Sicurezza

Il D.Lgs. 81/2008 e, successive modifiche ed integrazioni ha aggiunto una serie di norme che prevedono una tutela più ampia per i lavoratori che svolgono attività nel settore delle costruzioni.

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In particolare le disposizioni si riferiscono alle misure elaborate dal legislatore per la salute e la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
Per cantieri temporanei o mobili si intendono tutti quei luoghi in cui vengono svolti dei lavori edili o di ingegneria edile che riguardano la costruzione, la manutenzione, la riparazione, la demolizione, la conservazione, il risanamento, la ristrutturazione, la trasformazione e il rinnovamento di opere in muratura, in cemento, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le opere idrauliche.

Lo studio Calvi Barbara vi supporta con sopralluoghi in cantiere per la verifica del rispetto dei disposti presenti nel POS (=Piano Operativo della Sicurezza) o nel PSC (=Piano di Sicurezza e Coordinamento).

Redazione di Piano Operativo di Sicurezza cantieri temporanei mobili.

Valutazione del rischio e relativo documento

Lo studio Calvi Barbara è in grado di coadiuvare il Datore di lavoro e il Responsabile del Servio Prevenzione e Protezione per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Il documento parte dall’analisi valutativa dei pericoli presenti e, per ciascuno si provvederà ad attribuire un valore di rischio e si andranno a definire in modo sinergico le principali misure di prevenzione e protezione .
In particolare si valuteranno:

  • i luoghi di lavoro
  • le attrezzature (macchine ed impianti presenti)
  • i rischi derivanti da rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici,
  • radiazioni ottiche artificiali, microclima ecc….

Si provvederà anche alla raccolta delle schede dati di sicurezza per valutare il rischio chimico.

Si analizzeranno le probabilità di esposizione a rischi biologici, cancerogeni.

Verranno gestite le emergenze: incendio, sisma e infortunio.

Qui di seguito vi forniamo una checklist elaborata dall’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste.

Ilcontenuto della check list riguarda tutte le aziende/ditte in cui sono presentilavoratori dipendenti o equiparati (vedi artt. 2 e 3 del D.Lgs 81/08 per definizioni e campo diapplicazione). Ai lavoratori autonomidi cui all’art. 2222 del Codice Civile, ai componenti delle impresefamiliari di cui all’art. 230 bis del Codice Civile, ai coltivatori diretti, ai soci delle societàsemplici del settore agricolo, agli artigiani e ai piccoli commercianti,si applicano comunquele previsioni dell’art. 21 del D.Lgs. 81/08:

  • Obbligo di usare attrezzature conformi al titolo III del D.Lgs 81/08
  • Obbligo di dotarsi di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) ed utilizzarlicorrettamente
  • Obbligo di munirsi di tessera di riconoscimento nel caso in cui operino in appalto osub appalto
  • Beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
  • Partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoroprevistidal D.Lgs. 81/08 (ad es. utilizzo DPI III cat. –corso PIMUS art.136 comma 8 allegato XXI) oltre che ad altri corsi di formazione previsti da norme speciali (ad es. siti confinati, uso attrezzature di lavoro per cui serve specifica abilitazione,rimozione materiale contenente amianto).

Naturalmente la checklist è una traccia per non dimenticare alcuni aspetti della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Checklist di supporto alla ditte/aziende sulla sicurezza sul lavoro

Incarico di RSPP esterno

Barbara Calvi mette a sua disposizione una consolidata esperienza (ormai più che ventennale, parte dalla nascita dell’ex D.Lgs 626/94!) per ricoprire il ruolo di Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).
L’esperienza maturata è stata valutata da AIFOS (L’associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza) al fine di avere un ente terzo che annualmente si preoccupa di verificare l’aggiornamento e la professionalità del nostro incaricato.
Durante le verifiche periodiche si eseguirà una valutazione dalla quale scaturirà un verbale delle attività svolte da consegnare al Datore di Lavoro e ove necessario si provvederà ad elaborare misure di prevenzione, procedure di sicurezza, aggiornamento dei programmi di formazione.

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Fare sicurezza è un lavoro di squadra

Oltre a quanto sopra convocherà e parteciperà alla riunione periodica redigendone il verbale.

