Giugno 25 2020 0Comment

Vi riportiamo qui un pò di novità sul COVID-19

LA PRIMA:

Una nuova classificazione del Virus all’interno del D.Lgs 81/08 e, successive modifiche ed integrazioni, infatti passa dal Gruppo 2 al Gruppo 3.

Al fine di continuare a garantire un’adeguata protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, è opportuno aggiungere con urgenza il SARS-CoV-2 all’Allegato III della direttiva 2000/54/CE. Anche in considerazione dei dati clinici ed epidemiologici attualmente disponibili inerenti le caratteristiche del virus (modalità di trasmissione, caratteristiche cliniche, fattori di rischio per l’infezione).

Il nuovo coronavirus può causare gravi malattie umane nella popolazione infetta, presentando un serio rischio in particolare per i lavoratori anziani e quelli con una patologia soggiacente o una malattia cronica.

Difatti, il nuovo coronavirus dovrebbe essere classificato come patogeno per l’uomo del gruppo di rischio 3. Vari Stati membri, Stati dell’EFTA e altri paesi terzi hanno iniziato ad adottare misure riguardanti la classificazione del SARS-CoV-2 nel gruppo di rischio 3.

Inoltre, nel marzo 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha pubblicato “linee guida sulla biosicurezza nei laboratori concernenti il nuovo coronavirus e l’esame di campioni clinici di pazienti affetti da SARS-CoV-2”.

Riprendiamo quanto stabilito e riportato nell’allegato della nuova Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020:

Segnaliamo  che il numero (3) della seconda colonna corrisponde alla classificazione (gruppo di rischio 3) e che l’articolo 16 della direttiva 2000/54/CE fa riferimento alle “misure speciali per i processi industriali, i laboratori e gli stabulari” (il paragrafo 1 fa riferimento ai laboratori).

La direttiva prevede un periodo di recepimento breve, di cinque mesi. E viste le circostanze eccezionali gli Stati membri sono invitati ad attuare la presente direttiva prima del termine di recepimento, ove possibile.

Dunque l’articolo 3 della nuova direttiva indica che gli Stati membri ‘mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 24 novembre 2020. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

LA SECONDA:

Vi ricordiamo cosa si intende quando si parla disanificazione.

