Riportiamo qui di seguito la risposta al quesito rivolto alla commissione “Interpelli” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il quesito è stato posto dalla Provincia autonoma di Trento, riguarda gli istituti dei tirocini formativi presso datori di lavoro autonomi, non inquadrabili come datori di lavoro.
Il tema è riassumibile nella domanda se sia sufficiente l’applicazione dell’articolo 21 del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni (“Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi”) oppure se il cosiddetto testo unico sicurezza vada applicato integralmente.
In quanto in questo secondo caso l’aggravio a carico dell’imprenditore sarebbe considerevole.
Di seguito la risposta della commissione “Interpelli” che, oltre al testo unico, chiama in causa anche articolo 5 del decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195 (“Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro”) dedicato in modo speciPco al versante sicurezza e salute.
Interpello n. 4/ 2018 Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).
La conclusione è:
Conseguentemente, se in un’azienda o uno studio professionale, sono ammessi soggetti che svolgano stage o tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal testo unico al Pne di garantire la salute e la sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere gli obblighi formativi connessi alla speciPca attività svolta».