Approvato dal Governo il 3 dicembre e presentato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte il Dpcm 3 dicembre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 3 dicembre 2020.
Dpcm 3 dicembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche’ del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19».
Il decreto è in vigore dal 4 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021 sostituendo il Dpmc 3 novembre 2020. Segue il Decreto-legge 2 dicembre 2020.
“Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale“, ovvero le Regioni in zona gialla:
- 31 dicembre spostamenti vietati dalle ore 22 alle 7 del mattino;
- come previsto dal decreto legge 2 dicembre 2020, 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021 vietati spostamenti tra Regioni e Province autonome, 25 e 26 dicembre 2020 e1°gennaio 2021 vietati spostamenti tra i Comuni;
- dal 7 gennaio 2021 didattica in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado;
- in festivi e prefestivi chiusi esercizi commerciali in mercati e centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole;
- apertura negozi fino alle ore 21.00 fino al 6 gennaio 2021;
- ristorazione negli alberghi chiusa dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021;
- nei ristoranti il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone a tavolo a meno che non siano conviventi;
- chiusi gli impianti sciistici, “a partire dal 7 gennaio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnicoscientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti”.
“Art. 2 Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto”, le zone arancioni.
- restano vietati spostamenti in entrata e uscita dai Comuni di residenza salvo necessità;
- ristorazione con consegna a domicilio fino alle 18.00 e asporto fino alle 22.00.
“Art. 3 Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”, le zone rosse:
- restano vietati gli spostamenti negli stessi Comuni e la sospensione delle attività commerciali al dettaglio salvo generi alimentari e prima necessità, e ogni restrizione prevista in questa classificazione di rischio.
- ristorazione con consegna a domicilio fino alle 18.00 e asporto fino alle 22.00.
Rientro dall’estero. “Art. 7 Obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero”. Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia stabiliti all’articolo 6 dello stesso decreto, “chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D, ed E dell’allegato 20 è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445″.
“Art. 8 Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero”: interessa “persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in
Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi D ed E dell’allegato 20, anche se asintomatiche“.
Dal 21 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021 sospese le crociere e sospeso l’ingresso ad armatori e comandanti nei porti italiani, anche ai fini della sosta inoperosa.
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Fonte: www.quotidianosicurezza.it