Giugno 28 2023 0Comment

Istanza n° 4 del 26.06.23. Oggetto dell’interpello: art. 12, D.L.gs. n° 81/08 e successive modifiche ed integrazioni – “Art. 47 commi 2 e 8 D.Lgs. 81/2008″

Sicurezza sul lavoro: chiarimenti ministeriali sulla nomina del RLS

COBAS: Lavoro Privato ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere del Ministero del lavoro in merito all’interpretazione dei commi 2 ed 8 dell’articolo 47 del T.U. Sicurezza sul Lavoro (DLgs n° 81/2008 e, s.m.i.) relativi alla designazione del rappresentate per la sicurezza. I chiarimenti nell’interpello del 26 giugno 2023, n° 4.

Il citato comma 2 prevede che in tutte le aziende o unità produttive sia eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nel caso in cui l’azienda abbia diverse unità produttive, come nel caso specifico della catena dei supermercati, è obbligatoria la nomina di un RLS in ogni unità produttiva autonoma? Tenendo presente anche, che le unità produttive si trovano dislocate in due regioni diverse ed hanno tutte tra i trenta ed i cento dipendenti per ogni sede? Questo il dubbio sollevato da COBAS – Lavoro Privato.

Ancora, nel caso in cui la stessa azienda “supermercato”, occupi tra i duecento ed i mille dipendenti complessivi nelle diverse unità produttive, e quindi il numero minimo degli RLS sia di tre, con quali criteri vengono individuati gli stessi, qualora nelle singole unità produttive si proceda alla loro nomina e venga quindi superato detto numero minimo? Nel caso specifico, l’azienda ha accolto la nomina dei tre RLS escludendo gli ulteriori regolarmente eletti, creando una scelta comoda da parte dell’azienda”.

Tanto premesso, il Ministero ha precisato che, la normativa stabilisce espressamente che in ogni azienda o unità produttiva, sia prevista l’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La stessa normativa, inoltre, precisa che il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonchè il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle loro funzioni, siano fissati in sede di contrattazione collettiva, fatto salvo un numero minimo di rappresentanti, da riferirsi comunque a ciascuna azienda o unità produttiva, a seconda del numero dei lavoratori impiegati.

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