Gennaio 31 2020 0Comment

Primo interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulle attrezzature

La regione Friuli-Venezia Giulia ha posto il seguente quesito al Ministero del Lavoro:

l’articolo 71 comma 7 del cosiddetto Testo Unico sulla Sicurezza impone una adeguata formazione per gli incaricati “operatori” all’utilizzo di attrezzature che richiedano conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici: allora, anche il datore di lavoro che utilizza queste attrezzature va considerato operatore; in quanto tale deve quindi egli stesso essere formato e abilitato al loro utilizzo.
Si ricorda infatti che l’articolo 69 comma 1, lettera e) del D. Lgs 81/08 e, s.m.i. definisce “operatore” sia il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro che il datore di lavoro che ne fa uso, a seguito della recente modifica introdotta dal Jobs Act ovverosia il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n° 151.
La Regione chiede se, in caso di omessa abilitazione del datore di lavoro all’utilizzo di attrezzature di cui all’articolo 73 comma 4 debba essere ascritta allo stesso la sanzione prevista dall’articolo 87 – comma 2, lettera c), del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, in riferimento alla violazione dell’obbligo formativo di cui all’articolo 71, comma 7, lettera a), del medesimo Decreto in relazione ai rischi che come un qualsiasi altro lavoratore potrebbe indurre ai terzi».

La risposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è la seguente:

La Commissione (a seguito della modifica apportata dal Jobs Act) evidenzia che all’interno della definizione di “operatore” viene ricompreso anche il datore di lavoro (che precedentemente ne era escluso), ma, sottolinea che la previsione di sanzioni penali (previste in articolo 87) a carico del datore di lavoro e del dirigente è prevista unicamente nel caso in cui gli stessi abbiano incaricato all’uso di attrezzature di lavoro, che richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari, “lavoratori” che non abbiano ricevuto “una informazione, formazione ed addestramento adeguati”.
Quindi, a far data dall’entrata in vigore delle modifiche al D.Lgs 81/08 e, s.m.i. apportate dal D.Lgs. n° 151/2015 è vietato l’utilizzo di qualsiasi attrezzatura di lavoro, per la quale è prevista una specifica abilitazione, da parte di qualsiasi “operatore”, compreso il datore di lavoro che ne sia privo; però  non può essere applicata la sanzione prevista dall’articolo 87 – da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro per la violazione dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8) – qualora tali attrezzature siano utilizzate dal datore di lavoro.

Interpello al D.L. gs 81-08 n° 1 del 23 gennaio 2020

barbara