Prevenzione incendi

La valutazione del rischio d’incendio è un procedimento attraverso il quale vengono definiti nei luoghi di lavoro il livello di rischio, le azioni e le misure per minimizzarlo.

In tale contesto “assume una notevole rilevanza” la definizione delle protezioni che consentono di condurre il rischio ad un livello accettabile.

Dopo più di 12 anni dall’entrata in vigore di quello che è stato identificato “Testo unico sulla sicurezza”, finalmente vedranno la luce le nuove disposizioni previste dal Decreto Legislativo 81/08 e, successive modifiche ed integrazioni dell’articolo 46 comma 3.

Nell’ultimo anno, il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e il Ministero del lavoro, hanno elaborato quelli che saranno i decreti sostitutivi al D.M. 10 marzo 1998, che fino ad oggi ha rappresentato la norma principale per effettuare la valutazione rischio incendio nei luoghi di lavoro.

Tali decreti saranno ementi nell’anno in corso (2021).

 

Lo studio Calvi Barbara mediante i propri professionisti della Prevenzione Incendi abilitati e iscritti nell’elenco del Ministero dell’Interno,  per tutti gli adempimenti previsti per la prevenzione degli incendi.

  • Valutazione del rischio incendio,
  • redazione del piano di emergenza,
  • piano di evacuazione,
  • procedure di evacuazione,
  • progettazione impianti antincendio e rivelazione incendi,
  • pratiche per la prevenzione degli incendi,
  • richiesta e rinnovi di CPI, della SCIA,
  • certificazione di rispondenza,
  • corsi di formazione per Addetti alle emergenze

 

Redazione delle planimetrie di evacuazione

Le planimetrie di emergenza, sono “disegni” in scala/orientati dei piani nei quali sono ubicate le attività, siano esse pubbliche o private.

Si tratta di planimetrie finalizzate allo scopo di fornire indicazioni utili, sia agli occupanti che alle squadre di emergenza, riguardo la posizione dei presidi antincendio, delle vie di fuga e di tutto ciò che possa rendere sicura e veloce la gestione di una emergenza.

Se ne deduce che una corretta planimetria di emergenza ed evacuazione, offra un grande contributo nella salvaguardia delle vite umane e, perché no, anche dei beni (edifici ed attrezzature) e dell’ambiente.

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Come anticipato sopra il Piano di Emergenza è lo strumento operativo mediante il quale vengono studiate e pianificate le operazioni da compiere per una corretta gestione delle emergenze, siano esse dovute ad incendi, infortuni, fughe di gas, fuoriuscite di sostanze pericolose o qualsiasi altro evento calamitoso che determina la necessità di abbandonare la struttura (es. terremoti, inondazioni ecc..), al fine di consentire un esodo ordinato e sicuro a tutti gli occupanti.

Redazione di Piani di Emergenza ed Evacuazione

Redazione di Piani di Emergenza ed Evacuazione

La redazione del Piano di Emergenza è obbligatoria per tutti i luoghi di lavoro ove sono occupati 10 o più dipendenti ed in quelli ove si esercitano attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011.
Una corretta gestione e pianificazione degli incidenti dovrebbe essere comunque una priorità in ogni attività, soprattutto per le attività aperte al pubblico.

Nella gestione delle emergenze non si devono considerare SOLO le emergenze create da un incendio, ma, anche quelle che potrebbero essere generate da un sisma, eventi atmosferici straordinari, frane, alluvioni ecc… .

Per la gestione delle alluvioni e frane può esservi utili il Rapporto 2015 dell’ISPRA ” Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio”.

Qui di seguito vi riportiamo sola l’appendice: Appendice_Rapporto_233_2015

Gestione rischio elettrico

Apparecchiature ed impianti elettrici rappresentano fonti di pericolo per la sicurezza sul lavoro del personale interno all’azienda.

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Ma cosa si intende quando si parla di rischio elettrico in sicurezza sul lavoro?

Con questo termine si fa riferimento al rischio di rimanere folgorati, oppure al rischio che si sviluppi un incendio o addirittura un’esplosione.

