I Gestori degli stabilimenti e delle installazioni nei quali sono collocati impianti di combustione esistenti di potenza termica nominale superiore a 5 MW, sono tenuti, qualora non lo abbiano già fatto, entro il 1° gennaio 2023, a presentare all’autorità competente:
- una domanda di autorizzazione al fine di adeguare i valori limite e le prescrizioni relative ai medi impianti di combustione ai valori limite previsti dal comma 5 dell’art. 273-bis del D.Lgs 152/2006,
oppure
- nel caso in cui le autorizzazioni che regolano l’attività degli stabilimenti/installazioni già prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti al comma 5 dello stesso articolo, una comunicazione attestante il sussistere di tale condizione. La comunicazione dovrà essere inviata via pec all’autorità competente, utilizzando il modello allegato predisposto da Regione Lombardia.
Si allega una comunicazione splicativa della Provincia di Lecco: Protocollo Partenza N. 28216/2023 del 22-05-2023, con oggetto: ADEMPIMENTI PER I MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE ESISTENTI DI POTENZA SUPERIORE A 5 MWt AI SENSI DELL’ART. 273bis C.6 e 7 DEL D.LGS 152/2006 – Adempimenti previsti.
Possono ritenersi esonerati dalla suddetta comunicazione i Gestori degli stabilimenti/installazioni in cui sono presenti medi impianti di combustione esistenti di potenza superiore a 5 MW la cui autorizzazione è già stata aggiornata/riesaminata in data successiva al 16 dicembre 2017 (pubblicazione in G.U. del D.Lgs 183/2017).
Gli adempimenti sopra descritti sono previsti ai commi 5, 6 e 7 dell’art. 273-bis del D.lgs 152/2006, come modificati dal D.Lgs. 183/2017 e dal D.Lgs 102/2020, qui di seguito riportati:
c.5) A partire dal 1° gennaio 2025 e, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW, a partire dal 1° gennaio 2030, i medi impianti di combustione esistenti sono soggetti ai valori limite di emissione individuati attraverso l’istruttoria autorizzativa prevista ai commi 3 e 4. Fino a tali date devono essere rispettati i valori limite previsti dalle vigenti autorizzazioni e, per i medi impianti di combustione che prima del 19 dicembre 2017 erano elencati all’allegato IV, Parte I, alla Parte Quinta, gli eventuali valori limite applicabili ai sensi dell’articolo 272, comma 1.
c.6) Ai fini dell’adeguamento alle disposizioni del presente articolo il gestore di stabilimenti dotati di un’autorizzazione prevista all’articolo 269, in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti, presenta una domanda autorizzativa almeno due anni prima delle date previste al comma 5. L’adeguamento può essere altresì previsto nelle ordinarie domande di rinnovo periodico dell’autorizzazione presentate prima di tale termine di due anni. L’autorità competente aggiorna l’autorizzazione dello stabilimento con un’istruttoria limitata ai medi impianti di combustione esistenti o la rinnova con un’istruttoria estesa all’intero stabilimento. In caso di autorizzazioni che già prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti al comma 5 il gestore comunica tale condizione all’autorità competente quantomeno due anni prima delle date previste dal comma 5.
c.7). Entro il termine previsto al comma 6 sono, altresì, presentate:
a) le domande di adesione alle autorizzazioni di carattere generale adottate in conformità all’articolo 272, comma 3-bis, per gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti;
b) le domande di autorizzazione degli stabilimenti, in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti, che non erano soggetti all’obbligo di autorizzazione ai sensi dell’articolo 269 secondo la normativa vigente prima del 19 dicembre 2017;
c) le domande di autorizzazione, ai sensi degli articoli 208 o 214, comma 7, degli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione alimentati con le biomasse rifiuto previste all’allegato II alla Parte Quinta. Tali domande sono sostituite da una comunicazione in caso di autorizzazioni che già prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti al comma 5;
d) le domande di rinnovo e riesame delle autorizzazioni integrate ambientali delle installazioni di cui alla Parte Seconda in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti. Tali domande sono sostituite da una comunicazione in caso di autorizzazioni che già prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti al comma 5.
Vi ricordiamo i contenuti:
Chi gestisce un impianto di combustione in azienda, si trova ad affrontare quotidianamente una serie di problematiche importanti, prima fra tutte il controllo delle emissioni inquinanti. Proprio su questa tematica, e sulla definizione stessa di “medio impianto di combustione”, è intervenuto di recente l’ente legislatore, per adeguare la normativa nazionale al dettame europeo.