Cosa vuol dire operare una sanificazione idonea, efficace e attenta anche alla sicurezza e ai rischi chimici dei prodotti utilizzati?
La risposta è nel rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) – il Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 – dal titolo “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020”.
Al suo interno si trovano  le definizioni di sanificazione e dei termini simili più usati nelle normative e linee guida.
Sanificazione: (DM 7 luglio 1997, n. 274) ‘complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore’. La sanificazione comprende attività di pulizia e/o attività di disinfezione che vanno intese “come un insieme di attività interconnesse tra di loro’”.
Sanitizzazione: è un termine importato dalla traduzione dall’inglese del termine “sanitisation” che, nella forma originale, viene utilizzato come sinonimo di “disinfezione”.
Biocida: ( Regolamento N. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 – BPR) ‘qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all’utilizzatore, costituita da, contenente o capace di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica’.
Decontaminazione: è una metodica prevista dal Decreto Ministeriale 28/09/90 ‘Norma di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private’. È una procedura che ha lo scopo di ridurre la carica degli agenti patogeni sulle superfici dei presidi impiegati, riducendo il rischio biologico per gli operatori. Deve avvenire il più precocemente possibile prima che si abbiano coagulazione ed incrostazioni di sangue e di siero.
Detersione: “la detersione consiste nella rimozione e nell’allontanamento dello sporco e dei microrganismi in esso presenti, con conseguente riduzione della carica microbica. Il risultato dell’azione di detersione dipende da alcuni fattori: azione meccanica (es. sfregamento), azione chimica (detergente), temperatura e durata dell’intervento. La detersione è un intervento obbligatorio prima di disinfezione e sterilizzazione, perché lo sporco è ricco di microrganismi che vi si moltiplicano attivamente ed è in grado di ridurre l’attività dei disinfettanti”.
Disinfettante: “una sostanza/miscela di natura chimica in grado di ridurre la quantità di agenti potenzialmente patogeni (quali batteri, funghi, o virus). Sono prodotti da applicare su oggetti inanimati (superfici, tessuti), prodotti per il trattamento delle acque, prodotti per la disinfezione della cute dell’uomo o per l’utilizzo in ambito veterinario (disinfezione delle mammelle degli animali da latte, degli zoccoli, ecc.)”. La disinfezione è l’attività che riguarda il “complesso di procedimenti e operazioni atti ad abbattere la carica microbica di un ambiente, superficie, strumento, ecc”.
Igienizzante (per ambienti): “prodotto che ha come fine quello di rendere igienico, ovvero pulire eliminando le sostanze nocive presenti. Questi prodotti qualora riportino in etichetta diciture, segni, pittogrammi, marchi e immagini che di fatto riconducono a qualsiasi tipo di attività igienizzante e di rimozione di germi e batteri, senza l’indicazione della specifica autorizzazione, non sono da considerarsi come prodotti con proprietà disinfettanti/biocidi, bensì sono prodotti detergenti (igienizzante per ambienti) ed in quanto tali immessi in commercio come prodotti di libera vendita”.
Sterilizzazione: “processo fisico o chimico che porta alla distruzione mirata di ogni forma microbica vivente, sia in forma vegetativa che in forma di spore”.
Pulizia: ( Regolamento 648/2004) ‘il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione’. Per le attività di pulizia “si utilizzano prodotti detergenti/igienizzanti per ambiente – i due termini sono equivalenti – che rimuovono lo sporco mediante azione meccanica o fisica e questa attività si può applicare anche a organismi potenzialmente nocivi e, nell’ambito di tale funzione, questi prodotti possono anche esplicare un’azione igienizzante”.
Presidi Medico Chirurgici (PMC): “i prodotti disinfettanti che in accordo con il BPR ricadono sotto la normativa nazionale sono identificati con la denominazione di Presidi Medico Chirurgici (PMC). I PMC, per poter essere immessi in commercio sul mercato italiano, devono essere autorizzati dal Ministero della salute ai sensi del D.P.R. 392 del 6 ottobre 1998 e del Provvedimento 5 febbraio 1999, dopo opportuna valutazione degli studi presentati dai richiedenti all’Istituto Superiore di Sanità, che valuta la composizione quali-quantitativa, l’efficacia nei confronti degli organismi target, la pericolosità e la stabilità”.
LA TERZA:
COVID-19 e Privacy

Il Rapporto ISS COVID-19 n. 42/2020 affronta il tema della Protezione dei dati personali nell’emergenza COVID-19.

Il suddetto Rapporto offre un contributo giuridico dedicato al tema della protezione dei dati personali, fruibile da un pubblico vasto ed eterogeneo:

  • “il cittadino potrà trovarvi informazioni utili su ciò che la situazione pandemica comporta sull’assetto normativo che regola la tutela dei dati personali;
  • il ricercatore, il personale sanitario, l’amministratore della sanità pubblica potranno trovare una sintesi pratica e operativa utile anche per preparare progetti, prendere decisioni, allestire programmi”.

PROFILI APPLICATIVI RELATIVI ALLA PROTEZIONE DEI DATI NELLA PANDEMIA COVID-19

Innanzitutto, la disciplina in vigore riguardante le strutture e gli operatori sanitari vieta la diffusione dei dati relativi alla salute.

Il suddetto divieto non ha subito deroghe nell’emergenza epidemiologica.

Pertanto, le aziende sanitarie e gli operatori sanitari non possono diffondere i nominativi dei casi accertati di positività o dei soggetti sottoposti alla misura dell’isolamento.

Il Garante della privacy ha poi chiarito che le strutture sanitarie possono individuare le modalità più opportune per fornire informazioni ai familiari dei pazienti positivi.

