Luglio 08 2023 0Comment

Radiazioni ionizzanti – Radon

DGR (Lombardia) n. XII_508 del 26/06/23 – Prima individuazione delle aree prioritarie a rischio Radon in Lombardia ai sensi dell’articolo 11 comma 3 d.lgs. 101 del 31 luglio 2020

La Regione Lombardia ha individuato le aree prioritarie a rischio Radon.

Nel dettaglio, nelle more dell’approvazione del Piano Nazionale d’Azione per il Radon, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.lgs. 101/2020 e dell’art. 66 septiesdecies, comma 4) della legge regionale 33/2022, la delibera:

– approva la relazione di ARPA Lombardia “Prima individuazione delle aree prioritarie in Lombardia”;

– individua il primo elenco dei Comuni (90) ricadenti in area prioritaria, ossia le aree nelle quali la stima della percentuale di edifici situati al piano terra che superano i 300 Bq m-3, in termini di concentrazione media annua di attività di radon, è superiore al 15%;

Si ricorda che le aree prioritarie sono definite, sulla base della normativa vigente, come «le zone in cui si prevede che la concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento (pari a 300 Bq/m3, per l’appunto), in un numero significativo di edifici». La loro individuazione ha lo scopo di definire priorità d’intervento nelle strategie di gestione del problema radon, sia in termini di misurazione che di attuazione di interventi di prevenzione.

Il Decreto Legislativo sun radon definsce come campo di applicazione il seguente

a) luoghi di lavoro sotterranei;
b) luoghi di lavoro in locali semisotterranei o situati al piano terra, localizzati nelle aree rioritarie che oggi in Lombardia sono riporate nella DGR in oggetto. Si veda la tavella 4 (i Comuni nella Provincia di Lecco sono: Varenna, Premana, Oliveto Lario, Dervio e Casargo);
c) specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d’azione per il radon di cui all’articolo 10 (Piano nazionale d’azione per il radon (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 103 e allegato XVIII);
d) stabilimenti termali.

I LIMITI

L’articolo 12  del D.Lgs 101/2020   fissa i nuovi livelli di riferimento della concentrazione media annua di attività di radon in aria, pari a 300 Bq/m3 per i luoghi di lavoro (precedentemente 500 Bq/m3), 300 Bq/m3 per le abitazioni esistenti (precedentemente non considerate); e 200 Bq/m3 per le abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024.

LE MISURAZIONI

Nel disposto normativo è chiaramente indicato l’obbligo di misurazione del radon nei locali semisotterranei e situati al piano terra entro 18 mesi dalla pubblicazione delle “aree prioritarie” individuate dalle Regioni (si veda il documento allegato) ; per quanto l’elenco di tali aree non sia ancora stato pubblicato, il suggerimento è quello di iniziare ad avviare le campagne di monitoraggio, in aderenza ai principi di prevenzione previsti dal D.Lgs. 81/08 e, s.m.i., anche in considerazione della durata delle misurazioni (un anno) che non garantisce una immediata analisi del rischio.

OGNI QUANTO RIPETERE LE MISURAZIONI

Nei luoghi di lavoro, la soglia del livello di azione è stata abbassata a 300 Bq/m3 di concertazione Radon.

Se il valore di concentrazione Radon è inferiore a 300 Bq/m3:

  • Ogni 8 anni
  • Ogni qualvolta vengono fatti interventi strutturali a livello di attacco a terra o di isolamento termico

Se il livello di concertazione Radon supera i 300 Bq/m3, devono essere adottate misure correttive per abbassare il livello di concentrazione entro 2 anni:

  • nuova valutazione della concentrazione dopo 2 anni

Dopo la nuova valutazione:

  • se il livello è minore di 300 Bq/m3 le misurazioni vengono ripetute ogni 4 anni
  • se la concentrazione di Radon risulta ancora superiore a 300 Bq/m3 deve essere effettuata la valutazione delle dosi efficaci annue tramite un esperto di radioprotezione che rilascia un’apposita relazione.

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