizione di massima dei macchinari/impianti ad essi collegati;
  • Fotocopia documento di identità del gestore;
  • Dichiarazione di non assoggettabilità ada A.U.A.;
  • Attestazione dell’avvenuto versamento delle spese di istruttoria (se dovuto)
  • Progetto di adeguamento (ove necessario).

In attuazione a quanto previsto dalla dgr 1840/2014 Regione Lombardia ha provveduto a definire con DDG n. 5512 del 25/6/2014 il modello unico regionale per la presentazione dell’istanza AUA, costituito da una PARTE GENERALE, n. 7 SCHEDE SETTORIALI e i «MODELLI» da utilizzare quali fac-simile degli allegati previsti dalle Schede.

Contestualmente, con DDC n. 5513 del 25/06/2014, sono state definite le specifiche tecniche per l’interoperabilità tra sistemi informativi a supporto dei procedimenti AUA, per favorire l’interscambio della documentazione tra gli Enti coinvolti, in attuazione della richiamata dgr 1840/2014 e secondo quanto previsto dal DPR 160/2010 relativamente alle modalità di trasmissione dei documenti.

Nei due decreti si stabilisce, in particolare che

  • la modulistica e le specifiche tecniche di interoperabilità sono immediatamente disponibili nella piattaforma regionale MUTA (Modello Unico Trasmissione Atti), nonché sul portale nazionale Impresainungiorno;
  • in ottemperanza a quanto previsto dal DPR 160/2010, laddove sia attiva presso un SUAP una modalità telematica di compilazione guidata e di gestione delle istanze in formato standard XML, i soggetti gestori sono tenuti all’inoltro delle stesse utilizzando esclusivamente la suddetta modalità, con l’esclusione di utilizzo della posta elettronica certificata per l’invio al SUAP;
  • è prevista una fase transitoria, fino al 31 ottobre 2014, per l’integrazione delle specifiche tecniche di interoperabilità nei sistemi e degli applicativi informatici in uso presso le Autorità Competenti e i SUAP e per valutare eventuali aggiornamenti dei contenuti della modulistica;
  • in tale periodo transitorio, in assenza di modalità telematica di compilazione guidata e di gestione delle istanze in formato standard XML, la domanda può essere presentata e gestita secondo le modalità telematiche già in uso presso i SUAP o utilizzando la piattaforma regionale MUTA;
  • la modulistica regionale unificata AUA e le specifiche di interoperabilità per l’interscambio informativo tra gli Enti coinvolti, già utilizzabili attraverso le piattaforme camerali e regionali, costituiscono il riferimento su tutto il territorio lombardo per la presentazione delle istanze per il rilascio di Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA), e saranno comunque obbligatorie a partire dal 1° novembre 2014;
  • i SUAP provvedono alla trasmissione delle istanze ricevute e delle AUA rilasciate al Registro Regionale AUA, attivo nella piattaforma MUTA, per le attività di monitoraggio previste dalle norme.

Relazione tecnica di modifica non sostanziale art. 269

Fac-simile voltura emissioni new

Fac simile registro emissioni in atmosfera

Comunicazione per interruzion o sospensione attivita e/o analisi Registro


Specifiche tecniche e modulistica:

Check List in materia di salute e sicurezza

Check list sulla gestione aziendale della sicurezza

Campagna di vigilanza e verifica della gestione per le aziende situate in zone del territorio veronese considerate ad alto indice infortunistico

Gli SPISAL dell’ULSS 20, 21, 22 hanno avviato dal 2013 (come previsto dagli obiettivi nazionali e regionali: DPCM 7/12/2007 e DGRV 2860 del 7/10/2008), una intensa attività di vigilanza, a campione, sulle aziende del territorio con un alto indice infortunistico (calcolato su: incidenza,  gravità e totale infortuni dal 2003-2010).

Sono inoltre previsti interventi sulle aziende a rischio cancerogeno e nelle aziende agricole.

Maggiori dettagli si trovano sulla pianificazione SPISAL.

Check list gestione aziendale della sicurezza

Check list per la valutazione del rischio da cancerogeni

Check list rischi specifici

 Check list per la gestione dei controlli di sicurezza sul lavoro – per i Preposti: Fonte INAIL

 


 

Liste di controllo specifiche:

2012_TOSCANA_AUTOCONTROLLO_CARRELLI_ELEVATORI

Valutazione  di conformità delle Schede Dati di Sicurezza:

Lista controllo SDS emessa dall’ECHA (modalità di verifica più light)

Linee guida per la verifica di conformità delle SDS – Regione Lombardia


DOCUMENTI per la sicurezza da tenere in AZIENDA

 

DOCUMENTI per la sicurezza da tenere in AZIENDA
DOCUMENTI per la sicurezza da tenere in CANTIERE