Ecco perchè il Datore di Lavoro – ai sensi del D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazione ha alcuni obblighi fra cui:

  1. accertarsi che l’impianto elettrico sia installato nel rispetto delle specifiche disposizioni applicabili, in particolare, che l’impianto elettrico sia progettato ed installato a regola d’arte, verificando la documentazione di progetto e le dichiarazioni di conformità rilasciate dagli installatori o facendo periziare l’impianto (richiedendo il rilascio della dichiarazione di rispondenza DIRI ai sensi del D.M. 37/08).
  2. assoggettare l’impianto elettrico a regolare manutenzione e verifica in base ad un programma di controlli predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti
  3. assoggettare l’impianto elettrico alle previste verifiche periodiche di cui al D.P.R. 462/01
  4. affidare l’esecuzione di lavori sotto tensione a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica (CEI 11-27).

ATEX

Il termine Atex (acronimo di Atmosphères Explosibles) raggruppa due differenti Direttive Europee che hanno però un unico scopo, ovvero normare il luogo dove è presente il rischio di esplosione, detto quindi ambiente o luogo Atex.

Come si classificano le aree ATEX?

Per quanto riguarda la classificazione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, l’articolo 293 del D.Lgs 81-08 Titolo XI obbliga il datore di lavoro a classificare i luoghi di lavoro in zone specifiche, in base alla frequenza e alla durata della presenza di una atmosfera esplosiva.

Per la classificazione delle aree con rischio esplosione si può fare riferimento alle norme tecniche armonizzate relative ai settori specifici, tra le quali:

  • CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87) “Atmosfere esplosive – Parte 10-1: Classificazione dei luoghi. Atmosfere esplosive per la presenza di gas”
  • CEI EN 60079-10-2 (CEI 31-88) “Atmosfere esplosive – Parte 10-2: Classificazione dei luoghi. Atmosfere esplosive per la presenza di polveri combustibili”.

Tra gli obblighi richiesti al Datore di Lavoro dal cd. Testo Unico ella Sicurezza (Titolo XI) troviamo la valutazione delle aree a potenziale rischio esplosione, la classificazione in zone (0, 1 oppure 2 per i GAS e/o 20, 21 oppure 22 per le POLVERI) ed individuazione dei punti critici dove questo rischio assume carattere rilevante.

In base alla classificazione c’è un minimo di adempimenti da attuare; adempimenti che vi schematiziamo qui di seguito:

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Come indicato sopra per le prime due classi più pericolose le attività di manutenzione e gli accessi a tali zone deve essere formalizzato con permessi di accesso e procedure ed istruzioni operative, ma non solo …

Valutazione del rumore

La valutazione del rischio rumore identifica la presenza di fonti acustiche sul luogo di lavoro che possono mettere a rischio la salute dei lavoratori esposti.

Rispetto ad alcuni rischi per la sicurezza (che generano qundi infortuni), i danni da rumore (malattia professionale) vengono, a volte, sottovalutati, considerando che i termini di causa-effetto non sono immediatamente visibili (come per un pericolo taglio, cesoiamento,  incendio o  caduta ecc … ).

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Il nostro studio è in grado di mandarvi tecnici esperti nella misurazione dei livelli di rumore negli ambienti di lavoro, avvalendosi di fonometri in classe I (tarati in conformità alla normativa vigente) e rispettando le metodologie indicate nella UNI 9432.

Le misurazioni saranno allegate al documento di valutazione di tale rischio e su consegna dei layout aziendale si provvederà ad allegare la planimetria con indicazione dei punti di misurazione.

La valutazione del rischio rumore rientra negli obblighi del Datore di lavoro, che deve inserire tale prospetto nella redazione del DVR (Dichiarazione di Valutazione dei Rischi) aziendale.

Schermata 2021-03-21 alle 10.24.01 Cliccando QUI troverete tutti i documenti aggiornati sull’argomento.

Valutazione delle vibrazioni meccaniche

Cosa sono le vibrazioni?

Le vibrazioni sono oscillazioni meccaniche rispetto ad un punto di riferimento, determinate da onde di pressione che si trasmettono attraverso corpi solidi; le oscillazioni caratteristiche delle vibrazioni possono essere libere o forzate, ossia influenzate da una forza esterna, come nel caso dell’utilizzo di macchinari durante l’attività lavorativa.

La valutazione del rischio vibrazioni analizza tutti quei fenomeni che sollecitano il sistema “mano-braccio” e il sistema “corpo intero” dei lavoratori.

