Gestione attrezzature

Valutazione del rischio ai sensi della norma UNI EN ISO 12100

MARCATURE CE

 

Chi effettua questa vigilanza?

Gli organi di vigilanza che possono -e in certi casi debbono- intervenire in attività di vigilanza sono:

  • La Direzione provinciale del lavoro
  • I Carabinieri alle dipendenze funzionali del MLPS (Ministero del lavoro e Previdenza sociale)
  • La Asl con il proprio Dipartimento Servizi di Prevenzione (in relazione alle specifiche modalità di attuazione di ogni regione) – talvolta integrate da servizi specialistici dell’ARPA – anche con compiti di Polizia Amministrativa o di Ufficiali di Polizia Giudiziaria (UPG)
  • INAIL-ISPESL come organo specialistico consultivo a servizio dei competenti Ministeri.

 

Sulla base di quali normative?

Iniziamo questo percorso esaminando la base normativa per queste verifiche:

In sintesi l’Art. 43 del Dlgs 106/09  – (Modifiche all’articolo 70 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) modifica l’art. 70 del DLgs 81/08 e, s.m.i., specificando meglio quali siano gli obblighi dell’organo di vigilanza preposto al controllo dei prodotti immessi sul mercato qualora questi non risultassero a norma dopo la loro commercializzazione e messa in funzione.

Il testo dell’articolo 43 – All’articolo 70 del decreto il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Qualora gli organi di vigilanza, nell’espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che un’attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l’autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:

  • dall’organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell’esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell’attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione;
  • dall’organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell’accertamento tecnico effettuato dall’autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell’attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell’articolo 70.”.

Qui si aprono alcune questioni:

  1. Come si possono individuare – da parte degli organi di vigilanza – problemi e carenze relative alla sicurezza di una macchina installata e funzionante?
  2. Se queste carenze sono ritenute pesanti, e mettono in movimento prescrizioni e la segnalazione alle autorità competenti, cosa succede e cosa si deve fare?
  3. Se la macchina è marcata CE regolarmente, e presenta alcuni problemi e carenze rispetto alla sicurezza, di chi è la responsabilità?

Come le risolviamo?

  1. Carenze di requisiti essenziali di sicurezza

Quando si analizza la sicurezza di una macchina, di un’attrezzatura di lavoro, si dovrebbe seguire un percorso coerente e preciso:

  1. Individuare le direttive europee attinenti;
  2. Verificare che la marcatura, la dichiarazione di conformità e le istruzioni siano corrette e complete e redatte nella lingua dell’utilizzatore (quante volte capita di trovare documentazione in tedesco, non tradotta …)
  3. Verificare che i RES (i requisiti di sicurezza) siano soddisfatti.

A questo punto della verifica si possono verificare due situazioni:

le carenze riscontrate sono PALESI oppure sono OCCULTE.

L’esame visivo e durante il funzionamento della macchina permette di individuare al massimo delle carenze PALESI, come la mancata protezione di organi in movimento o un’insufficiente completezza e affidabilità del sistema di comando e controllo.

Se queste carenze vengono individuate scatta l’obbligo di quanto previsto dal DLgs 758/94, con l’emanazione di una prescrizione e l’eventuale inizio di un iter penale in seguito della notizia di reato.

Per individuare invece carenze OCCULTE, bisogna poter effettuare analisi o test opportuni (esempio per la compatibilità elettromagnetica) o meglio ancora avere a disposizione il Fascicolo Tecnico. Ma questo è in possesso solo del fabbricante e gli può essere richiesto solo dall’organismo di controllo, cioè l’autorità nazionale per il controllo del mercato.

Bisogna porre attenzione nelle argomentazioni eventuali che il Distributore può sostenere, per cercare di dimostrare che – a seguito dell’infortunio avvenuto – non ha responsabilità in quanto il vizio sarebbe occulto in quanto il altre situazioni –per molto tempo trascorso- non sono avvenuti infortuni. La giurisprudenza afferma che “l’esistenza di un vizio occulto non può certamente desumersi dalla circostanza per la quale il pregresso utilizzo del macchinario in questione non ha visto il verificarsi di analoghi infortuni”, in quanto “il dato dovrebbe essere comprovato dalla acquisizione di adeguate informazioni in ordine agli infortuni verificatisi sul macchinario sin dal suo primo utilizzo, alle modifiche apportate allo stesso, alla identità del fatto eventuale verificatosi in precedenza rispetto a quello oggetto dell’attuale giudizio” e in quanto “in ogni caso, il fattore statistico non varrebbe a superare il risultato cui conduce il canone della conoscibilità del vizio secondo la diligenza esigibile dal datore di lavoro, la quale non trova motivo di attenuazione per il fatto di essere il macchinario attestato dal costruttore come conforme alla normativa CE”. Si intendono quindi per carenze occulte quelle che non siano palesi o che non si siano già manifestate in sede di utilizzo. A titolo di esempio si indicano come occulte le carenze progettuali non rilevabili da un semplice esame visivo o dall’uso quotidiano della macchina

