Luglio 04 2023 0Comment

Convertite in legge le modifiche al D.LGs 81/08 e, s.m.i. stabilite dal Decreto Legge 48 del maggio u.s.

Legge 3 luglio 2023 n° 85 / Conversione in legge Decreto Lavoro (DL 48/2023)

Legge 3 luglio 2023 n° 85 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n° 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.

Entrata in vigore del provvedimento: 04/07/2023

Tratto da CERTIFICO.IT, si riporta il seguente articolo con tabella di comparazione

Di seguito, le principali misure in favore di lavoratori, imprese e famiglie:

Introduzione dell’Assegno di inclusione, dal primo gennaio 2024, quale misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli mediante percorsi di inserimento sociale, formazione, lavoro e politica attiva del lavoro. La misura è condizionata alla prova dei redditi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e inclusione sociale e lavorativa. Per maggiori informazioni vai nella sezione dedicata

Introduzione del Supporto per la formazione e il lavoro, dal primo settembre 2023, utilizzabile dai componenti fra i 18 e i 59 anni di nuclei familiari con ISEE non superiore a 6000 euro, che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione e partecipano a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Per maggiori informazioni vai nella sezione dedicata

Semplificazione delle informazioni dovute da datore di lavoro al momento dell’assunzione, consentendo il rinvio alla normativa di riferimento e alla contrattazione collettiva applicata

Semplificazione dell’utilizzo dei contratti a termine, con razionalizzazione delle causali necessarie per la stipula di contratti fra i 12 ed i 24 mesi e per proroga e rinnovo dei contratti che estendono la durata oltre i 12 mesi

Incentivazione dell’utilizzo dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dai limiti quantitativi dei lavoratori somministrati assunti con contratto di apprendistato ed esenzione dai limiti quantitativi della somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori in “ex mobilità”, soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati

Proroga al 2024 dei contratti di espansione al fine di incentivare la staffetta generazionale

Prepensionamento di giornalisti dipendenti da imprese del settore dell’editoria

Stralcio dei debiti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, lavoratori autonomi agricoli, committenti e professionisti iscritti alla gestione separata dell’INPS, per i quali sono stati annullati i debiti contributivi delle cartelle esattoriali fino a 1.000 euro

Incentivi per l’assunzione di percettori di Assegno di Inclusione, per l’occupazione giovanile, in particolare, per under 30, neet e giovani registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e per il lavoro dei disabili. Per maggiori informazioni vai nella sezione dedicata

Incentivazione dell’uso delle Prestazioni Occasionali del settore turistico e termale. Il limite per ciascun utilizzatore sale da 10.000 a 15.000 euro annui e possono essere utilizzate da datori di lavoro che impieghino fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (e non 10, come per gli altri settori)

Incremento del Fondo nuovo competenze grazie a fondi nazionali (Programma nazionale giovani, donne e lavoro) e comunitari (FSE+ e POC SPAO), per finanziare accordi sindacali sottoscritti a decorrere dal 2023 e favorire l’aggiornamento della professionalità dei lavoratori in relazione alla transizione digitale ed ecologica

Esonero parziale dei contributi a carico dei lavoratori (c.d. taglio del cuneo fiscale), per i periodi di paga da luglio a dicembre 2023, con riduzione della aliquota contributiva a carico dei lavoratori subordinati che guadagnano fino a 35.000 euro lordi annui del 6% (mentre la legge di Bilancio 2023 prevede il 2%) senza incidenza sulla tredicesima. Resta applicabile l’ulteriore punto di riduzione per chi guadagna fino a 25.000 euro (che passa, quindi, al 7%)

Detassazione del lavoro straordinario e notturno svolto nei festivi per il settore turismo e termali, nella misura del 15% della retribuzione lorda dovuta, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023, per i lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2022, a euro 40.000

Detassazione delle misure di welfare, limitatamente al 2023, con elevazione sino a 3.000 euro (salendo rispetto agli attuali 258,23 euro annui) della soglia dei fringe benefits per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico

Incremento, per l’anno 2023, di 5 milioni di euro del Fondo per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro

Estesa la tutela assicurativa INAIL a studenti e personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore in tutti gli ambienti scolastici

Introduzione di nuove disposizioni in materia di formazione, nomina del medico competente e poteri di vigilanza volte a rafforzare la sicurezza sui luoghi di lavoro

Obbligo dell’applicazione della clausola sociale per il personale impiegato nei contact center

Previsione di una forma di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga fino al 31 dicembre 2023 per le imprese che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione.