Al rischio vibrazioni il D.Lgs. 81/2008 e, s.m.i. dedica il capo III (Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni) del Titolo VIII (Agenti fisici).

La valutazione dei rischi derivanti dealle vibrazioni meccaniche connessi all’utilizzazione di macchinari vibranti che interessano uno oppure entrambe le braccia contemporaneamente (definiti rischi vibrazioni sul sistema mano-bracciowork-66843_640):

  • alle disposizioni delle norme UNI EN ISO 5349-1 “Vibrazioni meccaniche – Misurazione e valutazione dell’esposizione dell’uomo alle vibrazioni trasmesse alla mano –
  • Parte 1: Requisiti generali” e UNI EN ISO 5349-2 “Vibrazioni meccaniche – Misurazione e valutazione dell’esposizione dell’uomo alle vibrazioni trasmesse alla mano –
  • Parte 2: Guida pratica per la misurazione al posto di lavoro”.

Per effettuare invece la valutazione dei rischi connessi all’utilizzo di mezzi vibranti (rischio vibrazioni sul corpo intero Schermata 2021-03-21 alle 10.40.02 Schermata 2021-03-21 alle 10.39.35) si fa riferimento alle disposizioni della norma UNI ISO 2631-1 “Vibrazioni meccaniche e urti – Valutazione dell’esposizione dell’uomo alle vibrazioni trasmesse al corpo intero – Parte 1: Requisiti generali”.

Anche nel caso della misurazione delle vibrazioni, come per il rumore, i valori rilevati saranno utilizzati per calcolare dei valori di esposizione che saranno quindi confrontati con i valori d’azione e limite presenti nel D. Lgs. 81/08 e, s.m.i., al fine di determinare una fascia di rischio e quindi le attività di miglioramento da attuare.

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Valutazione dei campi elettromagnetici

Il nostro Studio mediante una strumentazione moderna ed un set di sonde in grado di coprire un ampio range di frequenze, può soddisfare ogni tipo di esigenza in ambito di sicurezza e protezione dei lavoratori dal rischio di esposizione ai campi elettromagnetici.

Il rischio campi elettromagnetici viene regolamentato dal D.Lgs. 81/08 Capo IV, titolo VIII aggiornato dalla Direttiva Europea 2013/35/UE recepita in Italia con il D.Lgs. n° 159/2016.

Le attrezzature e le situazioni “giustificabili” considerati in sede di valutazione del rischio CEM come sorgenti di onde elettromagnetiche sono individuate nel Titolo VIII del D.Lgs. 81/08.

Sono sorgenti di onde elettromagnetiche le seguenti attrezzature:

  • forni fusori;
  • impianti di riscaldamento ad induzione;
  • magnetizzatori e smagnetizzatori industriali;
  • macchine ed attrezzature impiegate nelle attività di saldatura;
  • Apparecchiature biomediche;
  • Apparecchiature industriali;
  • Sistemi di identificazione a radiofrequenza;
  • Lettori di codici a barre e QR code;
  • Varchi magnetici e fotocellule;
  • Apparati di comunicazione senza fili.

Possono essere utili i tre volumi pubblicati dall’Unione Europea ”

Guida non vincolante di buone prassi per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE – Campi elettromagnetici”

Schermata 2021-03-21 alle 10.48.32 Per scaricare le guide CLICCATE QUI

Valutazioni delle Radiazioni ottiche artificiali

La valutazione del rischio da radiazioni ottiche artificiali (ROA) è prevista dal Capo V del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 e, successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro).

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Negli ambienti di lavoro possono essere molteplici le sorgenti di radiazioni ottiche artificiali.

Il rischio riguarda principalmente aziende ove si svolgono attività di:

  • saldatura e taglio di metalli, ad arco elettrico o a gas,
  • lavorazioni meccaniche con taglio al plasma e laser,

ma anche,

  • centri estetici con trattamento di epilazione laser e abbronzatura,
  • studi medici con uso di lampade per fototerapia e apparecchiature con sorgenti IPL,
  • forni di fusione di vetro e metalli,
  • uso di riscaldatori radiativi a lampade, ecc.

La mancata effettuazione della valutazione del rischio da radiazioni ottiche artificiali è punita con l’arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,00€ a 7.862,00 euro a carico del Datore di Lavoro.