 

Tuttavia se l’operatore ad esempio della ASL sta intervenendo dopo un infortunio, su mandato, appare evidente che un qualche RES non è stato rispettato. Si tratta di stabilire se:

  • È un problema di progettazione insufficiente, approssimata, che non contempla ad esempio l’utilizzo scorretto ragionevolmente prevedibile, o che non ha tenuto conto di tutte le direttive attinenti;
  • È un problema di cattivo approvvigionamento, in quanto dei componenti non sono correttamente marcati CE, non sono sicuri e questo si ripercuote su tutta la macchina;
  • È un problema di fabbricazione (la produzione in fase di assemblaggio ha omesso o modificato qualcosa della progettazione)
  • È un problema di errata destinazione d’uso (è stata progettata per un utilizzo differente)
  • È un problema nato dopo l’installazione e emssa in servizio (certe macchine possono funzionare solo dopo la loro installazione, oppure l’installazione prevede l’intervento di più soggetti diversi dal fabbricante, magari con fornitura di integrazioni)
  • Sono state apportate modifiche dall’azienda che lo’ha messo in funzione;
  • Sono state rimosse delle protezioni dall’utilizzatore in modo volontario;
  • E così via.

Ma in definitiva, come si può dire con certezza che una macchina o attrezzatura di lavoro non risponde a tutti i requisiti (RES) obbligatori?

La conoscenza adeguata delle direttive europee “del nuovo approccio” non è molto diffusa, nemmeno tra gli operatori ASL. Anche quando agiscono per conto del magistrato come UPG (ufficiali di polizia giudiziaria).

Generalmente gli operatori ASL si avventurano in analisi approfondite sulle Norme Armonizzate, acquisiscono testimonianze da utilizzatori sul posto, studiano i DVR e gli organigrammi. Quando sono esperti, chiedono all’RSPP l’analisi dell’infortunio, necessariamente prevista dal Testo Unico (81/08, art.29 comma 3).

Ma non fanno la cosa fondamentale: analizzare il fascicolo tecnico della macchina. Certo, non lo possono fare, perché è di proprietà del fabbricante e di sua esclusiva proprietà. E il fabbricante non è tenuto a mostrarlo, se non all’organismo a ciò deputato: il Ministero dello Sviluppo economico, coordinato con il MLPS.

Ecco perché è proprio previsto, obbligatorio, come definito nell’art. 43 soprariportato, che l’UPG, di fronte a una carenza riscontrata di una macchina o attrezzatura di lavoro, la segnali al Ministero. Sarà il Ministero ad avviare l’indagine e verificare se i RES sono stati tutti rispettati e di chi sono le responsabilità.

Redazione del documentazione per la marcatura CE

Redazione della documentazione per la marcatura CE (Manuale di Istruzioni: ex manuale d’uso e manutenzione, dichiarazione di conformità e assistenza per l’etichetta CE) PER SOLO ASSEMBLAGGIO DI MACCHINE E/O QUASI MACCHINE NON PERICOLOSE (ovverosia non presenti nell’allegato IV del D.Lgs 17/2010 o Direttiva 2006/42/UE).

Molto spesso nel tempo sulle macchine presenti si effettuano delle modifiche, se le modifiche implicano un cambio di destinazione d’uso, oppure delle variazioni dei parametri di funzionamento o dei dispositivi di sicurezza potreste risultare quali fabbricanti della nuova macchina e quindi compete a voi effettuare la valutazione dei rischi della modifica (NON ai sensi dei SOLI articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs 81/08 e, s.m.i.) e tenere traccia della modifica effettuata.

Macchine

Nel caso più ricorrente un’attrezzatura di lavoro è definita come una macchina (es. gru, trapani, presse, linee produttive, ecc) ovvero un insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata.