CHECK-LIST di autovalutazione aziendale
L’analisi del fenomeno infortunistico effettuato nel periodo 2017-2022 derivante dalle indagini di Polizia Giudiziaria condotte dalla ATS di Bergamo per i soli infortuni gravi1 e mortali occorsi in provincia di Bergamo, ha evidenziato come causa prevalente, la mancanza di un adeguato sistema di gestione della sicurezza aziendale.
Questa ATS ha ritenuto pertanto necessario intervenire con il Piano Mirato di Prevenzione rivolto alla “Organizzazione aziendale e analisi dei mancati infortuni”.
Per dare avvio alla fase operativa del piano e con l’intento di fornire alle aziende uno strumento di autovalutazione, è stata prodotta la presente check-list/questionario che si rivolge in prevalenza alle piccole medie imprese, con l’obiettivo di fornire spunti di miglioramento per la gestione della sicurezza aziendale.
Accompagna questo strumento di autovalutazione, un manuale che contiene dei modelli che potranno essere utilizzati come supporto dalle imprese.
INDICE del questionario
SCHEDA 01 – IDENTIFICAZIONE DELL’AZIENDA
SCHEDA 02 – SISTEMA DI GESTIONE
SCHEDA 03 – MANUTENZIONE
SCHEDA 04 – ANALISI DEGLI INFORTUNI, DEGLI INCIDENTI E DEI MANCATI INCIDENTI


Piano Mirato di Prevenzione LOGISTICA

Buone pratiche per la sicurezza di macchine, attrezzature e impianti per la prevenzione degli infortuni
Valutazione dei principali requisiti di sicurezza delle macchine marcate CE e dei requisiti all’inserimento nel ciclo produttivo

Documenti su alcune attrezzature

Sicurezza macchine Titolo III D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Il Titolo III del D.Lgs 81/08 e s.m.i., rubricato “Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale”, disciplina la sicurezza delle macchine utilizzate nei luoghi di lavoro.

Il Titolo III si applica a tutte le macchine, siano esse nuove o usate, utilizzate in qualsiasi ambito lavorativo, pubblico o privato.

Le principali prescrizioni del Titolo III in materia di sicurezza macchine sono le seguenti:

  • Le macchine devono essere conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle direttive comunitarie e dalle norme tecniche armonizzate.
  • Le macchine devono essere dotate di dispositivi di protezione e di sicurezza.
  • Le macchine devono essere sottoposte a manutenzione regolare.
  • I lavoratori devono essere adeguatamente formati e informati sui rischi connessi all’uso delle macchine.
  • Il datore di lavoro deve redigere un piano di sicurezza per l’utilizzo delle macchine.

In caso di inosservanza delle prescrizioni del Titolo III, il datore di lavoro è soggetto a sanzioni amministrative e penali.

Di seguito, alcuni dei principali obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza macchine:

  • Valutare i rischi connessi all’uso delle macchine.
  • Predisporre le misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre i rischi.
  • Fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale adeguati.
  • Assicurarsi che i lavoratori siano adeguatamente formati e informati sui rischi connessi all’uso delle macchine.
  • Effettuare la manutenzione regolare delle macchine.
  • Sottoporre le macchine a verifica periodica.

Inoltre, è importante ricordare che la normativa in materia di sicurezza macchine è in continua evoluzione, quindi è consigliabile tenersi aggiornati sulle ultime novità.


Piano Mirato di Prevenzione: METALMECCANICA

Piano Mirato di Prevenzione: LEGNO – Sicurezza macchine


PIANO MIRATO “Utilizzo in sicurezza delle macchine”

3366177Moltissimi infortuni, anche mortali, si verificano perchè il lavoratore viene in contatto con parti pericolose di macchine.

Negli anni 2018 e 2019 Regione Lombardia ha adottato interventi straordinari per contrastare il numero elevato di infortuni che si è verificato in regione. Questo piano mirato fa parte delle azioni strategiche avviate con il piano straordinario del 2018; a causa dell’emergenza determinata dall’epidemia Covid, sono state ritardate le fasi attuative, soprattutto quelle che prevedevano incontri in presenza con le aziende. Tuttavia, in attesa di riprendere il normale svolgimento dei piani mirati o di adottare modalità alternative per la diffusione dei materiali, si è ritenuto utile pubblcare comunque quanto prodotto dal gruppo di lavoro del Comitato Territoriale allo scopo di agevolare le aziende in questa delicata fase di ripresa in sicurezza delle attività lavorative post lockdown.

Fibre Artificiali Vetrose

Salute e fibre artificiali vetrose

Le fibre artificiali vetrose (FAV) sono un tipo di fibra sintetica prodotta dalla fusione di vetro a temperature elevate. Le FAV sono utilizzate in una varietà di applicazioni, tra cui l’isolamento termico e acustico, la produzione di materiali compositi e la rinforzo di plastica.

Le FAV possono essere pericolose per la salute se inalate. Le fibre possono penetrare nei polmoni e causare irritazione, infiammazione e fibrosi. In alcuni casi, le FAV possono anche causare cancro al polmone.

