Settembre 30 2023 0Comment

Nomina del consulente ADR

Pubblicato il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 agosto 2023 che gestisce la Regolamentazione dei casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR.

 

Le condizioni per poter applicare l’esenzione sono riportate nel decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 agosto 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2023, n° 220.

In particolare, il provvedimento «individua le condizioni alle quali le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose su strada, sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR».

I casi di esenzione sono distinti tra quelli:

  • per natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali;
  • per trasporti in colli;
  • per spedizioni occasionali;
  • per esclusione dal campo di applicazione.

 

Sono comunque definite anche:

  • le prescrizioni di sicurezza;
  • la relazione di incidente.

 

Agli articoli 4 e 5 il Decreto 7 agosto 2023 dispone l’istituzione di distinti registri interni, atti a monitorare il rispetto delle condizioni per l’esenzione dalla nomina del consulente ADR, distinguendo gli stessi in base alla modalità di trasporto ovvero nel caso in cui la spedizione sia:

– in colli [Registro per spedizioni in colli], o

– alla rinfusa o in cisterna per le spedizioni occasionali [Registro spedizioni occasionali alla rinfusa/cisterna].

Immagine tratta da: https://www.certifico.com/merci-pericolose/documenti-merci-pericolose/169-documenti-riservati-trasporto-adr/20431-registri-monitoraggio-condizioni-esenzione-nomina-consulente-adr

Registro annuale spedizioni in colli

Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese la cui attività comporti la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate all’imballaggio, al carico oppure allo scarico di merci pericolose confezionate in colli, nel rispetto delle seguenti

Condizioni:

  1. per ogni operatore, è ammesso un limite massimo di ventiquattro operazioni per anno solare e tre operazioni per mese solare;
  2. ogni operazione deve rispettare i limiti quantitativi individuati alla tabella 1.1.3.6.3 dell’ADR ovvero alla sezione 1.1.3.6.4 dell’ADR, se tali merci appartengono a categorie di trasporto diverse.

Il registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente è integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (genere di imballaggio, recipiente a pressione, IBC o grande imballaggio) e relativo quantitativo netto.

Il registro è compilato per ogni anno solare, ed è archiviato [in modalità cartacea o digitale] per un tempo minimo di cinque anni e verrà reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.

Immagine di Certifico.it – Condizioni Spedizioni in colli / esenzione nomina consulente

 

Immagine di Certifico.it – Condizioni spedizioni occasionali alla rinfusa/cisterna – esenzione nomina consulente

Si riportano a seguire gli articoli di interesse a cui si rimanda per una lettura approfondita che permetta ad ogni impresa di individuare la propria posizione e prendere in carico gli obblighi previsti.

 

Esenzione per natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali (art. 3)

Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese la cui attività comporti la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate  di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose che:

  1. a) rientrano nei casi di esenzione previsti dall’ADR;
  2. b) rispondono ad un regime di esenzione per l’applicazione delle condizioni di trasporto di cui:
  3. al cap. 3.3 dell’ADR “Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti”;
  4. al cap. 3.4 dell’ADR “Merci pericolose imballate in quantità limitate”;

iii. al cap. 3.5 dell’ADR “Merci pericolose imballate in quantità esenti”.

 

Esenzione per trasporto in colli (art. 4)

Sono esenti dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese la cui attività comporti la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate all’imballaggio, al carico oppure allo scarico di merci pericolo se confezionate in colli. Occorre rispettare le seguenti condizioni:

  1. a) per ogni operatore, è ammesso un limite massimo di ventiquattro operazioni per anno solare e tre operazioni per mese solare;
  2. b) ogni operazione deve rispettare i limiti quantitativi individuati alla tabella 1.1.3.6.3 dell’ADR ovvero alla sezione1.1.3.6.4 dell’ADR, se tali merci appartengono a categorie di trasporto diverse;
  3. c) ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (genere di imballaggio, recipiente a pressione, IBC o grande imballaggio) e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.

Sono comunque escluse dalle esenzioni le materie appartenenti alla classe 7.

 

Esenzione per spedizioni occasionali (art. 5)

Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese la cui attività comporti lo svolgimento occasionale o saltuario, in ambito nazionale, di operazioni connesse alla spedizione, al trasporto, oppure ad una o più delle correlate attività di riempimento oppure scarico di merci pericolose, nei limiti e nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

  1. a) le materie devono essere caricate alla rinfusa oppure in cisterna;
  2. b) le materie devono essere assegnate al terzo gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto tre o quattro;
  3. c) il numero massimo di operazioni è di dodici per anno solare e di due per mese solare, con il limite massimo di 50 tonnellate di merci pericolose trasportate, per anno solare;
  4. d) ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (rinfusa oppure cisterna) e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso

disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.

Sono comunque escluse dalle esenzioni le materie appartenenti alla classe 7.

 

Esenzione per esclusione dal campo di applicazione (art. 6)

Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, in colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci. Rientrano in tale contesto le imprese destinatarie che provvedono direttamente allo scarico dei colli ovvero le imprese destinatarie che affidano a terzi le attività di scarico colli, svuotamento di cisterne oppure scarico di merci alla rinfusa.

 

Prescrizioni di sicurezza (art. 7)

Il legale rappresentante dell’impresa, che intenda avvalersi dell’esenzione dalla nomina del consulente per la sicurezza, assicura che tutte le altre disposizioni dell’ADR, nella misura e nella modalità in cui risultino applicabili, siano verificate e puntualmente rispettate, tenendo conto degli aggiornamenti delle norme e delle procedure interne.

Il legale rappresentante dell’impresa, inoltre, è responsabile della costante formazione in merito al trasporto di merci pericolose, secondo quanto previsto nel capitolo 1.3 dell’ADR. La registrazione dell’avvenuta formazione deve essere conservata per almeno cinque anni e resa disponibile all’autorità competente su richiesta.

 

Relazione di incidente (art. 8)

Nel caso di incidenti gravi o eventi imprevisti che si siano verificati nelle fasi di carico, riempimento, trasporto o scarico di merci pericolose, e che richiedano una notifica secondo le indicazioni della sezione 1.8.5 dell’ADR, il legale rappresentante dell’impresa coinvolta in tale evento deve assicurarsi dell’inoltro al competente ufficio di Motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del rapporto in conformità alla sezione 1.8.5.4 dell’ADR, che deve riportare, nella pagina di copertina del rapporto stesso, la condizione di esenzione della nomina del consulente.

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