Inoltre, il Garante ha specificato che tutti i professionisti sanitari possono raccogliere le informazioni che ritengono necessarie per le attività di cura dei loro pazienti, comprese quelle legate ai sintomi da COVID-19. L’operatore di sanità pubblica è chiamato, per il contenimento del contagio, a ricostruire la filiera dei contati stretti del soggetto risultato positivo.

LE INDICAZIONI PER I DATI SANITARI NEL CONTESTO LAVORATIVO

Nei luoghi di lavoro, al fine di contenere il contagio, i datori di lavoro sono tenuti a osservare le misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro tra Governo e parti sociali del 14 marzo 2020.

Inoltre, il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare i nominativi del personale contagiato alle autorità sanitarie competenti. In più, è tenuto a collaborare per l’individuazione dei contatti stretti e per l’attivazione delle misure di profilassi.

Saranno, infatti, le autorità sanitarie a occuparsi di informare questi ultimi.

Il datore di lavoro dovrà comunque adottare, in caso di presenza di persona affetta all’interno dei locali, le misure relative alla pulizia e alla sanificazione, secondo le indicazioni del Ministero della Salute (punto 4 – Protocollo condiviso).

Il datore di lavoro “può trattare i dati personali dei dipendenti se ciò: sia previsto dalla normativa; se disposto dagli organi competenti; se vi è una specifica segnalazione del medico competente, nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza sanitaria. Il datore di lavoro non dovrà comunicare i dati relativi al personale contagiato al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.

Parlando di COVID vi lasciamo anche il link da cui visionare il video integrale dell’INAIL. Vi consigliamo di segnalarlo e/o farlo visionare ai lavoratori per ricordare loro i richi presenti e le disposizioni previste dal Protocollo condiviso del 24.04.2020.

LINK: https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-protocollo-partisociali-unit0.html

Note dell’INAIL al video:

Emergenza Covid-19, online la versione integrale del video sul Protocollo tra le parti sociali

I contenuti del documento per contrastare la diffusione del virus nei luoghi di lavoro, proposti nelle scorse settimane in singole clip, ora sono pubblicati sul portale in un unico filmato che illustra le misure e i protocolli di sicurezza da adottare in azienda

Sicurezza dei lavoratori emergenza Covid-19

ROMA – Nelle scorse settimane sul portale Inail sono stati pubblicati 14 brevi filmati che raccontano, per punti e in modo schematico, i contenuti del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro”, sottoscritto tra le parti sociali il 14 marzo e integrato il 24 aprile, per la ripresa in sicurezza delle attività lavorative. A ripartenza ormai avviata e con la necessità di mantenere alta l’attenzione in una fase in cui l’emergenza pandemica non è ancora cessata, il video è pubblicato ora in versione integrale.

Come gestire la possibile esposizione al rischio contagio. Il Protocollo contiene previsioni di carattere generale, articolate in tredici punti (più una parte introduttiva) e dirette a tutelare salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del nuovo Coronavirus. L’obiettivo è agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure di contrasto alla diffusione del virus. La suddivisione del documento è rispecchiata nel video, che affronta gli aspetti della vita lavorativa all’interno dell’azienda, alla luce delle problematiche e delle difficoltà generate dalla possibile esposizione al rischio contagio.

Tutti i temi trattati. Informazione ai lavoratori e ingresso nel luogo di lavoro, gestione degli spazi comuni, come mense e spogliatoi, indicazioni su pulizia, igiene e sanificazione, utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. E ancora: sorveglianza sanitaria, gestione di una persona sintomatica in azienda, aggiornamento e verifica delle misure contenute nel Protocollo. Questi gli argomenti illustrati nei singoli capitoli, ora nel video in versione integrale. Filo conduttore dei temi trattati è la necessità che le imprese, nello svolgimento delle attività produttive, rispettino i protocolli anti-contagio per contrastare la diffusione del virus. Anche attraverso una nuova organizzazione che utilizzi lo smart working come strumento di prevenzione, turni e rimodulazione dei livelli produttivi.

 

barbara