LA PRIMA:
Una nuova classificazione del Virus all’interno del D.Lgs 81/08 e, successive modifiche ed integrazioni, infatti passa dal Gruppo 2 al Gruppo 3.
Al fine di continuare a garantire un’adeguata protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, è opportuno aggiungere con urgenza il SARS-CoV-2 all’Allegato III della direttiva 2000/54/CE. Anche in considerazione dei dati clinici ed epidemiologici attualmente disponibili inerenti le caratteristiche del virus (modalità di trasmissione, caratteristiche cliniche, fattori di rischio per l’infezione).
Il nuovo coronavirus può causare gravi malattie umane nella popolazione infetta, presentando un serio rischio in particolare per i lavoratori anziani e quelli con una patologia soggiacente o una malattia cronica.
Difatti, il nuovo coronavirus dovrebbe essere classificato come patogeno per l’uomo del gruppo di rischio 3. Vari Stati membri, Stati dell’EFTA e altri paesi terzi hanno iniziato ad adottare misure riguardanti la classificazione del SARS-CoV-2 nel gruppo di rischio 3.
Inoltre, nel marzo 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha pubblicato “linee guida sulla biosicurezza nei laboratori concernenti il nuovo coronavirus e l’esame di campioni clinici di pazienti affetti da SARS-CoV-2”.
Riprendiamo quanto stabilito e riportato nell’allegato della nuova Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020:
Segnaliamo che il numero (3) della seconda colonna corrisponde alla classificazione (gruppo di rischio 3) e che l’articolo 16 della direttiva 2000/54/CE fa riferimento alle “misure speciali per i processi industriali, i laboratori e gli stabulari” (il paragrafo 1 fa riferimento ai laboratori).
La direttiva prevede un periodo di recepimento breve, di cinque mesi. E viste le circostanze eccezionali gli Stati membri sono invitati ad attuare la presente direttiva prima del termine di recepimento, ove possibile.
Dunque l’articolo 3 della nuova direttiva indica che gli Stati membri ‘mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 24 novembre 2020. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
LA SECONDA:
Vi ricordiamo cosa si intende quando si parla disanificazione.
Il Rapporto ISS COVID-19 n. 42/2020 affronta il tema della Protezione dei dati personali nell’emergenza COVID-19.
Il suddetto Rapporto offre un contributo giuridico dedicato al tema della protezione dei dati personali, fruibile da un pubblico vasto ed eterogeneo:
- “il cittadino potrà trovarvi informazioni utili su ciò che la situazione pandemica comporta sull’assetto normativo che regola la tutela dei dati personali;
- il ricercatore, il personale sanitario, l’amministratore della sanità pubblica potranno trovare una sintesi pratica e operativa utile anche per preparare progetti, prendere decisioni, allestire programmi”.
PROFILI APPLICATIVI RELATIVI ALLA PROTEZIONE DEI DATI NELLA PANDEMIA COVID-19
Innanzitutto, la disciplina in vigore riguardante le strutture e gli operatori sanitari vieta la diffusione dei dati relativi alla salute.
Il suddetto divieto non ha subito deroghe nell’emergenza epidemiologica.
Pertanto, le aziende sanitarie e gli operatori sanitari non possono diffondere i nominativi dei casi accertati di positività o dei soggetti sottoposti alla misura dell’isolamento.
Il Garante della privacy ha poi chiarito che le strutture sanitarie possono individuare le modalità più opportune per fornire informazioni ai familiari dei pazienti positivi.
Inoltre, il Garante ha specificato che tutti i professionisti sanitari possono raccogliere le informazioni che ritengono necessarie per le attività di cura dei loro pazienti, comprese quelle legate ai sintomi da COVID-19. L’operatore di sanità pubblica è chiamato, per il contenimento del contagio, a ricostruire la filiera dei contati stretti del soggetto risultato positivo.
LE INDICAZIONI PER I DATI SANITARI NEL CONTESTO LAVORATIVO
Nei luoghi di lavoro, al fine di contenere il contagio, i datori di lavoro sono tenuti a osservare le misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro tra Governo e parti sociali del 14 marzo 2020.
Inoltre, il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare i nominativi del personale contagiato alle autorità sanitarie competenti. In più, è tenuto a collaborare per l’individuazione dei contatti stretti e per l’attivazione delle misure di profilassi.
Saranno, infatti, le autorità sanitarie a occuparsi di informare questi ultimi.
Il datore di lavoro dovrà comunque adottare, in caso di presenza di persona affetta all’interno dei locali, le misure relative alla pulizia e alla sanificazione, secondo le indicazioni del Ministero della Salute (punto 4 – Protocollo condiviso).
Il datore di lavoro “può trattare i dati personali dei dipendenti se ciò: sia previsto dalla normativa; se disposto dagli organi competenti; se vi è una specifica segnalazione del medico competente, nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza sanitaria. Il datore di lavoro non dovrà comunicare i dati relativi al personale contagiato al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.
Parlando di COVID vi lasciamo anche il link da cui visionare il video integrale dell’INAIL. Vi consigliamo di segnalarlo e/o farlo visionare ai lavoratori per ricordare loro i richi presenti e le disposizioni previste dal Protocollo condiviso del 24.04.2020.
LINK: https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-protocollo-partisociali-unit0.html
Note dell’INAIL al video:
Emergenza Covid-19, online la versione integrale del video sul Protocollo tra le parti sociali
I contenuti del documento per contrastare la diffusione del virus nei luoghi di lavoro, proposti nelle scorse settimane in singole clip, ora sono pubblicati sul portale in un unico filmato che illustra le misure e i protocolli di sicurezza da adottare in azienda
Come gestire la possibile esposizione al rischio contagio. Il Protocollo contiene previsioni di carattere generale, articolate in tredici punti (più una parte introduttiva) e dirette a tutelare salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del nuovo Coronavirus. L’obiettivo è agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure di contrasto alla diffusione del virus. La suddivisione del documento è rispecchiata nel video, che affronta gli aspetti della vita lavorativa all’interno dell’azienda, alla luce delle problematiche e delle difficoltà generate dalla possibile esposizione al rischio contagio.
Tutti i temi trattati. Informazione ai lavoratori e ingresso nel luogo di lavoro, gestione degli spazi comuni, come mense e spogliatoi, indicazioni su pulizia, igiene e sanificazione, utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. E ancora: sorveglianza sanitaria, gestione di una persona sintomatica in azienda, aggiornamento e verifica delle misure contenute nel Protocollo. Questi gli argomenti illustrati nei singoli capitoli, ora nel video in versione integrale. Filo conduttore dei temi trattati è la necessità che le imprese, nello svolgimento delle attività produttive, rispettino i protocolli anti-contagio per contrastare la diffusione del virus. Anche attraverso una nuova organizzazione che utilizzi lo smart working come strumento di prevenzione, turni e rimodulazione dei livelli produttivi.