Maggio 02 2020 0Comment

Memo adempimenti ambientali prorogati del COVID-19

Il decreto-legge 17 marzo 2020, numero 18, è ststo convertito in legge con la Legge 24 aprile 2020 numero 27, con modificazioni, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi. La nuova Legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n° 110 del 29 aprile 2020 – SO n° 16) che è entrato in vigore: 30 Aprile 2020.

L’articolo 113 rinvia le scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti al 30 giugno 2020 per la:
• presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;
• presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188,
• trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
• presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49: si tratta dell’elenco dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE (mediante semplice comunicazione e senza ulteriori oneri), ed a comunicare annualmente le quantità di RAEE trattate;
• versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.

L’articolo 113 bis proroga e sospende i termini per adempimenti in materia ambientale
Il nuovo articolo 113-bis che consente il deposito temporaneo dei rifiuti fino ad un quantitativo massimo doppio a quello attuale previsto dall’art 183 – lettera bb) del D.Lgs. 152/2006, ovvero fino a 60 mc di cui al massimo 20 mc di rifiuti pericolosi mentre il limite temporale massimo vede la sua estensione fino ad un massimo di 18 mesi.

L’articolo 72-bis sospende i pagamenti delle utenze del ciclo rifiuti
L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, conriferimento ai settori dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

L’articolo 103 sospende i termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza
Si dispone all’art. 103 che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del DPR n. 380/2001, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Ciò vale anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate.
Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Si legga a riguardo le proroghe disposte in materia ambientale per trasporto rifiuti, certificati gas fluorurati, Controlli e comunicazioni F-GAS .

 

barbara