Questa tipologia di attrezzatura di lavoro deve generalmente essere marcata CE ed essere accompagnata da dichiarazione CE di conformità e da istruzioni (entrambe in lingua italiana) se immessa sul mercato dopo il 21/09/1996.

Il datore di lavoro ha l’obbligo, tra gli altri, di garantire che dette attrezzature siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dal D.P.R. 459/96 e dal D.L.gs. 17/2010.

Il mancato rispetto di un requisito di sicurezza costituisce un vizio del prodotto ed è indubbio che si tratti di una responsabilità del fabbricante. Nel caso, però, di vizio palese, infatti, seppure permanga indiscutibilmente detta responsabilità del fabbricante, bisogna anche tenere conto degli oneri in capo al datore di lavoro/utilizzatore per aver selezionato un prodotto non sicuro e averlo messo a disposizione (nel caso di datore di lavoro) dei propri lavoratori.

Per definire cosa debba intendersi per vizio palese, si rimanda alla pagina specifica di questa Area tematica di Conoscere il rischio.

Alcuni esempi di vizi palesi sono qui di seguito elencati:

  • assenza di schermi o protezioni in prossimità di zone palesemente pericolose;
  • organi pericolosi in funzionamento automatico;
  • dispositivi di sicurezza chiaramente inefficaci.

Altro esempio di vizio palese è quello riconosciuto dallo stesso fabbricante: può accadere, infatti, che il fabbricante si renda conto di una non conformità sulla propria macchina e provveda a darne informativa agli acquirenti e ai distributori. In questo caso la mancata osservanza di questa richiesta di intervento da parte del fabbricante rappresenta un vizio palese, dal momento che la carenza è stata ufficialmente resa nota.

Un utile riferimento per la valutazione dei requisiti di sicurezza delle macchine marcate CE è rappresentato dalle norme tecniche armonizzate alla direttiva macchine utilizzate dal fabbricante in fase di progettazione e costruzione, che seppur volontarie, definiscono un livello minimo di sicurezza da rispettare, che il datore di lavoro può prendere a riferimento. A tal proposito, ricordiamo che le suddette norme sono gerarchicamente organizzate in:

  • norme di tipo A, norme fondamentali di sicurezza che possono essere applicate a tutte le macchine,
  • norme di tipo B, che trattano un aspetto di sicurezza (distanze, temperatura superficiale, rumore) o un tipo di mezzo di protezione (comandi a due mani, dispositivi di interblocco, dispositivi sensibili alla pressione, ripari),
  • norme di tipo C, che trattano dettagliati requisiti di sicurezza relative ad una particolare macchina o gruppo di macchine.

Per avere contezza di quale norma sia applicabile alla tipologia di macchina si consiglia di consultare il sito dell’UNI – Ente italiano di normazione.

Il 10° rapporto si propone come strumento di condivisione del patrimonio informativo che negli anni l’Istituto ha costruito e cercato di organizzare nel settore della sicurezza delle macchine, al fine di offrire spunti per l’avvio di importanti azioni per la sicurezza con particolare attenzione, stante la mission istituzionale, agli ambienti di lavoro.

Redazione della documentazione per le quasi macchine

La nuova Direttiva macchine (Dir. 2006/42/UE) recepita in Italia con il D.Lgs 17/2010 introduce la definizione delle quasi macchine, queste NON sono da marcare CE, ma devono essere immesse sul mercato con dichiarazione di incorporazione e le istruzioni di assemblaggio.

Progettazione della messa a norma della macchina o quasi macchina

Ci occupiamo di determinare lo stato di conformità della “macchine”, attrezzature e impianti mettendo in evidenza le carenze documentali, i rischi palesi e le anomalie di sicurezza palesi; secondo i dettami della pubblicazione INAIL “Sicurezza funzionale dei sistemi di controllo delle macchine: requisiti ed evoluzione della normativa” e della guida ufficiale dell’Unione Europea “Guida all’applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE“.