________

01.07.2023

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n° 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro

Il 29 giugno 2023, il Parlamento approva il testo della conversione in legge del decreto Lavoro.

Il voto della Camera dei Deputati – 154 voti a favore, 82 contrari e 12 astenuti – chiude l’iter parlamentare del provvedimento, di cui si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Tra le novità introdotte durante i lavori parlamentari rientrano:

– l’estensione dello smart working fino al 30 settembre per i lavoratori fragili, pubblici e privati, e fino al 31 dicembre per i genitori di figli under 14 nel privato;
– la detassazione del lavoro straordinario e notturno nei festivi per il settore turistico e termale;
– maggiori tutele per la sicurezza nelle scuole;
– il rifinanziamento del Fondo per le famiglie di vittime di gravi infortuni del lavoro per 5 milioni di euro.

Ma anche modifiche inerenti proroghe e rinnovi di contratti a tempo determinato e l’esclusione dai limiti quantitativi dei lavoratori assunti con contratti di apprendistato o, se la somministrazione è a tempo indeterminato, di lavoratori in “ex” mobilità, disoccupati che godono di trattamenti di disoccupazione (non agricola) o di ammortizzatori sociali da almeno 6 mesi e di lavoratori svantaggiati. E ancora, l’inserimento tra i soggetti fragili destinatari dell’assegno di inclusione di chi è inserito in programmi di cura e assistenza da parte dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla Pa e la previsione che le vittime di violenza di genere costituiscano nucleo a sé ai fini Isee con l’obiettivo di poter facilitare loro, se nelle condizioni, la percezione dell’assegno di inclusione.

Modifiche al D.Lgs. 81/2008 e, successive modifiche ed integrazioni / www.tussl.it in BLU le modifiche apportate in sede di conversione

IN ROSSO PERCHÈ VECCHI DECRETO LEGGE

Decreto-Legge 4 maggio 2023 n° 48 / Decreto Lavoro 2023

IN VERDE PERCHÈ VIGENTE, LE PARTI IN BLU SONO QUELEL DIFFERENTI RISPETTO AL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in Legge 3 luglio 2023 n° 85 con modificazioni (DL 48/2023)

Articolo 14. (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81) Articolo 14. (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81)
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81 sono apportate le seguenti modificazioni: 1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81 sono apportate le seguenti modificazioni:   
a) all’articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.”; a) all’articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.”;

a-bis) all’articolo 18, dopo il comma 3.2 è inserito il seguente:

«3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l’effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili»;

b) all’articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole “titolo III” è aggiunto il seguente periodo “, nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV”; b) all’articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole “titolo III” è aggiunto il seguente periodo “, nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV”;
c) all’articolo 25, comma 1:

1) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: 
«e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneita’;»

2) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:
“n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.”;

c) all’articolo 25, comma 1:

1) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: 
e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all’articolo 41, richiede al lavoratordi esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneitàsalvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento»
2) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:
“n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.”;

d) all’articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
“b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonche’ il controllo sulle attivita’ formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.”;
d) all’articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
“b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonche’ il controllo sulle attivita’ formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.”;
e) all’articolo 71, il comma 12 e’ sostituito dal seguente:
“12.I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.”;
e) all’articolo 71, il comma 12 e’ sostituito dal seguente:
“12.I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.”;
f) all’articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito con il seguente:
“Deve altresi’ acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.”;
f) all’articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito con il seguente:
“Deve altresi’ acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.”; 
g) all’articolo 73, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
“4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio  addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.”;
g) all’articolo 73, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
“4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio  addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.”;
h) all’articolo 87, comma 2, lettera c), è aggiunto in fine: “e dell’articolo 73, comma 4-bis”. h) all’articolo 87, comma 2, lettera c), è aggiunto in fine: “e dell’articolo 73, comma 4-bis”.

h-bis) all’articolo 98, comma 1, lettera b), dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000,» sono inserite le seguenti: «ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n° 58, e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 119 del 25 maggio 2009,».

Testo del DL 48 2023 coordinato con La Legge di conversione n° 85 del 3.7.2023

admin