Gennaio 04 2024 0Comment

Modifiche a due articoli in materia di Sicurezza dei Luoghi di Lavoro e Rifiuti mediante la Legge annuale mercato e concorrenza 2022

Con la Legge annuale mercato e concorrenza 2022: Legge del 30 dicembre 2023 n° 214 con oggetto: “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) n° 303 del 30.12.2023 ed entrata in vigore del provvedimento il 31/12/2023 troviamo i seguenti argomenti (quelli in rosso sno di interessa ambientale e/o di sicurezza):

Capo I MISURE IN MATERIA DI ENERGIA, TRASPORTI, RIFIUTI E COMUNICAZIONI

Art. 1. Misure per l’adozione dei piani per la rete di trasporto del gas naturale e del Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale
Art. 2. Promozione dell’utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato
Art. 3. Servizi di cold ironing
Art. 4. Modifiche all’articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81 e, successive modifiche ed integrazioni
Art. 5. Disposizioni in materia di concorrenza nel settore dell’autotrasporto
Art. 6. Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n° 49, in materia di obblighi dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE
Art. 7. Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore della gestione dei RAEE
Art. 8. Modifiche alla disciplina per lo svolgimento della professione del mediatore del diporto
Art. 9. Disposizioni per la promozione della concorrenza nel settore del gas naturale
Art. 10. Adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici

Capo II MISURE IN MATERIA DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

Art. 11. Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche
Art. 12. Semplificazioni in materia di attività commerciali

Capo III MISURE IN FAVORE DEI CONSUMATORI E IN MATERIA DI PRODOTTI ALIMENTARI

Art. 13. Disposizioni in materia di obbligo di non discriminazione in ragione del fornitore di provenienza
Art. 14. Contratti di servizi a tacito rinnovo
Art. 15. Misure di semplificazione in materia di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma

Capo IV MISURE IN MATERIA FARMACEUTICA

Art. 16. Preparazione dei farmaci galenici

Capo V DISPOSIZIONI RELATIVE AI POTERI E AI PROCEDIMENTI DELL’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Art. 17. Termine per il controllo delle concentrazioni
Art. 18. Misure per l’attuazione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022

Capo VI ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 19. Disposizioni relative alle partecipazioni in società del settore fieristico
Art. 20. Criteri di misurazione della rappresentatività nelle attività di intermediazione dei diritti d’autore
Art. 21. Differimento dei termini per la revisione del regolamento  di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n° 31
Art. 22. Entrata in vigore


SICUREZZA DDEI LUOGHI DI LAVORO

In materi di salute e sicurezza sul lavoro la Legge 30 dicembre 2023, n° 214 , integra l’articolo 45 testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nel luoghi di lavoro (d.lgs. n° 81/2008 e, s.m.i.).

In particolare, il predetto articolo 45 tratta del primo soccorso e della assistenza medica d’urgenza in azienda e ora l’articolo 4 della legge n° 214 interviene stabilendo che, nell’ambito ferroviario, l’applicazione del decreto ministeriale sul pronto soccorso aziendale dovrà essere definita “ nel rispetto della normativa dell’unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario”.

La Legge 30 dicembre 2023, n° 214, inoltre, aggiunge un comma 3-bis all’articolo 45 secondo il quale stabilisce che entro il 29 aprile 2024:

– da parte dei gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, dovranno essere predisposte, sulla base di una determinazione e valutazione dei rischi, procedure operative per l’attuazione, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario, di un piano di intervento recante le modalità operative del soccorso qualificato lungo la rete ferroviaria, incluso il trasporto degli infortunati;

– ciascun datore di lavoro dovrà individuare, sulla base di una specifica determinazione e valutazione dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, dei titoli formativi e delle mansioni.

 


AMBIENTE:

Entrata in vigore il 31 dicembre scorso come Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, apporta modifiche alla disciplina della Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) e a quella dei RAEE e dei sistemi collettivi di finanziamento.

In materia di RAEE, l’articolo 6 reca alcune modifiche al testo dell’articolo 8 del decreto legislativo n° 49 del 2014,  introducendo tre nuovi commi rispetto al testo originario.

L’obiettivo principale è quello di migliorare la trasparenza e la pubblicità in materia di trattamento di questa specifica categoria di rifiuti e di razionalizzare la disciplina in materia di contributi corrisposti in occasione dell’acquisto di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Il comma 3-bis, posposto al comma 3 dell’articolo 8 del decreto legislativo dispone che i sistemi di gestione individuali e collettivi assicurino la pubblicità, anche attraverso la diffusione sul proprio sito web, delle informazioni relative al valore dei contributi ambientali di cui al comma 3 e al periodo di loro applicazione, differenziati per ciascuna apparecchiatura elencata nei raggruppamenti di cui all’Allegato al decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 20 febbraio, n° 40.
Il comma 3-ter dispone che le informazioni di cui al comma 3-bis sono pubblicate e aggiornate a cura dei sistemi di gestione individuali e collettivi entro trenta giorni dalla determinazione del valore dei contributi.

Il comma 3-quater, da ultimo, dispone che i sistemi collettivi di cui al comma 2, che destinano in tutto o in parte gli avanzi di gestione provenienti dai contributi ambientali alla riduzione degli importi dei contributi stessi, assicurano la pubblicità ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter anche degli importi dei contributi così determinati.

L’articolo 7 reca una precisazione in merito alle funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore affidate al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e modifica la quota minima di mercato che deve essere rappresentata da ciascun sistema collettivo di gestione dei RAEE, nonché la disciplina del Centro di coordinamento RAEE.

In tema di Responsabilità Estesa del Produttore, il comma 1 dell’art. 7 integra il disposto del c.6 dell’art. 178-ter del Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006 e, successive modifiche ed integrazioni) precisando che la verifica della corretta attuazione degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore è affidata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) e va condotta non solo per ciascun sistema di responsabilità estesa del produttore istituito e per tutti i soggetti responsabili (art. 178-ter co. 6, lett. e), ma anche tenendo conto degli ulteriori requisiti di legge stabiliti per le diverse filiere. Il comma 2, lettera a), modifica il comma 10-bis dell’art. 10 del D.Lgs. 49/2014, che disciplina la quota minima di mercato che deve essere rappresentata da ciascun sistema collettivo di gestione dei RAEE. Il testo vigente prevede che ciascun sistema collettivo deve rappresentare una quota di mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), immessa complessivamente sul mercato nell’anno solare precedente dai produttori che lo costituiscono, almeno superiore al 3 per cento, in almeno un raggruppamento. La lettera in esame è volta a ridurre dal 3% all’1% la quota minima di mercato, precisando che tale percentuale:
– dev’essere conseguita in relazione ad almeno un raggruppamento;
– o in alternativa può essere ottenuta come somma delle percentuali in ogni singolo raggruppamento.
Il comma 2, lettera b), modifica la disciplina del Centro di coordinamento RAEE (Cdc RAEE) recata dall’art. 33 del D.Lgs. 49/2014. Il testo vigente consente ai sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici, nonché ai sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE professionali di partecipare al Cdc RAEE. Il nuovo testo, riscritto dal comma in esame, prevede che la partecipazione obbligatoria al Cdc RAEE dei sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici. Viene inoltre introdotto l’obbligo di partecipare al Cdc RAEE anche per i sistemi di gestione individuali o collettivi di RAEE fotovoltaici. Resta invece confermata la facoltà (e non l’obbligo) di iscrizione al Cdc RAEE per i sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE professionali. Una seconda modifica (recata dal numero 2) della lettera in esame, estende anche ai sistemi individuali il ruolo di coordinamento del Cdc RAEE.

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