I fornitori di articoli che contengono una o più sostanze estremamente preoccupanti SVHC (mutagene, cancerogene, tossiche, persistenti, ecc) dovranno fornire all’ECHA (agenzia prodotti chimici europea) le informazioni sull’uso sicuro degli articoli.
OBIETTIVI DEL DATABASE
- ridurre i rifiuti contenenti sostanze pericolose cercando di sostituirle con sostanze meno pericolose
- rendere disponibili le informazioni per migliorare le operazioni di trattamento dei rifiuti
- monitorare l’uso di sostanze SVHC negli articoli e avviare azioni appropriate anche nello smaltimento degli articoli
SOGGETTI OBBLIGATI – FORNITORI DI ARTICOLI
- produttori e assemblatori di articoli: qualsiasi attività/azienda che utilizzi sostanze SVCH nel proprio processo produttivo con una percentuale superiore a 0,1% del peso dell’articolo finale (es. lavorazioni del legno, aziende tessili/calzaturiere, occhialerie etc..)
- importatori di articoli: chi effettua degli acquisti al di fuori dell’UE e immette nel mercato sostanze SVCH
- distributori UE di articoli e altri attori che immettono articoli sul mercato.
COSA FARE?
Le aziende che producono, assemblano, importano o distribuiscono articoli e/o sostanze chimiche dovranno:
- Verificare la presenza o meno di sostanze soggette ad autorizzazione e/o a restrizione, incluse in Allegato XIV o candidate ad esserlo;
- Qualora tali sostanze fossero presenti in concentrazioni di norma superiore allo 0,1% scatterà l’obbligo di comunicazione all’utilizzatore di articoli e/o miscele in conformità dell’articolo 33 del Regolamento REACH, e l’obbligo di notifica al portale.
SANZIONI
La mancata notifica di sostanze SVHC eventualmente contenute in articoli e/o prodotti chimici all’ECHA, comporta una sanzione pecuniaria con un importo variabile tra € 15.000 e 90.000.
In caso di immissione sul mercato od utilizzo di sostanze non conformemente alle autorizzazioni o restrizioni è punito con arresto fino a tre anni o con l’ammenda tra € 40.000 e 150.000. |