Luglio 19 2018 0Comment

NOVITÀ in merito alle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche; i cosidetti AEE

Per la raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici sono in arrivo importanti novità.

Dal 15 agosto 2018 la normativa RAEE includerà tutte le apparecchiature per le quali non sia prevista una specifica esclusione.

«Il Decreto Legislativo 49/2014 introduce, a partire dal prossimo 15 agosto, un ambito di applicazione più esteso, Open Scope, che amplierà significativamente le categorie di prodotti, i quali, come riportato nella definizione fornita dal Decreto 49/14, dipendono, per il corretto funzionamento da correnti elettriche. Possiamo affermare che saranno incluse tutte le apparecchiature per le quali non sia prevista una specifica esclusione».

 

Quali sono i criteri che possono aiutare a definire cosa “è RAEE”?

La definizione di AEE, inoltre, individua specifiche tipologie di apparecchiature, rientranti nell’ambito di applicazione:

– apparecchiature “di generazione” sono quelle che generano segnali di tensione nei limiti indicati nella su menzionata definizione di AEE;

– apparecchiature “di trasferimento” sono quelle che trasferiscono segnali elettrici nei limiti di ampiezza della tensione, indicati nella su menzionata definizione di AEE;

– apparecchiature “di misurazione” sono quelle che rilevano ed analizzano segnali elettrici nei limiti di ampiezza di tensione indicati, sempre dalla menzionata definizione di AEE, e segnali elettromagnetici. Sono altresì apparecchiature di misura tutte quelle impiegate per il rilievo e l’analisi di grandezze fisiche che prevedono all’interno un sistema di trasduzione per trasformare la grandezza fisica sotto misura in un segnale elettromagnetico.

 

La definizione di AEE continua a essere quella contenuta all’art. 4 del citato d.lgs. 49/2014, ovvero si intende per apparecchiature elettriche ed elettroniche o AEE lapparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua.

 

Secondo la definizione riportata dall’International Electrotechnical Commission per apparecchiatura si intende: apparecchio singolo o insieme di dispositivi o apparati, o il set di dispositivi principali di un’installazione, o tutti i dispositivi necessari per eseguire un compito specifico

 

Per la Commissione europea le AEE sono dispositivi che per il corretto funzionamento “dipendono” dalla corrente elettrica o da campi elettromagnetici. La dipendenza dalla corrente elettrica o da campi elettromagnetici si concretizza:

– nel necessitare di elettricità come energia primaria per svolgere la funzione base;

– nel fatto che quando l’elettricità è interrotta, non possono svolgere la loro funzione di base.

 

La condizione di “corretto funzionamento” è quella per la quale la circolazione della corrente elettrica o l’emissione di campi elettromagnetici determina la funzione d’uso principale (funzione primaria) per la quale il prodotto è stato progettato e costruito.

Se l’energia elettrica viene utilizzata solo per le funzioni di supporto o di controllo, questo tipo di apparecchiatura non rientra nella definizione di AEE di cui all’art. 4 del d.lgs. 49/2014. Tra le apparecchiature che non necessitano di energia elettrica per svolgere la loro funzione di base, ma richiedono solo, ad esempio, una scintilla per iniziare, ci sono le falciatrici a benzina e le cucine a gas con sola accensione elettronica. Analogamente, le caldaie a gas che per il loro corretto funzionamento dipendono solo dal gas, e per le quali l’energia elettrica svolge solo una funzione di supporto e controllo, sono escluse

Sono considerati RAEE = Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche: le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l’intenzione o l’obbligo disfarsene.

I componenti, i sottoinsiemi e i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui questo diventa rifiuto, anche se aggiunti successivamente e di altri produttori, devono essere gestiti unitamente al RAEE che li contiene, ciascuno secondo le proprie caratteristiche.

 

Cosa “NON è RAEE”?

Sono escluse dal campo di applicazione, ai sensi dell’articolo 3, del d.lgs. n. 49/14, le seguenti AEE:

1) apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, comprese le armi, le munizioni e il materiale bellico, purché destinate a fini specificamente militari.

2) apparecchiature progettate e installate specificamente come parte di un’altra apparecchiatura che è esclusa o che non rientra nell’ambito di applicazione del presente decreto legislativo, purché possano svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura.

3) le lampade a incandescenza.

4) le apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio.

5) gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni.

6) le installazioni fisse di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di dette installazioni.

7) i mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati.

8) le macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale.

9) le apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell’ambito di rapporti tra imprese.

10) i dispositivi medici ed i dispositivi medico-diagnostici in vitro qualora vi sia il rischio che tali dispositivi siano infetti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, prima della fine del ciclo di vita e i dispositivi medici impiantabili attivi.

 

Le principali modifiche che entreranno in vigore il 15.08.2018?

La Commissione europea nella relazione COM(2017) 171 final del 18 aprile 2017, avente ad oggetto il riesame del campo di applicazione della direttiva 2012/19/UE sui RAEE, quando afferma che le modifiche, apportate all’ambito di applicazione riguardano il passaggio dalle attuali 10 categorie dell’Allegato 1 della nuova direttiva RAEE … alle 6 nuove categorie dell’Allegato III, che includono due categorie “aperte” relative alle apparecchiature di grandi e piccole dimensioni ed evidenzia che la nuova direttiva disciplina tutte le categorie di AEE che rientrano nell’ambito di applicazione della vecchia direttiva e che il fatto di “rendere aperto” l’ambito di applicazione dovrebbe permettere di eliminare i problemi risultanti dalla diversa classificazione dei prodotti operata negli Stati membri.

Quindi le modifiche attengono solo ed esclusivamente ad una diversa ripartizione delle categorie di AEE che dalle dieci di cui all’allegato I del D. Lgs. 49/2014, passano alle sei dell’allegato III.

 

La normativa vigente è la seguente:

  • D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 (recante Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
  • Decreto Legge 185 del 25 settembre 2007 che istituisce e stabilisce le modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), e costituisce un centro di coordinamento per l’ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituisce il comitato d’indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

 

Link impiartante con le FAQ del ministero dell?Ambiente in merito: https://www.registroaee.it/Faq#2255

Indicazioni operative sull’applicazione del DLgs 49/2014

Articolo Ambientesicurezzaweb Raee: verso le novità del campo di classificazione “aperto”

barbara