Vizi palesi e vizi occulti
Il rispetto dei RES (requisiti essenziali di sicurezza) stabiliti dalle direttive di prodotto emanate dalla Comunità europea dovrebbe garantire al datore di lavoro che acquista un prodotto marcato CE l’assenza di vizi palesi di sicurezza.
La marcatura CE però non solleva il datore di lavoro da qualsiasi responsabilità nell’acquisto e nella messa in servizio di un’attrezzatura di lavoro perché essa, pur essendo marcata CE, potrebbe essere affetta da difetti dovuti a erronea progettazione e costruzione della stessa.
Questi difetti possono essere evidenti e vengono definiti vizi palesi, intesi come carenze che possono essere rilevate nel corso della valutazione dei rischi da una persona che possieda una adeguata conoscenza delle leggi e normative di sicurezza, oppure che si manifestano durante l’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro. In questo caso il datore di lavoro deve tener conto dei vizi “palesi” nella valutazione dei rischi e adottare tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori.
I difetti, però, possono non essere evidenti e in questo caso si definiscono vizi occulti: essi sono legati a carenze di progettazione e non sono facilmente riconoscibili perché la loro individuazione richiede un esame accurato dell’attrezzatura e conoscenze tecniche particolari da parte dell’esaminatore. Vizi occulti sono anche quelli che si manifestano in un momento successivo alla consegna.
È chiaro, però, che nel momento in cui tali difetti si palesano, non sono più occulti e quindi, di nuovo il datore di lavoro deve adeguare la macchina o adottare misure organizzative e/o procedurali ritenute idonee ad eliminare i rischi prima di rimettere a disposizione dei lavoratori l’attrezzatura di lavoro.
Il D.Lgs. 81/08 e, s.m.i., art. 70, comma 4 indica i compiti dell’organo di vigilanza quando sia questi a rilevare il mancato rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di un’attrezzatura di lavoro. In questo caso l’autorità interviene sia verso il datore di lavoro, attraverso la disciplina della prescrizione, imponendogli di adottare idonee misure di prevenzione e protezione, sia verso il fabbricante o il suo rappresentante, qualora, a seguito dell’accertamento tecnico effettuato dall’autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, sia confermata la non conformità dell’attrezzatura.
MACCHINE: La regolamentazione rispetto la vendita di macchine
L’articolo 23, comma 1, del D.Lgs. n° 81/2008 e, s.m.i., stabilisce che «Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro>>.
Questa disposizione deve essere necessariamente letta in combinato disposto con l’art. 72 del D.Lgs. n° 81/2008 e, successive modifiche ed integrazioni, in base al quale «Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all’articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V».
Quindi, secondo la legge italiana, il venditore è obbligato ad attestare, per mezzo di modulo firmato, che le macchine siano conformi ai requisiti di sicurezza dell’Allegato V. Inoltre, essendo venditori hanno anche una responsabilità penale, in quanto i fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell’articolo 23 sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 10.000 a 40.000 (articolo 57, comma 2, D.Lgs. n° 81/2008 e, s.m.i.).
In definitiva, l’onere della firma dell’attestazione di conformità Allegato V tocca al venditore; all’organo di vigilanza italiano interessa che le attrezzature di lavoro siano vendute con documentazione di accompagnamento.
NUOVO REGOLAMENTO MACCHINE: XXXXXX
QUINDI COSA DOBBIAMO FARE: