CLP, REACH e SCIP

Analisi delle ricadute dell’entrata in vigore del Regolamento Europeo 1272/2008 in ambito: rifiuti, PED, Seveso III, Rischio chimico ecc….

Il Regolamento 2008/1272/CE cosiddetto “CLP”, deriva della definizione inglese Classification, Labelling and Packaging; è entrato in vigore il 20 gennaio 2009 allo scopo di allineare la normativa EUROPEA relativa a classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose al sistema mondiale (GHS – Globally Harmonized Sistem of classification and labelling of chemicals) delle Nazioni Unite.

Il regolamento CLP ha modificato la direttiva sulle sostanze pericolose (67/548/CEE (DSD)), la direttiva sui preparati pericolosi (1999/45/CE (DPD)) e il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e, a partire dal 1° giugno 2015, è l’unica norma in vigore nell’UE per la classificazione ed etichettatura delle sostanze e delle miscele.

 

Che cosa prevede il Regolamento CLP?

Il Regolamento CLP specifica come i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle devono classificare, etichettare e imballare le sostanze chimiche prima di immetterle sul mercato europeo qualora soddisfino una di queste condizioni:

  1. La sostanza o la miscela sia classificata come pericolosa;
  2. Una miscela, anche se non classificata come pericolosa, sia elencata nella parte 2 dell’allegato II del Regolamento CLP: in tal caso devono essere applicati gli elementi dell’etichettatura supplementare.

Sancisce, inoltre, l’obbligo di inviare la notifica di classificazione ed etichettatura di tali sostanze e di quelle soggette a registrazione secondo il Regolamento REACh, all’inventario delle classificazioni e delle etichettature (inventario C&L) presso l’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA).

 

Collegamenti con la normativa diversa dal CLP

Esiste una serie di norme legislative dell’UE che si basa sulla classificazione CLP (un elenco dettagliato di tali norme è disponibile negli Orientamenti introduttivi al regolamento CLP).

Uno è il Regolamento REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006)

Le disposizioni dell’articolo 45 e dell’allegato VIII del regolamento CLP sono indirettamente collegate ad alcune disposizioni del regolamento REACH.

In particolare, le schede di dati di sicurezza (SDS), da compilare secondo le prescrizioni di cui all’allegato II del regolamento REACH, rappresentano una delle principali fonti di informazione per l’operatore economico che prepara una trasmissione ai sensi dell’articolo 45 del CLP.

Le informazioni trasmesse devono essere coerenti con la SDS.

L’entrata in vigore ha portato notevoli scossoni in ambito:
1. gestione dei rifiuti (nuove classificazione di pericolo HP);
2. classificazione degli apparecchi e serbatoi in pressioni
3. valutazione dell’assoggettabilità alla Seveso III;
4. valutazione del rischio chimico a cui sono esposti i lavoratori.

Schermata 2021-03-21 alle 11.31.24Fonte www.certifico.com

Schermata 2021-03-21 alle 11.25.15 Poi da gennaio 2021 nasce anche la banca dati SCIP.

Ecco il materiale della webinar al titolo Banca dati SCIP del 19.03.2021_