In particolare procediamo al censimento delle tue “macchine”, della documentazione presente relativa alla macchine censite e quindi la segnalazione degli interventi tecnici necessari per il raggiungimento di quanto richiesto dalla normativa definita dal D.Lgs n° 81 del 09 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Su specifica richiesta si procede alla valutazione dei rischi ai sensi della Direttiva Macchine (Direttiva 2006/42/CE recepita in Italia con il D.Lgs n° 17 del 27 gennaio 2010.

l’attività svolta è la seguente:

Audit parco macchine su reparti e stabilimenti produttivi

  • Servizio pensato per rispondere alle richieste degli ODV e in ambito ISO 45001 e per chi vuole avere una panoramica sulle macchine
  • Censimento attrezzature di lavoro con distinzione di tipologie e marcatura (marcate CE e non marcate CE)
  • Indice di priorità di intervento e quadro generale della situazione tramite macro-indicatori dello stato di conformità delle macchine
  • Verifica della documentazione tecnica a corredo di ogni singola macchina (dich. CE, presenza analisi rischi
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Analisi del rischio macchine e linee di produzione

  • Identificazione dei pericoli ai sensi della direttiva macchine 2006/42/CE (per attrezzature marcate CE) e ai sensi dell’Allegato V D.Lgs. 81/08 (per le attrezzature non CE) e valutazione dei rischi (EN 12100)
  • Stesura piano di miglioramento con la definizione degli interventi
  • In attesa della messa a norma, identificazione delle misure immediate di compensazione del rischio: procedure, messa fuori servizio, formazione etc…

Verifica attrezzature

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Il percorso di verifica che vi proponiamo serve a pervenire, secondo un percorso logico, ad un giudizio di sussistenza dei requisiti di conformità di una attrezzatura, macchina o impianto in relazione ad un esame di adeguatezza rispetto all’attività da svolgere, secondo il Titolo III Capo I del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

Il lavoro è svolto per fasi:

FASE 1: IDENTIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE DESTINATE AD ESSERE USATE DURANTE IL LAVORO

Il primo approccio consiste nel compilare una tabella in modo da identificare tutte le attrezzature/ macchine/impianti messe a disposizione dei lavoratori che possono fornire un contributo “sensibile” al fine della sicurezza e che andranno opportunamente documentate nel processo di Valutazione dei Rischi. Le indicazioni raccolte in Tabella saranno utili per decidere quali successivi punti di verifica andranno applicati.

FASE 2: VERIFICARE SE LA MACCHINA È STATA ADATTATA

Il secondo controllo consiste nel verificare se la macchina (anche se in origine era già marcata CE) sia stata adattata o abbia subito modifiche che non rientrano nell’ordinaria e straordinaria manutenzione. In questa circostanza le macchine devono essere sottoposte alla procedura di certificazione prevista dal ex D.P.R. 459/96 oggi sostituito dal D.Lgs 17/2010.

FASE 3: VERIFICA DEI REQUISITI DI CONFORMITÀ

Il terzo punto è relativo alla verifica del rispetto dei requisiti di conformità previsti dalla normativa, che segue due differenti percorsi operativi a seconda che la macchina sia marcate CE o che si tratti di macchina “ante CE” (ante 21.09.1996) in quanto costruita in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla loro emanazione.

In quest’ultimo caso occorre verificare che la macchina sia conforme sia ai requisiti generali di sicurezza di cui all’ ALLEGATO V del D.lgs.81/08 e successive modifiche ed integrazioni sia che rispetti le condizioni d’uso di cui all’ ALLEGATO VI del D. Lgs.81/08.
Nel caso differente di attrezzatura marcata CE occorre verificare, anzitutto, che la macchina svolga le funzioni per la quale è stata concepita e venga utilizzata in conformità alle indicazioni di sicurezza per l’uso contenute nel Manuale (Manuale d’uso e manutenzione o Manuale d’Istruzioni dall’entrata in vigore del D.Lgs 17/10) fornito dal costruttore e che rispetti le condizioni d’uso di cui all’ALLEGATO VI del D. Lgs.81/08 e, s.m.i..

FASE 4: PROVVEDIMENTI TECNICI (eventuali)

Nel caso in cui la compilazione delle tabelle abbia portato alla conclusione che la macchina non risulti pienamente conforme ai punti di verifica occorrerà provvedere all’adozione di provvedimenti tecnici per renderla tale.

Si ricorda che la conformità della macchina rappresenta un requisito necessario ma non sufficiente per concludere il percorso di valutazione: essa risulta indispensabile per proseguire il processo di Valutazione dei rischi.

In quest’ultima fase lo studio Calvi Barbara supporta la società di revamping scelta dal cliente che si consiglia coincida con il fabbricante/costruttore.

Nota importante:

ACCREDIA ha emanato una circolare rivolta all’Organismo di Certificazione e relativo alla Valutazione conformità macchine necessaria per il rilascio di certificati OHSAS 18001:2007 (Norma per fine 2016 verrà sostituita dalla ISO 45.001). Ti riportiamo la  Circolare Accredia 13 2014