Il rischio di sviluppare problemi di salute a causa delle FAV dipende da una serie di fattori, tra cui:

  • Il tipo di FAV a cui si è esposti
  • La quantità di FAV a cui si è esposti
  • La durata dell’esposizione
  • Il metodo di esposizione (inalazione, contatto cutaneo, ingestione)

Le persone che sono maggiormente a rischio di sviluppare problemi di salute a causa delle FAV sono i lavoratori che le producono o le utilizzano.

Esistono diverse misure che possono essere adottate per ridurre il rischio di esposizione alle FAV, tra cui:

  • Indossare indumenti protettivi, come maschere e guanti
  • Utilizzare sistemi di ventilazione per controllare la polvere di FAV

PUBBLICAZIONE INAIL: LE FIBRE ARTIFICIALI ORGANICHE UTILIZZATE COME SOSTITUTIVE DELL’AMIANTO

Fibre artificiali vetrose

In seguito al divieto di utilizzazione dell’amianto, tra i materiali sostitutivi, le fibre artificiali vetrose (FAV) rappresentano il gruppo commercialmente più utilizzato, trovando interessanti applicazioni dal punto di vista industriale.

Immagine Fibre artificiali vetrose

Una così vasta diffusione è dovuta alle loro particolari proprietà tecnologiche: elevata stabilità chimica e fisica, non infiammabili, resistenti alle condizioni ambientali e ai microrganismi, proprietà dielettriche e di isolamento dalle sollecitazioni termiche ed acustiche.

 

Prevenzione incendi

Le principali regole di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro

Il D.M. 10 marzo 1998 che fino ad oggi ha regolamentato la gestione degli adempimenti antincendio nei luoghi di lavoro è stato abrogato.

I Decreti Ministeriali 01/09/2021, 02/09/2021 e 03/09/2021 emanati in attuazione dell’articolo 46 del D.Lgs. 81/08 e, s.m.i. sono entrati in vigore:

Le nuove regole per la Gestione della Sicurezza Antincendio nei luoghi di lavoro.

La nota informativa che segue non vuole essere esaustiva in relazione alle nuove disposizioni in quanto va valutata l’attività svolta in ciascun luogo di lavoro ma, come al solito, vi guideremo nell’aggiornamento delle procedure e degli adempimenti previsti

 

Le nuove regole per la Gestione della Sicurezza Antincendio nei luoghi di lavoro D.M. 01/09/2021

Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81 e, s.m.i..

(Decreto in vigore dal 25/09/2022 e, solo con riferimento alla qualifica dei tecnici manutentori, prorogato al 25/09/2023)

D.M. 02/09/2021

Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81 e, s.m.i..(Decreto in vigore dal 04/10/2022)

DM 03/09/2021

Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81 e, s.m.i. (Decreto dal 29/10/2022)

 

Il D.M. 02 settembre 2021 – La gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza (GSA)

Il D.M. 2 settembre 2021 ha apportato modifiche, sia formali che sostanziali, alle misure gestionali della sicurezza antincendio, in esercizio ed in emergenza, che il Datore di Lavoro deve adottare:

  • Sono cambiate le regole per la formazione degli addetti antincendio nei luoghi di lavoro
  • Obbligo di informazione documentata di tutti lavoratori sulle procedure da attuare in caso di emergenza (consegna delle procedure di emergenza, dei nominativi degli addetti al Servizio Antincendio e del Responsabile del SPP).
  • Oltre ai controlli dei mezzi antincendio affidati ad imprese esterne si deve individuare in azienda anche uno (o più) addetti alla «sorveglianza dei sistemi antincendio»
  • Esteso l’obbligo di predisporre il piano di emergenza anche per i luoghi di lavoro con meno di 10 dipendenti ma aperti al pubblico con presenza contemporanea di più di n°50 persone.

La novità più rilevante ai fini della gestione delle emergenza riguarda il fatto che non si fa più riferimento al numero di lavoratori ma a tutte le persone presenti sul luogo di lavoro

 

La formazione degli addetti antincendio nei luoghi di lavoro

Il D.M. 2/9/21 ha modificato le regole riguardanti la formazione del personale aziendale addetto al servizio antincendio

Le principali novità riguardano:

  • l’introduzione dell’obbligo di aggiornamento con cadenza quinquennale
  • L’obbligo di svolgimento della prova pratica di spegnimento incendi anche nei corsi di formazione di livello 1 (cioè, quelli erano denominati corsi di formazione antincendio rischio basso)
  • L’obbligo di svolgimento della prova pratica di spegnimento incendi in tutti i corsi di aggiornamento.

In tutti i corsi antincendio, limitatamente alla parte teorica, è consentita la formazione a distanza di tipo sincrono

 

La formazione degli addetti antincendio nei luoghi di lavoro

LA CORRISPONDENZA TRA I VECCHI CORSI ANTINCENDIO ED I NUOVI, NON È SEMPRE DIRETTA COME INDICATO IN TABELLA, MA VA CONTESTUALIZZATA IMPORTANTE NORMA TRANSITORIA – ARTICOLO 7 D.M. 02/09/2021.

