Luglio 12 2020 0Comment

Tre nuove circolari dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trsporto dei rifiuti

Circ. Albo Gestori Amb. 07/07/2020, n. 8

Poiché la lett. d) dell’art. 113, comma 1, del D.L. 18/2020, ha prorogato al 30/06/2020 il termine di versamento dei diritti annuali d’iscrizione all’Albo per l’anno in corso, il Comitato Nazionale ha indicato la tempistica per la sospensione e la cancellazione dall’Albo che deve essere osservata dalle Sezioni regionali in deroga alle disposizioni di cui alla Circ. Albo Gestori Amb. 04/05/2018, n. 144 e alla Circ. Albo Gestori Amb. 04/09/2018, n. 149.

Circ. Albo Gestori Amb. 29/06/2020, n. 7

Il Comitato Nazionale ha chiarito che in sede di procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 21 del D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 03/06/2014, n. 120 la Sezione regionale non deve tener conto, al fine di valutare l’applicazione e la misura delle sanzioni, delle variazioni intervenute nella posizione del soggetto iscritto o dei suoi organi a seguito di richiesta o di comunicazione successiva alla ricezione da parte di quest’ultimo della contestazione degli addebiti

Circ. Albo Gestori Amb. 29/06/2020, n. 6

Alcune Sezioni regionali hanno richiesto al Comitato nazionale chiarimenti circa l’utilizzo, ai fini dell’iscrizione all’Albo, dei codici dell’elenco europeo dei rifiuti che terminano con le cifre 99 e che non risultano regolamentati da disposizioni normative.

Fermo restando la responsabilità del produttore nella corretta attribuzione e descrizione del codice EER, il Comitato nazionale ha ritenuto di chiarire che, qualora la loro descrizione non sia stata già individuata da norme regolamentari quali il D. Min. Ambiente 05/02/1998, relativo al recupero dei rifiuti non pericolosi, il D. Min. Ambiente 12/06/2002, n. 161, relativo al recupero dei rifiuti pericolosi e D. Min. Ambiente e Tutela Terr. 08/04/2008, relativo alla gestione dei centri di raccolta o, in via residuale, da provvedimenti rilasciati dalle competenti amministrazioni agli impianti di destinazione, le Sezioni regionali debbano procedere all’ esame dei codici dell’EER che terminano con le cifre 99 alle seguenti condizioni:

  1. il codice EER sia adeguatamente descritto;
  2. sia presente una dichiarazione a firma del produttore del rifiuto che descriva le modalità di classificazione secondo le disposizioni della Dec. Comm. 18/12/2014, n. 955 dell’UE e del Regolam. Comm. 18/12/2014, n. 1357 dell’UE.

barbara