Stiamo parlando del D.Lgs. n° 183/2017, che ha modificato la Parte V del D.Lgs. n° 152/2006: viene così recepita la Direttiva UE 2015/2193, relativa alla limitazione delle emissioni in atmosfera degli inquinanti originati da medi impianti di combustione.
Novità per quali impianti?
Sono soggetti alla disciplina della Parte V tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, salvo le esplicite esclusioni definite dal Legislatore. Per gli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), non è richiesta una autorizzazione alle emissioni perché ricompresa nell’AIA e la disciplina della Parte V si applica come norma settoriale che definisce i livelli minimi di tutela ambientale.
I “grandi impianti di combustione” previsti dall’art. 268 comma 1 lett. gg, saranno affiancati dai “medi impianti di combustione” previsti ai sensi della Direttiva 2015/2193/UE, ovvero impianti con potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW. Gli impianti sono distinti in:
- impianto esistente: a) in esercizio prima del 20/12/2018 nel rispetto della normativa previgente, oppure b) previsto in una autorizzazione alle emissioni o AUA o AIA ottenuta prima del 19/12/2017 a condizione che sia in esercizio entro il 20/12/2018
- impianto nuovo: quelli che non soddisfano le condizioni di cui sopra.
Lo schema di Dlgs che recepirà la Direttiva estende l’obbligo di autorizzazione per alcuni medi impianti di combustione prima esenti (“in deroga”) come quelli a metano, GPL o biogas di potenza termica compresa tra 1 e 3 MW, regolamentando la nuova disciplina con l’art. 273-bis.
Quali impianti NON sono coinvolti?
Le modifiche alla normativa apportate D.Lgs. n° 183/2017 non riguardano:
- gli impianti di combustione i cui gas sono impiegati per il riscaldamento diretto, l’essiccazione o qualsiasi trattamento di oggetti o materiali;
- gli impianti di post-combustione per la depurazione di effluenti gassosi;
- i dispositivi di propulsione di veicoli, navi o aeromobili;
- motori a gas e diesel e turbine a gas operativi piattaforme off-shore;
- gli impianti in uso per riscaldamento a gas diretto di spazi interni per migliorare le condizioni degli ambienti di lavoro;
- i dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico;
- i dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;
- i reattori dell’industria chimica;
- i forni per il coke;
- i cowpers di altoforni;
- i forni di cremazione;
- gli impianti di raffineria per la produzione di energia;
- le caldaie di recupero per la lavorazione della pasta di legno;
- gli impianti di combustione di macchine mobili non stradali;
- gli impianti di incenerimento o co-incenerimento.
Nuovi limiti di emissione impianti medi di combustione
Lo schema di Dlgs prevede che i medi impianti di combustione già autorizzati con autorizzazione ordinaria presentino la domanda ai sensi del nuovo art. 272-bis entro il 1 gennaio 2023 (o 2028 se di potenza pari o inferiore a 5 MW)
Anche per i medi impianti di combustione la autorizzazione avrà durata di 15 anni, ed il rinnovo deve essere richiesto almeno 1 anno prima della scadenza.
Lo schema di Dlgs che recepirà la Direttiva aggiorna i limiti di emissione, sostituendo l’allegato I alla Parte V del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152; i nuovi valori limite saranno quelli prescritti dalla Direttiva 2015/2193 salvo che non ne fossero previsti di maggiormente severi. Gli impianti dovranno adeguarsi ai nuovi valori limite di emissione secondo il seguente calendario transitorio:
- per gli impianti installati dal 20 dicembre 2018: da subito
- per gli impianti installati prima del 20 dicembre 2018: dal 1 gennaio 2025, e presentazione della domanda entro il 1 gennaio 2023
- impianti con autorizzazione da rinnovare: prima del 1 gennaio 2023 può essere richiesto l’adeguamento ai nuovi limiti
- impianti già in regola con i nuovi limiti: obbligo di comunicare tale condizione all’Autorità Competente entro il 1 gennaio 2023.
Per i medi impianti di combustione il calendario di adeguamento ai nuovi limiti è così definito:
- Medi impianti esistenti con potenza termica pari o inferiore a 5 MW: a partire dal 1 gennaio 2030 e presentazione della domanda entro il 1 gennaio 2028
- Medi impianti esistenti con potenza termica superiore a 5 MW: a partire dal 1 gennaio 2025 e presentazione della domanda entro il 1 gennaio 2023
Lucidi della regione Lombardia del 2019: https://www.assolombarda.it/servizi/ambiente/slides-seminario-emissioni-11-febbraio-2019-monza
Lucidi ISPRA: https://www.isprambiente.gov.it/files2018/controlli-ambientali/PresentazioneMarcoFabrizio.pdf