IL DECRETO È ENTRATO IN VIGORE IL 04 OTTOBRE 2022 :

  • La formazione degli addetti antincendio già pianificata alla data del 04/10/2022 con i contenuti dell’allegato IX del D.M. 10/03/1998 è valida se effettuata entro il 04/04/2023 (sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo decreto).
  • Per gli addetti antincendio formati oltre 5 anni prima dell’entrata in vigore del decreto scatta l’obbligo di aggiornamento entro il 04/10/2023

Testo coordinato tra i DM del 01, 02 e 03 settembre 2021 e il DM 10/03/1998

La formazione degli addetti antincendio nei luoghi di lavoro

Obbligo di conseguire l’idoneità tecnica presso il comando dei VV.F.

Poco o nulla cambia rispetto alle precedenti previsioni in relazione all’obbligo di effettuare l’esame di idoneità tecnica dei VV.F.

 

Entrata in Vigore del D.M. 02 settembre 2021

Il Piano di gestione delle emergenze

Il nuovo D.M. ha rimodulato gli obblighi di predisposizione del piano di emergenza.

Il piano di emergenza è obbligatorio per:

  1. luoghi di lavoro con almeno 10 dipendenti
  2. luoghi di lavoro aperti al pubblico con presenza contemporanea di più di n° 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori;
  3. Luoghi di lavoro soggetti al controllo dei VV.F. (attività di cui all’allegato I del D.P.R. 151/11)

CASI PARTICOLARI

  • Per i luoghi di lavoro che non rientrano nei 3 punti indicati permane l’obbligo di informazione dei lavoratori sulle misure minime di sicurezza antincendio adottate.
  • Per i luoghi di lavoro con meno di dieci dipendenti, ma caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone (es. bar, ristoranti, negozi, di dimensioni medie etc.), il Datore di Lavoro deve predisporre misure semplificate ed affiggere le planimetrie di esodo conformi al nuovo D.M..
  • Per i luoghi di lavoro anche con meno di dieci dipendenti ma che rientrano in edifici complessi e/o soggetti ai controlli di prevenzione incendi il Datore di Lavoro deve acquisire il piano di emergenza coordinato dell’edificio ed informare i lavoratori del suo contenuto

 

Entrata in Vigore del D.M. 03 settembre 2021

La nuova valutazione del rischio di incendio nei luoghi di lavoro

Il D.M. 03/09/2021 (C.D. Mini Codice di Prevenzione Incendi), entrato in vigore il 29/10/2022 abrogando il D.M. 10/03/1998, detta nuove regole su come effettuare la valutazione del rischio di incendio nei luoghi di lavoro come definiti dall’articolo 62 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., di conseguenza, sulle misure di prevenzione e protezione antincendio attive e passive da adottare.

Nella norma transitoria (art.4) è indicato che, per i luoghi di lavoro esistenti alla data del 29/10/2022 l’adeguamento al nuovo decreto viene attuato in caso di «modifiche al processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione” secondo quanto indicato all’art. 29, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81 e, s.m.i..

 

Strategie operative del nostro studio di consulenza Calvi Barbara per aggiornare la valutazione del rischio di incendio nei luoghi di lavoro

Il D.M. 03/09/2021 (Mini Codice di Prevenzione Incendi) ridefinisce la classificazione dei luoghi di lavoro che dunque saranno:

  • A RISCHIO DI INCENDIO BASSO
  • A RISCHIO DI INCENDIO NON BASSO

Il Mini Codice di Prevenzione Incendi definisce quali sono i luoghi di lavoro da considerare a rischio di incendio BASSO, e le modalità di progettazione delle misure di difesa antincendio attive e passive applicabili in tali luoghi.

Nella presente nota informativa non è opportuno entrare nel dettaglio delle modalità applicative della nuova norma ma, viene intanto stabilito il seguente punto cardine:

In caso di cambio di sede, profonda ristrutturazione aziendale o cambiamenti rilevanti del ciclo produttivo Il Datore di Lavoro dovrà tempestivamente informare l’RSPP in quanto si dovrà procedere con un’attività di progettazione antincendio anche in attività non soggette al controllo dei Vigili del Fuoco.

FAC SIMILI LETTERE DI INCARICO

Fac-simile-Modulo-informativo-controllo-periodico-presidi-antincendio

Fac-simile-Nomina-Addetto-Antincendio

Fac-simile-Nomina-Coordinatore-delle-Emergenze

Fac-simile-Revoca-Nomina-Addetto-Antincendio

Verbale-prova-evacuazione

 

SCHEDA DEI TRE DECERTI MINISTERIALI

Schema della normativa Antincendio data dai tre (3) DM del settembre 2021

 

Materiale didattico del Comando Nazionale vigili del fuoco:

DISPENSA formazione 3 per ALTO RISCHIO

Lavori Seminario

 


In una sezione del portale dell’INAIL è presente una sezione definita “IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI” che contiene la raccolta di tutte le pubblicazioni dell’Ente (dal 2018 ad oggi) in merito alla prevenzione incendi.

