Agosto 02 2021 0Comment

Pubblicato il modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2022 e la guida alla compilazione.

Sono disponibili sul portale, nella sezione della modulistica Moduli e modelli – Assicurazione – Premio Assicurativo, il nuovo modello per le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione e la relativa guida per la compilazione.
Il modulo riguarda gli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2021.

Le novità riguardano l’inserimento dell’intervento C-6.1 sulla mitigazione dello stress termico negli ambienti di lavoro “severi caldi” (ad es. acciaierie, fonderie, ecc.) e la reintroduzione dell’intervento relativo all’adesione al programma Responsible Care di Federchimica, denominato E-18.
Per gli interventi A-3.2 (sostituzione di macchine obsolete) e C-4.2 (automazione di fasi operative che comportano la movimentazione manuale dei carichi) è previsto anche il noleggio o il leasing delle macchine, escluso, invece, per gli interventi B-5, B-6, B-8 e B-9 (installazione di dispositivi idonei alla prevenzione del rischio stradale a bordo dei veicoli aziendali).
Sono state migliorate le descrizioni degli interventi ed è stata aggiornata la documentazione probante, anche al fine di agevolare le aziende in sede di presentazione delle domande.

 

PRESUPPOSTI APPLICATIVI

Nel modulo di domanda l’azienda dichiara di essere consapevole che il riconoscimento della riduzione è subordinato all’accertamento degli obblighi contributivi e assicurativi, all’osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e all’attuazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro.

Regolarità contributiva

La riduzione è concessa solo dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità  contributiva del datore di lavoro richiedente, secondo i criteri e le modalità previste dal decreto interministeriale 30 gennaio 2015 e s.m.i., in attuazione del comma 2 dell’articolo 4 del decreto legge 34/2014, come precisato nella circolare INAIL n° 61 del 26 giugno 2015.

In ogni caso, la regolarità deve sussistere alla data di adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di riduzione del tasso per prevenzione.

Osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di salute sul lavoro

Il requisito s’intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di salute sul lavoro con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello di presentazione della domanda.

Per la sussistenza del requisito si fa riferimento all’azienda nel suo complesso e non  alle sole PAT oggetto della domanda.

Non rilevano le irregolarità risultanti da accertamenti non definitivi a norma di legge o comunque sospesi in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario.

 

DEFINIZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di riduzione è accolta qualora risulti accertata la ricorrenza dei presupposti indicati nel precedente paragrafo.

È fatta salva la facoltà dell’INAIL di procedere, in sede d’istruttoria o successivamente, alla verifica di quanto dichiarato dal richiedente.

 

APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE

Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa dell’otto per cento.

La riduzione ha effetto solo per l’anno di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno, in egual misura a tutte le voci della PAT.

Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, secondo il seguente prospetto:

Lavoratori anno del triennio della PAT (Npat) Riduzione

Fino a 10 – riduzione del: 28%

Da 10,01 a 50 10 – riduzione del: 18%

Da 50,01 a 200 10 – riduzione del: 10%

Oltre 200 10 – riduzione del: 5%

In caso di accoglimento, la riduzione riconosciuta ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione dell’istanza ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti prescritti per il riconoscimento della riduzione, l’INAIL procede all’annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all’applicazione delle vigenti sanzioni.

IMPORTANTE: LO STUDIO NON PREDISPONE DOMANDE DI SGRAVIO OT23

Modello OT23 2022 All 2 Guida alla compilazione

Modello OT23 2022 All 1

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