Con la nota n° 642/2023 , l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro illustra una serie di casistiche che possono presentarsi a seguito dell’emissione da parte del Giudice penale, del decreto di archiviazione per l’estinzione delle contravvenzioni accertate in occasione dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, ai sensi dell’ art. 14, comma 16, del D.Lgs. n. 81/2008 e, successive modifiche ed integrazioni.
Il Testo Unico prevede espressamente che l’emissione del decreto di archiviazione per l’estinzione delle contravvenzioni, accertate in occasione dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, all’esito della procedura di prescrizione (articoli 20 e 21 del D.Lgs. n 758/1194 ), comporta la decadenza del provvedimento fermo restando, ai fini della verifica dell’ottemperanza alla prescrizione, il pagamento delle somme aggiuntive.
Sono tre le fattispecie tenute in considerazione dall’ Ispettorato :
Nel caso di provvedimento di sospensione adottato esclusivamente per ragioni di salute e sicurezza, laddove non pervenga istanza di revoca del provvedimento da parte del datore di lavoro – il quale ad esempio decida di non proseguire l’attività lavorativa nel luogo o nell’unità locale interessata dalla sospensione (ad es. un cantiere) – l’emissione del decreto di archiviazione da parte del Giudice determina la decadenza del provvedimento sospensivo e non vi saranno adempimenti da porre in essere da parte del personale dell’Ispettorato. Pertanto la ripresa dell’attività lavorativa da parte del datore di lavoro, successiva all’emissione del decreto di archiviazione, non costituisce violazione del comma 15 dell’articolo 14, il quale prevede la pena dell’arresto fino a sei mesi per il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione adottato per violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. ( INL – Circ. n° 4/2021 : La sospensione attività imprenditoriale per violazioni in materia di salute e sicurezza ).
Nella diversa ipotesi di un provvedimento di sospensione adottato per motivi di salute e sicurezza, in presenza di lavoro irregolare, lo stesso manterrà i suoi effetti anche in presenza del decreto di archiviazione emesso dal Giudice penale. Il datore di lavoro, per poter riprendere l’attività lavorativa dovrà porre in essere le condizioni per ottenerne la revoca ( c. 9, lett. a) e d) dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 ) :
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
d) il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari, nelle ipotesi di lavoro irregolare.
Terza ed ultima ipotesi è quella che considera la revoca del provvedimento di sospensione a seguito di istanza di parte mediante il pagamento del 20% della somma aggiuntiva, successivo all’eventuale emissione del decreto di archiviazione da parte del Giudice penale. In tal caso l’ Ispettorato precisa che l’adozione del decreto di archiviazione da parte del giudice non fa venire meno l’obbligo, per il datore di lavoro, di versare la quota residua della somma aggiuntiva, maggiorata del 5%. Il provvedimento di revoca, ottenuto dal datore di lavoro a seguito di istanza, costituisce titolo esecutivo per la riscossione di quanto ancora dovuto dallo stesso datore di lavoro.
Fonte: INL – Nota n° 642/2023