Il Codice di prevenzione incendi si propone come promotore del cambiamento privilegiando un approccio prestazionale alla prevenzione incendi, in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati, mediante un insieme di soluzioni progettuali sia conformi che alternative.

Cosa c’è nel sito:

Il Codice di prevenzione incendi (2018)

La pubblicazione, di carattere introduttivo, si occupa della tematica generale relativa agli elementi di flessibilità progettuale offerti dal Codice; saranno sviluppati, in seguito, secondo l’approccio e con gli obiettivi evidenziati, una serie di ulteriori compendi riguardanti, fondamentalmente, le dieci misure della strategia antincendio presenti nel Codice.

Il Codice di prevenzione incendi (.pdf – 14,1 mb)

 

La resistenza al fuoco degli elementi strutturali (2019)

Il capitolo S.2 del Codice è dedicato alla Resistenza al fuoco.

Il capitolo S.2 tratta della resistenza al fuoco delle strutture e offre ai progettisti molteplici opportunità per la risoluzione dei problemi di ingegneria strutturale in caso di incendio. La pubblicazione fornisce una serie di casi studio che illustrano l’applicazione delle soluzioni conformi e alternative contemplate nel capito S.2 del Codice.

La resistenza al fuoco degli elementi strutturali (.pdf – 14,8 mb)

 

La protezione attiva antincendio (2019)

Il capitolo S.6 del Codice è dedicato al Controllo dell’incendio, il capitolo S.7 alla Rivelazione ed allarme e il capitolo S.8 al Controllo di fumi e calore.

Il capitolo S.6 del Codice è dedicato ai presidi e impianti che possono controllare lo sviluppo di un incendio (estintori, reti di idranti e impianti di controllo e spegnimento). Il capitolo S.7 agli impianti di rivelazione e allarme antincendio (IRAI). Il capitolo S.8 infine è rivolto ai sistemi per il controllo, l’evacuazione o lo smaltimento di fumo e calore.
Il quaderno qui pubblicato contiene esempi di selezione e progettazione di alcune tipologie di impianti e presidi di protezione attiva.

La protezione attiva antincendio (.pdf – 26,5 mb)

 

Metodi per l’ingegneria della sicurezza antincendio (2019)

Il ‘Codice di prevenzione incendi’, nella sezione M ‘Metodi’, si occupa della Metodologia per l’ingegneria della sicurezza antincendio, degli Scenari d’incendio per la progettazione prestazionale e della Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale.

Obiettivo della pubblicazione è illustrare che la vera novità del Codice è rappresentata dalle soluzioni alternative e che, in tale ambito, ciascun professionista antincendio può far valere le proprie competenze e professionalità.

Metodi per l’ingegneria della sicurezza antincendio (.pdf – 18,1 mb)

 

Gestione della sicurezza e operatività antincendio (2020)

Il capitolo S.5 del Codice è dedicato alla Gestione della sicurezza antincendio mentre il capitolo S.9 è rivolto all’Operatività antincendio.

Il  quaderno contiene alcune applicazioni inerenti allo studio della Gestione della sicurezza e dell’operatività antincendio, evidenziando come tali misure risultino essenziali ai fini dell’efficacia della strategia antincendio prescelta in relazione all’attività esaminata.

Gestione della sicurezza e operatività antincendio (.pdf – 11 mb)

 

Progettazione della misura esodo (2020)

Il capitolo S.4 del Codice è dedicato all’Esodo.

Il capitolo S.4 del Codice è dedicato all’esodo. Con il Codice è stato introdotto in Italia un nuovo modello per l’esodo, reimpostando la valutazione dei requisiti necessari per le vie di fuga su standard allineati a quelli europei.
Il quaderno contiene alcune applicazioni inerenti alla progettazione del sistema di esodo, la cui finalità è di assicurare che gli occupanti dell’attività possano raggiungere o permanere in un luogo sicuro, a prescindere dall’intervento dei Vigili del fuoco.

Progettazione della misura esodo (.pdf – 13,6 mb)

 

Compartimentazione antincendio (2020)

Il capitolo S.3 del Codice è dedicato alla Compartimentazione.

Il capitolo S.3 del Codice è dedicato alla compartimentazione antincendio. La misura di compartimentazione S.3 ha la funzione di suddividere l’opera da costruzione in volumi, ciascuno dei quali consentirà di mantenere al proprio interno l’eventuale incendio per un tempo prefissato. Il compartimento antincendio rappresenta, pertanto, una “cella” continua per la quale le prestazioni di contenimento dell’incendio al suo interno non degradano, almeno per il tempo stabilito dalla classe, in caso di sviluppo di incendio generalizzato.

Compartimentazione antincendio (.pdf – 10,5 mb)

 

Reazione al fuoco (2021)

Il capitolo S.1 del Codice è dedicato alla Reazione al fuoco.

