Marzo 11 2024 0Comment

Siti confinati, da certificare solo i contratti «atipici» ECCO LA NOVITÀ DELL’ISPETTORATO!

A meno di due mesi dalla NOTA dell’INL con le indicazioni fornite il 24 gennaio u.s. (nota 694/2024) , l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) stesso esce con una nuova nota: la 1937/2024 datata 7 marzo 2024.

La nota rigurada sempre la certificazione in presenza di appalti per l’esecuzione di lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto disposto dal Titolo VIII, Capo I, del D.L.gs 276/2003.

Infatti, a gennaio l’Ispettorato aveva evidenziato la necessità di certificare non solo il contratto di subappalto, come espressamente previsto dall’articolo 2, comma 2, del D.P.R. 177/2011 (ambienti sospetti di inquinamento o confinati), ma anche i contratti di lavoro sottoscritti con diverse tipologie contrattuali dall’impresa che opera direttamente nei predetti ambienti, nonchè tutti i contratti con i quali sono assunti i lavoratori dell’appaltatore, ancorché di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

In tale senso, quindi, venivano esclusi di fatto dalla certificazione solo i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dirette dipendenze dell’impresa e il contratto commerciale di appalto.

La nuova nota 1937/2024, ha rivisto la ppropeia posizione ritenendo più opportuno basarsi – per il momento – su un’interpretazione letterale del D.P.R.177/2011 in merito alla certificazione: l’articolo 2, comma 1, lett. c), prevede «la presenza di personale, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, D.L.gs 276/2003».

Si rimane in attesa di pubblicazione di una modifica del DPR, così cme richiesto dall’ISPETTORATO.

Si ritiene che questa NOTA voglia nel limitare, anche nelle ipotesi di appalto, ai soli contratti di lavoro “atipici”, ossia diversi da quelli subordinati a tempo indeterminato (ad esempio, a tempo determinato, collaborazioni, intermittente, eccetera) l’obbligo di certificazione.

In tal modo, in attesa della modifica del decreto in questione – richiesta dall’INL -, si intende evitare sia il sovraccarico di lavoro delle commissioni di certificazioni, sia i possibili contenziosi.

Rimane invariata la possibilità per l’appaltatore di utilizzare le certificazioni dei contratti di lavoro per tutta la durata dei rapporti di lavoro cui si riferiscono, a prescindere dallo specifico appalto.

Così come resta confermato, in ogni caso, l’obbligo per la commissione di verificare la sussistenza dei requisiti normativamente previsti circa l’applicazione rigorosa e integrale delle norme di sicurezza, lo svolgimento dell’attività lavorativa in questo particolare settore esclusivamente da parte di imprese o lavoratori autonomi in possesso di determinati requisiti e la correttezza dei trattamenti retributivi e normativi del personale.

Si veda la beve nota di una facciata di foglio A4 qui allegata: INL prot. 7 marzo 2024 n° 1937

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