Aggiornamento elenco sostanze in candidate list
Il 19 gennaio 2021, l’ECHA (European CHemical Agency) ha incluso due nuove sostanze, identificate come SVHC (Substance of Very High Concern), nella Candidate List, ora costituita da 211 elementi.
In particolare le sostanze sono:
Si ricorda che dal momento dell’inclusione delle sostanze in Candidate List scattano per le aziende obblighi di comunicazione a valle, a seconda che si tratti di sostanza in quanto tale, in miscela o in articoli; per maggiori informazioni a riguardo si può consultare una precedente news di RSPPItalia.
Per maggiori informazioni sulle sostanze recentemente inserite nella lista, è possibile consultare il sito dell’ECHA al seguente link: https://echa.europa.eu/it/-/candidate-list-updated-with-two-chemicals-that-are-toxic-for-reproduction
Aggiornamento allegato XIV del REACH
7 Febbraio 2020 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2020/171 che amplia la lista di sostanze in autorizzazione (Allegato XIV del Reg. REACH).
Le sostanze che sono state incluse sono quelle elencate nelle seguenti tabelle. Per ciascuna di esse è stata stabilita una data a partire dalla quale l’immissione sul mercato e l’uso della sostanza saranno vietati salvo qualora sia rilasciata un’autorizzazione come prescritto all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e una data entro la quale devono pervenire le domande di autorizzazione all’uso.
L’articolo 58 definisce la possibilità di prevedere esenzioni d’uso per sostanze soggette ad autorizzazione. In questo caso per le 11 nuove sostanze non sono stati individuati usi esentabili.
Le 11 sostanze complessivamente sono 3 sostanze riconducibili al gruppo degli ftalati, 4 stabilizzatori UV, due composti del bromo, un fosfato e un diossano.
Per alcuni casi sono stati posticipati i termini per la presentazione delle domande e la data di scadenza quando la sostanza è impiegata per:
la fabbricazione di articoli;
la produzione di articoli complessi;
la produzione di pezzi di ricambio di articoli;
la produzione di prodotti utilizzati per la riparazione di articoli;
la produzione di prodotti complessi la cui produzione cesserà entro la data di scadenza;
la produzione di prodotti complessi o articoli che non possono funzionare senza un dato pezzo di ricambio che deve essere necessariamente fabbricato utilizzato tali sostanze;
uso della sostanza (tal quale o in miscela) per la riparazione di articoli o prodotti complessi che deve essere svolta necessariamente con l’utilizzo della stessa
Le date differenti sono state concepite al fine di agevolare le domande di autorizzazione per questi usi e contestualmente per evitare l’obsolescenza prematura di articoli o prodotti complessi che necessitano delle sostanze sopra citate per la loro produzione e per il funzionamento.
Il Regolamento inoltre, al consideranda 12, specifica che la sostanza 1-metil-2-pirrolidone (NMP) non è stata inclusa nell’Allegato XIV in quanto, come per altre due sostanze simili ad essa per proprietà, l’N,N- dimetilacetammide (DMAC) e dell’N,N-dimetilformammide (DMF) la decisione è stata rinviata. Anche se le tre sostanze non sono perfettamente intercambiabili infatti, sono in linea generale utilizzate per usi industriali molto simili; la decisione di rinvio è pertanto presa al fine di garantire un approccio coerente da parte del legislatore.
Si specifica infine che rispetto alla bozza iniziale del regolamento di inclusione, delle 12 sostanze previste non è stata inserita la sostanza Diazene-1,2-dicarboxamide (C,C’- azodi(formamide)) (ADCA – CAS 123-77-3; EC 204-650-8), sensibilizzante respiratorio impiegato nel mondo dei polimeri.
La modifica dell’Allegato XIV entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione dello stesso in Gazzetta ufficiale.
Fonte: Eur-Lex/Normachem