AIL ha pubblicato il Documento tecnico “ La nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro – Accrescere la consapevolezza in merito ai contenuti dei nuovi Decreti Antincendio ed alla loro messa in pratica”
Il documento è stato sviluppato al fine di tenere il passo con l’evoluzione normativa che negli ultimi anni ha caratterizzato tutto il settore della prevenzione incendi ed è corredato di numerosi grafici e tabelle per facilitare la comprensione e l’applicazione dei Decreti.
Con l’emanazione del Codice di prevenzione Incendi (dm 3 agosto 2015) e alla riforma del DM 10 marzo 1998, il settore della prevenzione incendi è stato caratterizzato da continui cambiamenti normativi; revisione che, fondamentalmente, ha riguardato l’adozione di una metodologia di progettazione della sicurezza antincendio basata sull’approccio prestazionale con i 3 decreti di settembre 2021.
A fare il punto della situazione interviene l’INAIL con il volume “La nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro“, contenente il quadro dell’evoluzione normativa in merito, nonché delle raccomandazioni per i datori di lavoro. A tal riguardo, ti ricordo che il titolare dell’attività soggetta, sotto la propria responsabilità segnala l’inizio dell’attività e incarica un professionista antincendio ed un tecnico abilitato per redigere la documentazione. Per affrontare in maniera unitaria la progettazione della prevenzione incendi, dalla redazione dei progetti alla documentazione per tutte le pratiche antincendio inerenti le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, secondo la Regola Tecnica Orizzontale le Regole Tecniche Verticali (attività normate) e le linee guida dei VVF, ti suggerisco di affidarti al software più performante per la progettazione unitaria ed integrata della prevenzione incendi, in grado di produrre tutta la documentazione antincendio necessaria.
La nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro: il documento tecnico INAIL
La pubblicazione dell’INAIL è di fatto una guida pratica e di facile consultazione con la funzione di manuale formativo e informativo; l’obiettivo è quello di promuovere la consapevolezza dei datori di lavoro in merito alle disposizioni dei nuovi decreti antincendio ed alla loro attuazione.
Il documento, dopo una breve introduzione generale, si sofferma su:
- l’evoluzione normativa dal vecchio decreto ai nuovi decreti, miglioramenti e punti forti dei nuovi criteri di formazione e informazione per gli addetti;
- le statistiche di settore relative agli infortuni sul lavoro, ossia un’analisi delle dinamiche e cause infortunistiche dal sistema di sorveglianza nazionale su infortuni mortali e gravi Infor.Mo;
- le raccomandazioni per la gestione della sicurezza antincendio;
- la tabella sulla formazione/informazione per le diverse figure coinvolte in azienda.
L’evoluzione normativa dal vecchio decreto ai nuovi decreti
Si parte dal DM 10 marzo 1998 che ha rappresentato lo strumento principale per la valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro: ha guidato per venti anni circa i progettisti nella definizione dei criteri generali di prevenzione incendi anche per la progettazione delle “attività soggette e non normate”, nonostante non fosse cogente in merito alle misure preventive, fino all’emanazione del DM 3 agosto 2015 (Codice di prevenzione incendi) con cui si è delineata una metodologia di progettazione della sicurezza antincendio basata sull’approccio prestazionale, procedendo così ad una sua considerevole revisione, al fine di tenere il passo con l’evoluzione normativa.
L’art. 46, comma 3, del DLgs n° 81/08 e, s.m.i. prevedeva la possibilità di adottare uno o più decreti ai fini di individuare:
- misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
- misure precauzionali di esercizio;
- metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
- criteri per la gestione delle emergenze;
nonché le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
I contenuti indicati dall’art. 46 sono stati sviluppati in 3 distinti decreti monotematici: i 3 decreti di settembre 2021.
Le novità apportate dai provvedimenti non sono altro che un ampliamento ed un logico sviluppo. In particolare i 3 decreti di settembre hanno riscritto alcune regole sui presidi antincendio, sulla manutenzione, sul registro antincendio e sulla prevenzione incendi in generale:
- il DM 1° settembre 2021 si è focalizzato l’aspetto relativo al controllo e manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei sistemi di sicurezza antincendio; rende obbligatorio il registro dei controlli antincendio per tutte le attività con almeno un lavoratore (di fatto tutte) e la manutenzione dovrà essere effettuata da un tecnico manutentore antincendio qualificato;
- il DM 2 settembre 2021 si è focalizzato sull’aspetto relativo alla gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza ed alle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio nonché sui corsi di formazione per gli addetti antincendio e per i formatori; definisce le nuove regole su piano di emergenza obbligatorio, formazione addetti antincendio, gestione della sicurezza antincendio;
- il DM 3 settembre 2021 si è focalizzato l’aspetto relativo alla valutazione dei rischi d’incendio e sulle conseguenti misure di prevenzione, protezione e gestionali da attuare per la riduzione degli stessi, indicando per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio i criteri contenuti nell’allegato I; introduce i nuovi criteri generali per la valutazione del rischio incendio con il nuovo “mini codice di prevenzione incendi” per le attività a basso rischio incendio prive di regola tecnica
I nuovi criteri di formazione e informazione per gli addetti
Allegato III: “Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio”
Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze (con l’art. 4 del decreto d’ora in poi tali lavoratori sono sinteticamente individuati mediante l’espressione “addetti al servizio antincendio”) devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti, i cui contenuti minimi sono riportati nell’Allegato III.
Inoltre, a seguito dell’avvento delle nuove tecnologie, per l’attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, è consentito utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono e con ricorso a linguaggi multimediali.
Ai fini dell’organizzazione delle attività formative sono individuati tre gruppi di percorsi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio, classificato in modo crescente da 1 a 3,
modulando i contenuti minimi sia in funzione del livello di rischio che della tipologia di corso, ovvero se di formazione (indicato con la sigla FOR) o di aggiornamento (AGG).
Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale.
nel documento inoltre è presente una sezione chede che seguono forniscono alcune Raccomandazioni per la gestione della sicurezza antincendio. Raccomandazioni ai datori di lavoro ai fini di una corretta gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza.
Alcune di queste raccomandazioni riguardano il mantenimento in efficienza degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio dei presidi e sono attuabili mediante l’adozione di liste di controllo per la sorveglianza e del “registro dei controlli” per le attività di controllo e manutenzione, secondo quanto previsto dal DM 01/09/2021.
Tali documenti devono essere adottati indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda.
Altre raccomandazioni riguardano le misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.
Nei casi in cui è richiesta la predisposizione del piano di emergenza, tali misure rientrano nei contenuti del piano di emergenza.
Per i luoghi di lavoro nei quali il piano di emergenza non è espressamente previsto, tali misure devono almeno esser riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 29, comma 5, del D.lgs 81/08 e smi.
Tali misure devono essere oggetto di informazione e formazione dei lavoratori
Fonte: INAIL