Ottobre 05 2021 0Comment

Prevenzione e protezione antincendio nei luoghi di lavoro: ecco il nuovo decreto! Entra in vigore tra un anno

Il decreto del 2 settembre 2021 del Ministero dell’Interno contiene i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del D.L.gs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

Segnaliamo la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n° 237 del 4 ottobre 2021, del decreto del 2 settembre 2021 del Ministero dell’Interno (scaricabile in allegato con tutti gli allegati) che stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro.

Il provvedimento, che entrerà in vigore solamente tra un anno (quindi il 3 ottobre 2022), come specificato nell’articolo 8:

  • si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’articolo 62 del d.lgs. 81/08 e, s.m.i.;
  • si applica limitatamente alle prescrizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6  – del presente decreto – per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del d.lgs. 81/2008 e per le attività di cui al D.Lgs. 105/2015.

Il decreto definisce nel dettaglio:

  • le procedure per la gestione della sicurezza antincendio (sia in esercizio che in emergenza)
  • l’informazione e la formazione dei lavoratori (l’allegato III contiene il programma del corso e dell’aggiornamento quinquennale) ;
  • la designazione degli addetti al servizio antincendio;
  • la formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza.

Gestione della sicurezza antincendio

Il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II.

Nei casi sottoelencati il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1:

  • luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  • luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al DPR 151/2011 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Nel piano di emergenza sono inoltre riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all’articolo 34 (Art. 34 = svolgimento deiretto da parte del Datore di Lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi) del D.Lgs. 81/08 e, s.m.i..

Designazione degli addetti al servizio antincendio

All’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, chiamati «addetti al servizio antincendio».

I lavoratori designati frequentano i corsi di formazione e di aggiornamento di cui all’articolo 5 con obbligo di aggiornamento quinquennale secondo l’allegato III al DM.

Attività di livello 1

1. Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sovrariportate attività devono essere basati sui contenuti e le durate riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 1 (FOR o AGG).

Attività di livello 2

1. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:

a) i luoghi di lavoro compresi nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;

b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.

2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 2 (FOR o AGG).

Attività di livello 3

1. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:

a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;

b) fabbriche e depositi di esplosivi;

c) centrali termoelettriche;

d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;

e) impianti e laboratori nucleari;

f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;

g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;

h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibileal pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;

i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2;

j) alberghi con oltre 200 posti letto;

k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero oresidenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;

l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;

m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;

n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;

o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;

p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 3 (FOR o AGG).

Negli allegati sono riportati:

  • allegato I – gestione della sicurezza antincendio in esercizio;
  • allegato II – gestione della sicurezza antincendio in emergenza;
  • allegato III – corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio;
  • allegato IV – idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio;
  • allegato V – corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio.

Decreto 2 settembre 2021

Articolo 62 del D.Lgs 81/08 e, s.m.i.

 Art. 62. Definizioni

  ((1.  Ferme  restando  le  disposizioni  di  cui  al  titolo  I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione
del  presente  titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati  all'interno  dell'azienda  o dell'unita' produttiva, nonche'
ogni  altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unita' produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.))
  2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
    a) ai mezzi di trasporto;
    b) ai cantieri temporanei o mobili;
    c) alle industrie estrattive;
    d) ai pescherecci.
    (( d-bis): ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.))

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