Cosa prevede il nuovo DPCM del 12 ottobre 2020?
Ad anticipare i contenuti è stato sempre il ministro Speranza, il governo “stringere le maglie su quella parte della vita non essenziale le persone” e “interverremo per evitare le feste private che in questo momento possiamo evitare gli assembramenti. Agiremo sugli orari e aumenteremo i controlli”. Il testo è scaricabile/consultabile qui: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20A05563/sg
Non è previsto il momento un Lockdown nazionale.
Mentre nell’ipotesi che ci si possano essere lockdown mirati se ci dovessero essere situazioni particolari difficoltà. Ma al di là delle misure, il ministro ha sottolineato che la chiave per provare a spiegare la curva è il comportamento delle persone dato che il 75% dei contagi sta venendo nelle famiglie e nelle relazioni strette personali.
Ecco, in sintesi, le nuove restrizioni presenti nel nuovo decreto del 13 ottobre 2020:
Con il nuovo DPCM del 13 ottobre 2020 il governo conte introduce nuove misure per cercare di scongiurare un nuovo Lockdown in tutta Italia, e pertanto optato per misure più drastiche.
Ecco qui le restrizioni:
- Mini-Lockdown territoriali: in realtà si stanno già avendo laddove via via si crea focolai importanti ne è un esempio di Lockdown a locali temporali su scala provinciale Latina.
- Mascherine portate ovunque, anche per l’attività sportiva con alcune deroghe, come dettagliato nella circolare del Viminale.
- In base a quanto previsto dall’articolo uno del nuovo DPCM “è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, non che obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni privati in tutti i luoghi l’aperto ad eccezione dei casi in cui per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze del fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli delle linee guida anticontagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi bevande”. Dall’obbligo escluso chi fa un’attività sportiva i bambini sotto i sei anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con uso della mascherina.
- Viene inoltre fortemente raccomandato l’utilizzo dei dispositivi anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
- Coprifuoco per contenere la movida, per cui chiusura è anticipata per i bar e i ristoranti e i locali alle ore 24:00.
- Stop alle 21:00 delle consumazioni in piedi fuori dai locali dei cibi e delle bevande. È vietata la consumazione in piedi, ma, si potrà continuare a servire i tavoli solo in quei locali che abbiano tavoli al chiuso o all’aperto e che rispettino le linee guida e i protocolli stabiliti dalle norme vigenti[1].
- Niente assembramenti davanti a: scuole, uffici, luoghi pubblici e fermate dei mezzi pubblici.
- Cerimonie come matrimoni, funerali eccetera con limitazione a non più di 30 invitati; nel calcolo sono compresi gli sposi, in un caso ed il morto, nell’altro.
- No a feste private.
- Divieto di sosta in piedi vicino a bar ristoranti e locali.
- Divieto di feste private al chiuso o all’aperto: nel testo del DPCM è previsto il divieto di feste private al chiuso o all’aperto.
- Cene a casa: non c’è ovviamente il divieto ma una forte raccomandazione evitare di ricevere in casa per feste, cene o altre occasioni, più di sei familiari amici con cui non si conviva.
- Sale da ballo e discoteche, all’aperto al chiuso rimangono comunque chiuse.
- Fiere e congressi rimangono invece aperte le attività derivanti da fiere e congressi.
- Divieto di gite scolastiche
- Stoppa il calcetto e altri sport di contatto svolti a livello amatoriale.
- Cinema e concerti: limite di 200 partecipanti al chiuso Emilia all’aperto con distanziamento di 1 m e segnalazione del posto a sedere.
- Spettacoli il limite è uguale ai cinema e concerti: 200 partecipanti al chiuso e di 1000 all’aperto con il vincolo di 1 m tra un posto e l’altro e di assegnazione di posti a sedere.
- Eventi con assembramenti sono sospesi in assenza di distanziamento. Le regioni le province autonomi possono stabilire di intesa con il ministero della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni delle caratteristiche dei luoghi.
