Aprile 11 2020 0Comment

Il Governo ha adottato un nuovo DPCM che proroga le misure di sospensione delle attività produttive dal 14 aprile fino al 3 maggio prossimo.

Nel merito, il provvedimento anzitutto riepiloga e riordina le misure di contenimento previste nei precedenti provvedimenti e, quindi, sostituisce, tra gli altri, le previsioni e gli allegati di cui ai DPCM 11 marzo e 22 marzo 2020, nonché quelle di cui al DM 25 marzo 2020.

 

Riguardo alle attività produttive, il nuovo DPCM conferma le eccezioni alla sospensione, consentendo la prosecuzione delle seguenti attività e servizi:

  • Attività indicate nell’Allegato 3, individuate sulla base del Codice ATECO.
  • Attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività e dei servizi consentite. Ai fini della prosecuzione, il nuovo DPCM conferma il meccanismo della preventiva comunicazione al Prefetto della Provincia in cui è ubicata l’attività produttiva. Nella comunicazione occorre indicare le imprese o le amministrazioni beneficiarie delle attività svolte e l’attività funzionale può legittimamente proseguire – sulla base della comunicazione – senza che sia necessario un riscontro positivo da parte della Prefettura (si veda fai simile https://www.studiobarbaracalvi.com/il-dm-mise-25-marzo-aggiorna-lelenco-dei-codici-ateco-per-consentire-la-maggior-integrazione-delle-filiere-gia-interessate-dallallegato-1-del-dpcm-22-03-2020-e-la-sospensione-delle-a/). Tuttavia, è fatto salvo il potere del Prefetto, sentito il Presidente della Regione, di sospendere l’attività laddove non sussistano le condizioni per la prosecuzione.
  • Attività degli impianti a ciclo continuo, la cui interruzione determinerebbe un grave pregiudizio all’impianto o un pericolo a cose o persone. Anche in questi casi, ai fini della prosecuzione dell’attività, il nuovo DPCM prevede l’invio di una comunicazione al Prefetto, che può sospendere l’attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni appena richiamate. La comunicazione non è richiesta se tali impianti sono finalizzati a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale.
  • Attività dell’industria della difesa e dell’aerospazio, nonché altre attività di rilevanza strategica. In questo caso, il nuovo DPCM introduce una semplificazione, consentendone la prosecuzione previa comunicazione al Prefetto e non già previa autorizzazione come previsto dal precedente del 22 marzo 2020. Di conseguenza, a seguito della comunicazione, l’attività può legittimamente proseguire senza che sia necessario un riscontro positivo da parte della Prefettura, fermo in ogni caso il potere di sospensione. Viene altresì specificato che possono continuare a svolgere l’attività, in quanto funzionali, con comunicazione al Prefetto, anche le imprese che garantiscono la continuità a questa filiera.
  • Servizi di pubblica utilità ed essenziali; attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari; ogni attività funzionale a fronteggiare l’emergenza; servizi bancari, finanziari e assicurativi.

Il nuovo DPCM risolve alcune criticità applicative emerse nel corso delle ultime settimane, ad esempio, per le attività sospese e previa comunicazione al Prefetto è espressamente consentito:

  • l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o di terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, pulizia e sanificazione;
  • la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino, nonché la ricezione in magazzino, da parte di terzi, di beni e forniture.

 

Inoltre, si ricorda che le FAQ pubblicate dalla Presidenza del Consiglio hanno già chiarito:

  • la possibilità per i dipendenti delle attività non sospese e alloggiati temporaneamente, per ragioni di lavoro, presso un Comune diverso da quello di abitazione, di fare rientro presso quest’ultimo;
  • ai fini dell’individuazione delle attività consentite, il fatto che si considerano i Codici ATECO risultanti dal Registro delle Imprese o, per i soggetti non iscritti, i Codici risultanti dall’anagrafe tributaria dell’Agenzia delle Entrate e indicati come attività primaria o prevalente o secondaria.