Il capitolo S.1 del Codice è dedicato alla reazione al fuoco. La reazione al fuoco è una misura antincendio di protezione passiva che manifesta i suoi effetti nella fase di prima propagazione dell’incendio, con l’obiettivo di limitare l’innesco dei materiali e la propagazione stessa dell’incendio. Essa, pertanto, si riferisce al comportamento al fuoco dei materiali nelle effettive condizioni di applicazione, con particolare riguardo al grado di partecipazione all’incendio che essi mostrano in condizioni standardizzate di prova.

Reazione al fuoco (.pdf – 12,4 mb)

 

Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio – Focus sulla misura S.10 del Codice di prevenzione incendi (2021)

Il capitolo S.10 del Codice è rivolto alla Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Il capitolo S.10 del Codice, dedicato alla sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio, “restringe” il campo di applicazione ai soli impianti tecnologici e di servizio per l’attività, sottolineando che per gli impianti tecnologici di processo (non quelli destinati a servire il fabbricato) è necessario procedere alla valutazione del rischio incendio specifica per l’impianto considerato, evidenziando, inoltre, l’eventuale possibilità di effettuare anche la valutazione ATEX.

Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio – Focus sulla misura S.10 del Codice di prevenzione incendi (.pdf – 7,11 mb)

 

Progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro (2022)

L’emanazione dei tre decreti, D.M. 1° settembre a2021, D.M. 2 settembre 2021, e D.M. 3 settembre 2021, conduce al definitivo superamento del D.M. 10 marzo 1998 che ha segnato un’epoca della prevenzione incendi, rappresentando il principale strumento normativo per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro.

Ora, in conseguenza della rilevante evoluzione normativa che negli ultimi anni ha caratterizzato il settore della prevenzione incendi, soprattutto a seguito dell’emanazione del Codice di prevenzione incendi, si è reso necessario allineare i contenuti del D.M. 10 marzo 1998 al nuovo corso basato, fondamentalmente, sull’approccio prestazionale per la progettazione della sicurezza antincendi.

Progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro (.pdf – 30,5 mb)

 

Prevenzione incendi per attività di ufficio (2022)

Nella presente pubblicazione viene affrontata la progettazione di un’attività adibita ad uffici, utilizzando e confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante il D.M. 22 febbraio 2006 (regola tecnica verticale tradizionale pre Codice) che secondo la V.4, “nuova” regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice.

Prevenzione incendi per attività di ufficio (.pdf – 29,4 mb)

 

Prevenzione incendi per attività di autorimesse (2023)

Nella presente pubblicazione viene affrontata la progettazione di un’attività adibita ad autorimessa, utilizzando e confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante l’ormai abrogato D.M. 1° febbraio 1986 (regola tecnica verticale tradizionale pre Codice) che secondo la V.6, “nuova” regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice.

Inoltre, nell’appendice si prevede che nell’autorimessa siano presenti veicoli elettrici e alimentati da combustibili alternativi, con lo scopo di evidenziare come possano cambiare la valutazione del rischio e l’attribuzione dei livelli di prestazione delle misure della strategia antincendio.

Prevenzione incendi per attività di autorimesse (.pdf – 12,6 mb)

 

Prevenzione incendi per attività ricettive turistico-alberghiere (2023)

Nella presente pubblicazione viene affrontata la progettazione di un’attività ricettiva turistico-alberghiera, utilizzandone e confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante il D.M. 9 aprile 1994 (regola tecnica verticale tradizionale pre Codice) che secondo la V.5, “nuova” regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice.

Prevenzione incendi per attività ricettive turistico-alberghiere (.pdf – 14,2 mb)

 

Prevenzione incendi per attività scolastiche La Regola Tecnica Verticale V.7 del Codice di prevenzione incendi (2024)

Nella presente pubblicazione viene affrontata la progettazione di un’attività scolastica, utilizzando e confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante il D.M. 26 agosto 1992 (regola tecnica verticale tradizionale pre Codice) che secondo la V.7, “nuova” regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice.

Prevenzione incendi per attività scolastiche La Regola Tecnica Verticale V.7 del Codice di prevenzione incendi (.pdf – 29 mb)

D.Lgs 231/01 MODELLI di ORGANIZZAZIONE e di GESTIONE

MOG ai sensi del D.Lgs 231/01

Il D.Lgs 231/01, noto come “Legge sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni”, disciplina la responsabilità degli enti per i reati commessi dai propri dipendenti nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso.

Per escludere o attenuare la responsabilità amministrativa, l’ente può adottare un Modello Organizzativo e di Gestione (MOG) ai sensi del D.Lgs 231/01.

Il MOG è un documento che descrive le procedure e i modelli di comportamento che l’ente ha adottato per prevenire i reati previsti dal D.Lgs 231/01.

Il MOG deve essere conforme ai requisiti previsti dal decreto e deve essere efficacemente implementato e applicato all’interno dell’ente.

