Con la Legge annuale mercato e concorrenza 2022: Legge del 30 dicembre 2023 n° 214 con oggetto: “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) n° 303 del 30.12.2023 ed entrata in vigore del provvedimento il 31/12/2023 troviamo i seguenti argomenti (quelli in rosso sno di interessa ambientale e/o di sicurezza):
Capo I MISURE IN MATERIA DI ENERGIA, TRASPORTI, RIFIUTI E COMUNICAZIONI
Art. 1. Misure per l’adozione dei piani per la rete di trasporto del gas naturale e del Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale
Art. 2. Promozione dell’utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato
Art. 3. Servizi di cold ironing
Art. 4. Modifiche all’articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81 e, successive modifiche ed integrazioni
Art. 5. Disposizioni in materia di concorrenza nel settore dell’autotrasporto
Art. 6. Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n° 49, in materia di obblighi dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE
Art. 7. Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore della gestione dei RAEE
Art. 8. Modifiche alla disciplina per lo svolgimento della professione del mediatore del diporto
Art. 9. Disposizioni per la promozione della concorrenza nel settore del gas naturale
Art. 10. Adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici
Capo II MISURE IN MATERIA DI COMMERCIO AL DETTAGLIO
Art. 11. Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche
Art. 12. Semplificazioni in materia di attività commerciali
Capo III MISURE IN FAVORE DEI CONSUMATORI E IN MATERIA DI PRODOTTI ALIMENTARI
Art. 13. Disposizioni in materia di obbligo di non discriminazione in ragione del fornitore di provenienza
Art. 14. Contratti di servizi a tacito rinnovo
Art. 15. Misure di semplificazione in materia di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma
Capo IV MISURE IN MATERIA FARMACEUTICA
Art. 16. Preparazione dei farmaci galenici
Capo V DISPOSIZIONI RELATIVE AI POTERI E AI PROCEDIMENTI DELL’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Art. 17. Termine per il controllo delle concentrazioni
Art. 18. Misure per l’attuazione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022
Capo VI ULTERIORI DISPOSIZIONI
Art. 19. Disposizioni relative alle partecipazioni in società del settore fieristico
Art. 20. Criteri di misurazione della rappresentatività nelle attività di intermediazione dei diritti d’autore
Art. 21. Differimento dei termini per la revisione del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n° 31
Art. 22. Entrata in vigore
SICUREZZA DDEI LUOGHI DI LAVORO
In materi di salute e sicurezza sul lavoro la Legge 30 dicembre 2023, n° 214 , integra l’articolo 45 testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nel luoghi di lavoro (d.lgs. n° 81/2008 e, s.m.i.).
In particolare, il predetto articolo 45 tratta del primo soccorso e della assistenza medica d’urgenza in azienda e ora l’articolo 4 della legge n° 214 interviene stabilendo che, nell’ambito ferroviario, l’applicazione del decreto ministeriale sul pronto soccorso aziendale dovrà essere definita “ nel rispetto della normativa dell’unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario”.
La Legge 30 dicembre 2023, n° 214, inoltre, aggiunge un comma 3-bis all’articolo 45 secondo il quale stabilisce che entro il 29 aprile 2024:
– da parte dei gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, dovranno essere predisposte, sulla base di una determinazione e valutazione dei rischi, procedure operative per l’attuazione, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario, di un piano di intervento recante le modalità operative del soccorso qualificato lungo la rete ferroviaria, incluso il trasporto degli infortunati;
– ciascun datore di lavoro dovrà individuare, sulla base di una specifica determinazione e valutazione dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, dei titoli formativi e delle mansioni.
AMBIENTE:
Entrata in vigore il 31 dicembre scorso come Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, apporta modifiche alla disciplina della Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) e a quella dei RAEE e dei sistemi collettivi di finanziamento.
In materia di RAEE, l’articolo 6 reca alcune modifiche al testo dell’articolo 8 del decreto legislativo n° 49 del 2014, introducendo tre nuovi commi rispetto al testo originario.
Il comma 3-quater, da ultimo, dispone che i sistemi collettivi di cui al comma 2, che destinano in tutto o in parte gli avanzi di gestione provenienti dai contributi ambientali alla riduzione degli importi dei contributi stessi, assicurano la pubblicità ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter anche degli importi dei contributi così determinati.
L’articolo 7 reca una precisazione in merito alle funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore affidate al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e modifica la quota minima di mercato che deve essere rappresentata da ciascun sistema collettivo di gestione dei RAEE, nonché la disciplina del Centro di coordinamento RAEE.
– o in alternativa può essere ottenuta come somma delle percentuali in ogni singolo raggruppamento.