Settembre 17 2022 0Comment

Novità per le SDS dal 01.01.2023

Il Regolamento (UE) 2020/878 ha modificato l’Allegato II del REACH relativo alle “Prescrizioni per la compilazione delle Schede di Dati di Sicurezza (SDS)” per sostanze e miscele.

Tale regolamento è in vigore dal 16 luglio 2020, applicabile dal 1° gennaio 2021.

 

Novità introdotte dal Regolamento

Il Regolamento UE 2020/878 introduce una serie di novità che riguardano nello specifico:

  • l’adeguamento per le prescrizioni sulle nanoforme delle sostanze previste dal Regolamento 2018/1881 dal 1° gennaio 2020
  • l’adeguamento alla sesta e settima revisione del GHS
  • inserimento dell’identificatore unico di formula (UFI)
  • l’adeguamento in relazione alle sostanze e le miscele aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino (interferenti endocrini)
  • l’adeguamento per l’inserimento di Limiti di concentrazione specifici, fattori moltiplicatori e stime della tossicità acuta

Il Regolamento n° 2020/878 implementa le revisioni 6 e 7 apportate a livello internazionale nel sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura (GHS) delle Nazioni Unite.

Prevedendo importanti cambiamenti nei contenuti di diverse sezioni e introduce nuove sottosezioni, pur non stravolgendo la struttura a 16 parti delle SDS.

Applicazione dal 1° gennaio 2021 – Periodo transitorio SDS esistenti: utilizzo fino al 31 dicembre 2022

Il regolamento prevedeva un periodo transitorio che è in scadenza; infatti, termina il 31 dicembre 2022.

Durante tale periodo le SDS conformi al regolamento (UE) 2015/830, potranno continuare a essere fornite, fatto salvo l’obbligo di aggiornamento delle SDS conformemente all’articolo 31 (9) del REACH e l’obbligo di aggiunta alla Scheda dell’UFI (Identificatore Unico di Formula) secondo quanto previsto nell’allegato VIII, parte A, sezione 5, del regolamento CLP.

Si veda la tabella comparativa allegata e elaborata da CERTIFICO (sito www.certifico.it)

SDS 2021 Tavola concordanza Rev. 00 2020

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