- Stadi: per le competizioni sportive è consentita la presenza di pubblico, “con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto la capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori” all’aperto e di 200 spettatori se svolte al chiuso. Va garantita la distanza di 1 m e la misurazione della febbre all’ingresso. Le regioni e province autonome in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, di intesa con il ministero della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome.
- Sport: sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi caratteristiche amatoriale. In merito agli sport di contatto il testo del DPCM prevede che possono essere praticati solo, “da parte delle società professionistiche e a livello sia agonistico che di base, dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o dei settori analoghi”. Sono pertanto vietati il calcetto, la pallavolo, basket ecc … a livello amatoriale.
- Potenziamento del ricorso allo smart working per i dipendenti pubblici con l’introduzione di una soglia del 70% nei uffici.
- Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario.
- Riduzione della quarantena, quindi riportiamo nella tabella i temi di quarantena e/o di isolamento fiduciario:
La nuova Circolare del ministero della Salute del 12 ottobre 2020 aggiorna le indicazioni riguardo la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena, in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico l’11 ottobre 2020.
La circolare chiarisce che:
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CASI POSITIVI ASINTOMATICI | |
Diagnosi | Confermata dal test molecolare positivo (tampone) |
Isolamento | 10 giorni più tampone molecolare unico a fine quarantena |
CASI POSITIVI SINTOMATICI | |
Diagnosi | Confermata dal test molecolare positivo (tampone) |
Isolamento | Almeno 10 giorni (di quali obbligatoriamente gli ultimi tre in completa assenza di sintomi) più (+) tampone molecolare unico a fine quarantena |
CASI POSITIVI ASINTOMATICI CHE NON SI NEGATIVIZZANO DOPO 21 GIORNI | |
Diagnosi | Confermata dal test molecolare positivo (tampone) |
Isolamento | Almeno 21 giorni, con riscontro di positività al test molecolare (tamponi) effettuato al 10º e 17º giorno ( nei casi asintomatici l’isolamento si interrompe comunque al 21º giorno in quanto le evidenze disponibili in un documento alcun caso di presenza di virus competente per la replicazione) |
CONTATTI STRETTI: | |
Isolamento fiduciario | · un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure
· un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno. |
la circolare si raccomanda di:
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Si riporta qui di seguito uno schema per la gestione dei contatti stretti in caso di alunno positivo: https://www.manzonilatina.edu.it/images/COVID-19/SCHEMA_GESTIONE_CONTATTI_STRETTI_ALUNNO_POSITIVO_DR81020.pdf
Vi ricordiamo alcune informazioni importanti.
Si ricorda che identificare tempestivamente e gestire correttamente i contatti dei casi probabili o confermati di COVID-19 è fondamentale al fine interrompere la catena di trasmissione.
Per contatto con un caso COVID-19, si intende qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato COVID-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell’insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell’isolamento del caso.
I contatti vengono distinti in due tipologie:
- contatti stretti (= alto rischio), nei confronti dei quali viene applicata la misura della quarantena con sorveglianza attiva (monitoraggio quotidiano) per10 giorni dalla data di ultima esposizione al caso;
- contatti casuali (a basso rischio), nei confronti dei quali viene disposta la sorveglianza passiva (auto-monitoraggio dei sintomi).
Si riporta di seguito la definizione di “Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato, aggiornata alla circolare del Ministero della Salute n. 18584 del 29/05/2020 evidenziando che, rispetto alla precedente versione, in caso di riunioni, aule, sale di attesa etc, si configura un contatto stretto solo in assenza di DPI idonei.
Contatto stretto:
- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano, un abbraccio ecc … );
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.
Nonostante le suddette ipotesi, gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un’esposizione ad alto rischio.
Si riporta qui di seguito il link della “GUIDA ALLA RIPRESA DEL LAVORO NELLE AZIENDE POST EMRGENZA” https://www.ats-brianza.it/images/coronavirus/fase2/Documento%20Fase%202%20Covid-19%20Ver%201.23.pdf
[1] Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21,00 in assenza di consumo al tavolo ; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21,00.