Settembre 23 2023 0Comment

REGOLAMENTAZIONE ESENZIONI NOMINA CONSULENTE ADR – PUBBLICATO IN G.U. IL D.M. 7 AGOSTO 2023 DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Vi informiamo che sulla Gazzetta Ufficiale n° 220 del 20 settembre 2023 è stato pubblicato il decreto 7 agosto 2023 del Ministero Infrastrutture e Trasporti (allegato) che regolamenta i casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR.
Ricordiamo che l’ADR 2019 (Accordo Europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada) aveva esteso l’obbligo di nomina del Consulente per la Sicurezza dei trasporti anche alle imprese che effettuano spedizioni di merci pericolose su strada, prevedendo però per questi operatori un periodo di deroga che terminava il 31/12/2022.

Le esenzioni previste dal quadro normativo previgente lasciavano spazio a dubbi interpretativi circa la figura dello “speditore”, per il quale si prefigurava l’obbligo di nominare un consulente ADR a partire dal 1° gennaio 2023.
A seguito delle numerose richieste di chiarimenti ricevute, la Confederazione negli scorsi mesi è intervenuta direttamente sul Ministero dei Trasporti sollecitando una interpretazione autentica dei casi di esenzione e chiedendo l’inclusione – tra questi – degli “speditori”, onde evitare impatti gravosi con gli adempimenti conseguenti su un gran numero di imprese impegnate in piccole spedizioni occasionali di una qualsivoglia merce pericolosa, quale può essere, ad esempio, l’avvio a recupero o smaltimento “una tantum” di un quantitativo minimo di rifiuto pericoloso.

Con il D.M. in parola il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha definitivamente chiarito:

• le condizioni per le quali le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose su strada, sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR;

• i casi di esenzione per natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali;
• i casi di esenzione per trasporti in colli prevedendo i limiti quantitativi per anno e mese solare;
• le modalità di registrazione ed archiviazione del registro interno di monitoraggio del numero di spedizioni;
• i casi di esenzione per spedizioni occasionali o saltuarie connesse ad attività di spedizione, trasporto, riempimento e scarico merci pericolose e le relative modalità di esecuzione;
• i casi di esenzione per le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, in colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali

Per tutti i casi esentati l’articolo 7 prevede delle prescrizioni, in base alle quali il legale rappresentante dell’impresa:

• assicura che tutte le altre disposizioni dell’ADR, nella misura e nella modalità in cui risultino applicabili, siano verificate e puntualmente rispettate, tenendo conto degli aggiornamenti delle norme e delle procedure interne;
• è responsabile della costante formazione in merito al trasporto di merci pericolose, secondo quanto previsto nel capitolo 1.3 dell’ADR.
• deve assicurarsi, nel caso di incidenti gravi o eventi imprevisti che si siano verificati nelle fasi di carico, riempimento, trasporto o scarico di merci pericolose, dell’inoltro al competente ufficio di Motorizzazione civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del rapporto in conformità alla sezione 1.8.5.4 dell’ADR, riportando la condizione di esenzione della nomina del consulente ADR.

Vi suggeriamo anche l’articolo allegato:

https://www.certifico.com/merci-pericolose/documenti-merci-pericolose/169-documenti-riservati-trasporto-adr/20431-registri-monitoraggio-condizioni-esenzione-nomina-consulente-adr

 

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