Gennaio 18 2023 0Comment

Novità all’allegato XIV del REACH: Sono state aggiunte 9 sostanze in Candidate List

L’ECHA(European Chemicals Agency) ha aggiunto 9 sostanze chimiche all’elenco di SVHC (Substances of Very High Concern).

La Candidate List delle sostanze estremamente preoccupanti ora contiene 233 voci.

Le sostanze aggiunte sono:

  • 1,1′-[etano-1,2-diilbisossi]bis[2,4,6-tribromobenzene] CAS 37853-59-1 – Molto persistente e molto bioaccumulabile
  • 2,2′,6,6′-tetrabromo-4,4′-isopropilidendifenolo CAS 79-94-7 – Cancerogeno. Utilizzato come ritardante di fiamma reattivo e come ritardante di fiamma additivo nella produzione di resine polimeriche, in prodotti come circuiti con rivestimento epossidico, circuiti stampati, carta e tessuti.
  • 4,4′-solfonildifenolo CAS 80-09-1 – Tossico per la riproduzione, Proprietà di interferenza endocrina. Utilizzato nella fabbricazione di: cellulosa, carta e prodotti di carta, tessuti, cuoio o pellicce e prodotti chimici.
  • Bario diboro tetraossido CAS 13701-59-2 – Tossico per la riproduzione. Utilizzato in vernici e rivestimenti.
  • Bis(2-etilesile) tetrabromoftalato che copre un qualsiasi dei singoli isomeri e/o loro combinazioni – Molto persistente e molto bioaccumulabile. Utilizzato come ritardante di fiamma e come plastificante per cloruro di polivinile flessibile e per l’uso nell’isolamento di fili e cavi, pellicole e fogli, supporto per tappeti, tessuti spalmati, rivestimenti murali e adesivi.
  • Isobutil 4-idrossibenzoato CAS 4247-02-3 – Proprietà di interferenza endocrina. Utilizzato nella fabbricazione di sostanze e nei seguenti prodotti: prodotti di rivestimento, stucchi, stucchi, intonaci, argilla per modellare e inchiostri e toner.
  • Melamina CAS 108-78-1. Utilizzato in polimeri e resine, prodotti di rivestimento, adesivi e sigillanti, prodotti per il trattamento della pelle, prodotti chimici di laboratorio.
  • Acido perfluoroeptanoico e suoi sali – Tossico per la riproduzione, Persistente, bioaccumulabile e tossico, Molto persistente e molto bioaccumulabile
  • massa di reazione di 2,2,3,3,5,5,6,6-ottafluoro-4-(1,1,1,2,3,3,3-eptafluoropropan-2-il)morfolina e 2,2, 3,3,5,5,6,6-ottafluoro-4-(eptafluoropropil)morfolina EC 473-390-7 – Molto persistente e molto bioaccumulabile. Utilizzato in articoli, da lavoratori professionali (usi diffusi), nella formulazione o nel reimballaggio, nei siti industriali e nella produzione.

FORNITORI DI ARTICOLI:

I fornitori di articoli contenenti una sostanza SVHC in concentrazioni >0,1% (peso per peso) devono fornire informazioni ai propri clienti e consumatori per poterli utilizzare in sicurezza.

Gli importatori e i produttori di articoli dovranno notificare all’ECHA se il loro articolo contiene una sostanza SVHC entro sei mesi dalla data in cui è stato incluso nell’elenco.

Ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti, le aziende devono anche notificare all’ECHA se gli articoli che producono contengono sostanze estremamente preoccupanti in una concentrazione superiore allo 0,1% (peso per peso).

Questa notifica è pubblicata nella banca dati delle sostanze pericolose nei prodotti (SCIP) dell’ECHA.

FORNITORI DI SOSTANZE / MISCELE:

I fornitori di sostanze presenti nell’elenco delle sostanze candidate, fornite da sole o in miscele, devono fornire ai propri clienti una scheda di dati di sicurezza aggiornata.


APPROFONDIMENTO

La Candidate List delle sostanze estremamente preoccupanti

Le cosiddette sostanze SVHC (Substances of Very High Concern) sono quelle considerate “estremamente preoccupanti” e sottoposte a procedura di autorizzazione. Queste sostanze, dunque, non possono essere immesse sul mercato né utilizzate oltra una certa data, se non hanno ricevuto un’autorizzazione per usi specifici o se il loro uso non è esentato dall’obbligo di autorizzazione.
Periodicamente l’ECHA aggiorna l’elenco delle sostanze SVHC, conosciuto come Candidate List cioè “Elenco delle sostanze candidate” a entrare, appunto, nella lista di quelle estremamente preoccupanti. Le sostanze possono essere inserite nella lista per diretta iniziativa di ECHA oppure in seguito alla proposta di uno Stato membro, sempre a fronte di un parare scientifico dell’Agenzia. Ogni Stato può, anche, introdurre delle procedure di restrizione specifiche valide nei territori di competenza circa l’uso di certe sostanze; sarà poi compito di ECHA valutare tali restrizioni e, eventualmente, estenderle a tutti i Paesi membri.
Nella Candidate List rientrano le seguenti categorie di sostanze:

  • CRM: le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per il sistema riproduttivo di categoria 1A e 1B (sostanze CRM);
  • PBT: le sostanze persistenti, bioaccumulanti e tossiche;
  • vPvB: le sostanze molto persistenti e molto bioaccumulanti;
  • Le sostanze identificate caso per caso per le quali è scientificamente dimostrata la probabilità di effetti negativi con livello di preoccupazione pari alle precedenti categorie di sostanze.

Tali sostanze possono essere incluse nell’Allegato XIV del Regolamento REACh unitamente alla data di scadenza, cioè il termine oltre il quale senza autorizzazione l’uso e la commercializzazione sono vietati sull’intero territorio europeo.

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