 

Riassumendo:

Studi professionali, fabbriche, librerie e negozi di vestiti per bambini: molte attività commerciali e produttive potranno riaprire martedì 14 aprile, ovvero non saranno coinvolte dal nuovo decreto del presidente del Consiglio che estenderà alcune chiusure fino all’inizio di maggio.

 

Ecco l’elenco di attività che potranno aprire, secondo il nuovo DPCM. Alcune attività, come i supermercati erano ovviamente già aperti nelle fase precedente. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha parlato del DPCM in una conferenza stampa a Palazzo Chigi.

 

Guanti per fare la spesa, orari più lunghi nei supermercati

Tra le misure del decreto, chi fa la spesa dovrà utilizzare guanti monouso e i negozi dovranno fornire gel per disinfettare le mani disponibili accanto alle casse, anche vicino ai sistemi di pagamento. Ancora, i supermercati dovranno fornire mascherine per i lavoratori e dovranno rispettare orari più lunghi per evitare code e il rischio di assembramenti. Tutti i negozi dovranno fare le pulizie almeno due volte al giorno e i piccoli negozi dovranno prevedere due percorsi diversi per entrate e uscite.

 

Le attività che potranno riaprire il 14 aprile secondo la bozza del DPCM sono quelle dei tre allegati qui sintetizzati:

 

Allegato 1

Commercio al dettaglio 

  • Ipermercati
  • Supermercati
  • Discount di alimentari
  • Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Farmacie
  • Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
  • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
  • Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
  • Commercio al dettaglio di libri Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

 

Allegato 2

Servizi per la persona

  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse

 

Allegato 3

  • Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
  • Silvicoltura ed utilizzo aree forestali
  • Pesca e acquacoltura
  • Estrazione di carbone
  • Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
  • Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale
  • Industrie alimentari
  • Industria delle bevande
  • Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
  • Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di
  • abbigliamento)
  • Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
  • Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione
  • articoli in paglia e materiali da intreccio
  • Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
  • Stampa e riproduzione di supporti registrati
  • Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
  • Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 – 20.51.01 – 20.51.02 – 20.59.50 – 20.59.60)
  • Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
  • Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
  • Fabbricazione di vetro cavo
  • Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
  • Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
  • Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili
  • Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
  • Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
  • Fabbricazione di computer e unità periferiche
  • Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
  • Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità
  • Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
  • Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio
  • Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
  • Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
  • Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
  • Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
  • Fabbricazione di casse funebri
  • Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05,33.11.07, 33.11.09, 33.12.92)
  • Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
  • Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
  • Gestione delle reti fognarie
  • Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
  • Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
  • Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10)
  • Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
  • Manutenzione e riparazione di autoveicoli
  • Commercio di parti e accessori di autoveicoli
  • Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
  • Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
  • Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
  • Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici
  • Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
  • Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali
  • Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture
  • agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
  • Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
  • Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
  • Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di
  • combustibili per riscaldamento
  • Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura
  • Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
  • Trasporto marittimo e per vie d’acqua
  • Trasporto aereo
  • Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
  • Servizi postali e attività di corriere
  • Alberghi e strutture simili
  • Servizi di informazione e comunicazione
  • Attività finanziarie e assicurative
  • Attività legali e contabili
  • Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
  • Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
  • Ricerca scientifica e sviluppo
  • Attività professionali, scientifiche e tecniche
  • Servizi veterinari
  • Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto
  • Servizi di vigilanza privata
  • Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
  • Attività di pulizia e disinfestazione
  • Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione
  • Attività dei call center limitatamente alla attività «di call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzioneautomatiche delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi
  • interatttivi di risposta a voce o sistemi in grado di ricevere ordini, fornire
  • informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami» e, comunque,
  • nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati al presente decreto
  • Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
  • Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
  • Altri servizi di sostegno alle imprese limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti
  • Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
  • Istruzione
  • Assistenza sanitaria
  • Servizi di assistenza sociale residenziale
  • Assistenza sociale non residenziale
  • Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
  • Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
  • Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
  • Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
  • Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
  • Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
  • Organizzazioni e organismi extraterritorial

 

DPCM 10 Aprile 2020 riapertura attività post COVID-19

barbara