Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute dell’11 febbraio 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 44 del 22 febbraio u.s. vengono attuate la Direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 e la Direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (che modificano la direttiva “Cancerogeni” 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004) sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Le principali disposizioni che eseguono le classificazioni come cancerogeni sono:
L’unione Europea con il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), la Direttiva 2004/37/CE (Agenti cancerogreni lavoro / D.Lgs. 81/2008) IARC – International Agency for Research on Cancer)
Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale Italiana
Environmental Protection Agency
National Toxicology Program
American Conference of Industrial Hygienists
La classificazione è la seguente:
Di seguito vengono riassunte in una tabella le classificazioni analizzate e le relative classi da queste individuate(1):
Livelli cancerogeni uomo |
Categorie cancerogeni |
|||||
UE | CCTN | EPA | IARC | NTP(2) | ACGIH | |
Cangerogeno riconosciuto | 1A | 1 | A | 1 | Clear evidence | A1 |
Cangerogeno probabile | 1B | 2 | B1/B2 | 2A | Some evidence | A2 |
Cangerogeno sospetto | 2 | 3 | C | 2B | Equivocal evidence | A3 |
Non classificabile cancerogeno | 4 | D | 3 | No evidence | A4 | |
Non cancerogeno | 5 | E | 4 | Inadeguate study | A5 |
(1) Tabella non armonizzata
(2) NTP – Classi di evidenza
P201 – Procurarsi le istruzioni prima dell’uso.
P202 – Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
P280 – Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/ Proteggere il viso. P308 + P313 – In caso di esposizione o di possibile esposizione: Consultare un medico. P405 – Conservare sotto chiave
P501 – Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale (da specificare). Il fabbricante/fornitore è tenuto a specificare se le disposizioni in materia di smaltimento si applicano al contenuto o ad entrambi
I pittogrammi e le frasi di rischio che li identificano sono:
La conseguenza dell’emanazione del citato DM è la sostituzione degli Allegati XLII (Elenco di sostanze miscele e processi) e XLIII (Valori limite di esposizione professionale) al D. Lgs. n. 81/2008 e, successive modifiche ed integrazioni.
Segnalo qui di seguito le modiche introdotte dal DM 11 febbraio 2021 agli Allegati del TU sulla sicurezza:
Allegato XLII: aggiunte nella lista delle Sostanze, Miscele e processi:
- 7. Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore.
- 8. Lavori comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.
Allegato XLIII: modifica sostanziale della lista degli agenti con Valore Limite, vengono aggiunti:
- Tricloroetilene
- 14,4 ‘- Metilendianilina
- Epicloridrina
- Etilene dibromuro
- Etilene dicloruro
- Cadmio e suoi composti inorganici
- Berillio e composti inorganici del berillio
- Acido arsenico e i suoi sali e composti inorganici dell’arsenico
- Formaldeide
- 4,4′ Metilene-bis (2 cloroanilina)
- Emissioni di gas di scarico dei motori diesel
- Miscele di idrocarburi policiclici aromatici, in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene, definite cancerogene ai sensi della direttiva 2004/37
- Oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore
Cosa fare:
Si ricorda che i limiti di esposizione professionale individuati dall’Allegato XLIII sono valori da non superare, come specificato dall’articolo 235 comma 3 del D.lgs.81/2008 e, successive modifiche ed integrazioni.
Si ricorda anche che la potenziale esposizione professionale a sostanze cancerogene comporta, in ogni caso, una valutazione del rischio cancerogeno, al fine di stabilire l’eventuale necessità di iscrizione dei lavoratori nel registro degli esposti ad agenti cancerogeni, con gli adempimenti che ne conseguono.