I principali requisiti del MOG sono i seguenti:

  • Idoneità a prevenire i reati: il MOG deve essere idoneo a prevenire i reati previsti dal D.Lgs 231/01.
  • Aggiornamento: il MOG deve essere aggiornato periodicamente per tener conto delle modifiche normative e delle nuove esigenze dell’ente.
  • Diffusione: il MOG deve essere diffuso a tutti i dipendenti dell’ente.
  • Formazione: i dipendenti dell’ente devono essere formati sul MOG.
  • Organismo di Vigilanza: l’ente deve istituire un Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul rispetto del MOG.
  • Sistema sanzionatorio: l’ente deve prevedere un sistema sanzionatorio per i dipendenti che violano il MOG.

L’adozione di un MOG efficace può essere un importante strumento per prevenire i reati e per escludere o attenuare la responsabilità amministrativa dell’ente.

Per informazioni più precise e complete, si consiglia di consultare il sito web del Ministero della Giustizia: <URL non valido rimosso>

Inoltre, è importante ricordare che la normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti è in continua evoluzione, quindi è consigliabile tenersi aggiornati sulle ultime novità.

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Compliance “Anticorruzione” e modelli ex D.LG. 231_2001 – 2021

Convegno 231_corte di cassazione_15_10_20

Atti dell’ASL di Milano sui modelli D.Lgs 231/01

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SALDATURA

Il Decreto Legislativo 81/08, noto anche come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, è una normativa italiana che stabilisce le disposizioni per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Questo decreto disciplina una vasta gamma di attività lavorative, compresa la saldatura.

La saldatura è un’attività industriale che comporta rischi significativi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, tra cui esposizione a fumi, gas e polveri, rischio di incendi e ustioni, movimentazione di attrezzature pesanti e rischio di cadute da altezze.

Il D.Lgs 81/08 impone agli datori di lavoro l’obbligo di adottare misure di prevenzione e protezione per garantire la sicurezza dei lavoratori durante le attività di saldatura. Alcune delle disposizioni specifiche relative alla saldatura includono:

  1. Formazione e informazione: I datori di lavoro devono fornire ai lavoratori una formazione adeguata sulle procedure di saldatura sicura, sull’uso corretto dell’attrezzatura e sulle misure di prevenzione degli incidenti.
  2. Utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI): I lavoratori devono utilizzare DPI appropriati per proteggersi dagli agenti fisici e chimici presenti durante la saldatura, come occhiali protettivi, guanti resistenti al calore e maschere per la protezione respiratoria.
  3. Valutazione dei rischi: I datori di lavoro devono condurre una valutazione dei rischi specifica per le attività di saldatura e adottare misure per eliminare o ridurre i rischi identificati.
  4. Manutenzione dell’attrezzatura: Le attrezzature di saldatura devono essere soggette a manutenzione regolare e ispezioni per garantire il loro corretto funzionamento e per prevenire incidenti.
  5. Ventilazione e aspirazione: È necessario fornire un’adeguata ventilazione e aspirazione per rimuovere i fumi e i gas prodotti durante la saldatura e per proteggere i lavoratori dall’esposizione a sostanze nocive.

Queste sono solo alcune delle disposizioni generali previste dal D.Lgs 81/08 che riguardano la sicurezza durante le attività di saldatura. È importante che i datori di lavoro e i lavoratori siano consapevoli di tali disposizioni e le applichino rigorosamente per garantire un ambiente di lavoro sicuro e salutare.

Applicazione del vademecum per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle attività di saldatura

Nuove indicazioni in materia di salute e sicurezza in saldatura – Requisiti legislativi e stato dell’arte sui fumi di saldatura

Saldatura ossiacetilenica e ossitaglio

scheda autovalutazione aziendale saldatura-7-12-2016 = Scheda di Autovalutazione Aziendale

drstefanoelmetti_saldatura-e-rischi-salute = Saldatura e rischi per la salute

drssasiriagarattini_razionalepianoprevenzione = Piano Mirato di Prevenzione

drettorebrunelli_misureprevenzione = Le misure di prevenzione

cem-roa-v3rid-girelli = Rischi da Campi Elettromagnetici e Radiazioni Ottiche Artificiali

Apparecchi a pressione

Si classificano in :

a. Recipienti con fluidi p> 0,5 bar

b. Generatori di vapore d’acqua, di acqua surriscaldata

c. Tubazioni contenenti gas, vaporo e liquidi

d. Generatori di calore (impianti di riscaldamento con P>116 kW)

e. Forni per industrie chimiche ed affinif.Insiemi (assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi D. Lgs n.93/2000)

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Si veda la pubblicazione INAIL: Istruzione prima verifica periodica DM 11.04.2011

A CHI RIVOLGERSI

a) Verifica periodica: ATS Brianzacompetente per territorio oppure Soggetti PrivatiAbilitati dal Ministero del Lavoro.

b) Messa in servizio: INAIL competente per territorio. Le attrezzature o insiemi apressione di cui all’articolo 1 del D.M. n.329/2004, solo serisultano installati ed assemblati dall’utilizzatore sull’impianto, sono soggetti a verifica per la messa in servizio.

c) Prima verifica periodica: INAlLcompetente per territorio. É necessario, inoltre, che ildatore di lavoro indichi un soggetto privato abilitato a cui affidare la verifica, nel caso in cui l’Istituto non sia in gradodi eseguire il controllo entro 45 giorni dalla suarichiesta.

VERIFICA PERIODICA.

DEFINIZIONI

a) Verifica periodica: Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

b) Prima verifica precedente punto a) e prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura di lavoro.

CHI DEVE FARE LA RICHIESTA

Il Datore di lavoro proprietario dell’impianto se diverso dall’utilizzatore in caso di noleggio/concessione in uso (es. serbatoi criogenici, serbatoi GPL, ecc.)

QUANDO DEVE ESSERE FATTA LA RICHIESTA

La richiesta di verifica periodica deve essere fatta almeno 30 giorni prima della scadenza sulla base della periodicità stabilita per legge e riportata nell’elenco allegato VII del D.Lgs 81/2008 e, successive modifiche ed integrazioni.

MANCATA VERIFICA

Per la mancata richiesta di verifica periodica è prevista una sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente. Art. 71 comma 11: sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro [Art. 87, co. 4, lett. b)].

Inoltre, ai sensi dell’art. 7, DM 324/2004, la mancata esecuzione delle verifiche e prove alle date di scadenza previste, indipendentemente dalle cause che l’hanno prodotta, comporta i seguenti oneri a carico degli utilizzatori:

a) messa fuori esercizio delle attrezzature ed insiemi coinvolti

b) esecuzione, da parte dei soggetti incaricati per l’attività di verifica, delle verifiche e prove previste dalla normativa vigente per il successivo riavvio.

COSTI VERIFICHE

Sono determinate dal Decreto dirigenziale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 novembre 2012, di cui all’art. 3, comma 3, del DM 11 Aprile 2011.

PERIODICITÀ VERIFICHE (Allegato VII al D.Lgs. n.81/08 e, s.m.i.)

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IMPORTANTE:

A monte per definire gli obblighi di chi ha apparecchi in pressione si può usare un OTTIMO strumento di calcolo elaborato dal ATS Brianza [referente: Dott. Milko Troisi
Direttore U.O.C. ing. Claudio Albera].

Lo  scopo del calcolatore è fornisce indicazioni sulla eventuale assoggettabilità delle attrezzature al DM n° 329/04 e al regime delle verifiche periodiche (art. 71, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008). Poichè la responsabilità della valutazione dei rischi è in capo al datore di lavoro  è necessario che lo stesso si confronti con persone esperte in materia di attrezzature a pressione e/o sicurezza sul lavoro al fine di determinare, con assoluta certezza, sia la correttezza dei dati inseriti che gli obblighi di legge connessi all’uso in sicurezza delle citate attrezzature.

Premessa sullo strumento:

Nell’ottica delle funzioni di “Assistenza alle imprese”, (art. 10 del D.Lgs. n. 81/2008) erogate dall’ATS Brianza, è stato congegnato il presente calcolatore al fine di facilitare i portatori di interesse nella gestione delle attrezzature a pressione e gli impianti termici per i quali, dall’analisi delle statistiche relative agli ultimi anni, relative alle ispezioni nei confronti delle aziende afferenti alle provincie di Monza e Brianza e Lecco, sono emerse criticità connesse nell’ottemperanza agli obblighi previsti dalla relativa normativa che si caratterizza per un’oggettiva complessità.

In ossequio ai chiarimenti dell’ISPESL con Lettera Circolare n. 1/06 (Applicazione del D.M. 329/04 di attuazione dell’Art 19 del D. Lgs. 93/2000), per i recipienti a pressione semplici (Direttiva 2014/29/UE), salvo le esclusioni previste dall’art. 2 D.M. 329/2004, non soggetti a fenomeni di corrosione interna/esterna, con pressione non maggiore di 12 bar e con prodotto PxV non maggiore di 8000 bar x l , il CALCOLATORE GVR prevede l’esclusione degli stessi recipienti dall’obbligo della dichiarazione di messa in servizio di cui all’art. 6, D.M. 329/2004, in quanto risultano esclusi sia dalla verifica obbligatoria di primo impianto (art. 4, D.M. 329/2004), sia dalle verifiche di riqualificazione periodica (art. 10, D.M. 329/2004).

Di contro, per le citate attrezzature a pressione, il portale CIVA dell’INAIL sembrerebbe consentire la possibilità di denunciare la messa in servizio di cui all’art. 6 del D.M. 329/04. Pertanto, si suggerisce che il datore di lavoro/utilizzatore verifichi con il Dipartimento INAIL competente per territorio la necessità o meno di tale denuncia. 

Per accedere al calcolatore

Ecco anche il link: https://webapp.ats-brianza.it/impiantistica/calcolatore/index.asp