Per proseguire nella sorveglianza sanitaria dei lavoratori da remoto dislocati in diverse aree del territorio, il datore di lavoro può procedere alla nomina di più medici competenti, individuando tra loro un addetto al coordinamento delle attività.
Il chiarimento viene fornito dalla Commissione Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in risposta ad un’istanza presentata da Confcommercio [ interpello n. 1/2023 ] , nella quale è stato chiesto se per garantire adeguate condizioni di salute e sicurezza anche ai videoterminalisti in smart working, sia consentito procedere alla nomina di più medici competenti di “ prossimità “ dislocati sul territorio (aree territoriali, provincie e/o regioni) in cui gli smart worker svolgono la propria attività lavorativa. Questo per agevolare anche eventuali visite a domicilio.
Le nomine devono essere sottese particolari esigenze organizzative più unità produttive ; gruppi di imprese nonché in ogni altro caso in sede di valutazione dei rischi. Il datore cura a tal fine l’aggiornamento del Documento di Valutazione ( art. 29, c. 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e, successive modifiche ed integrazioni ).