Gennaio 02 2020 0Comment

Il Decreto Milleproroghe: contiene l’istituzione presso l’INAIL della banca dati digitale delle verifiche degli impianti elettrici

L’articolo 36 del Decreto Milleproroghe [ D.L. 30 dicembre 2019 n° 162 | Milleproroghe 2020] –  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2019 – crea all’interno dell’INAIL, la banca dati digitale delle verifiche degli impianti elettrici (previste dal DLlgs. n. 81/08 e, successive modifiche ed integrazioni, articolo 86, e dal DPR n. 462/01), gestita dall’INAIL, che consente la diffusione delle tecnologie digitali tra imprese e pubblica amministrazione, rendendo completamente informatizzato il processo di trasmissione dei dati delle suddette verifiche dalle imprese all’INAIL.

L’adozione della  banca dati nazionale”, come viene spiegato, “consentirà di ridurre l’elusione, da parte dei datori di lavoro, dell’obbligo di verifica degli impianti elettrici, così come è avvenuto per le verifiche degli apparecchi di sollevamento e degli apparecchi a pressione (D.L.gs. 81/08 e, s.m.i., articolo 71 e DI 11/04/11), settore in cui stata realizzata un’analoga banca dati.

Stime ottimisticamente indicano che sono sottoposti a verifica non più del 5% degli impianti che ne avrebbero l’obbligo, con conseguente violazione delle norme vigenti.

L’INAIL ha creato a maggio 2019 un applicativo software dal nome CIVA che assolve la funzione di banca dati per le denunce degli impianti- apparecchi di sollevamento ed a pressione. L’INAIL  dunque  implementerà tale applicativo anche con la funzione di banca dati delle verifiche degli impianti elettrici.

La disposizione prevede che gli organismi privati, incaricati della verifica dal datore di lavoro, versino ad INAIL il 5% della tariffa applicata per la verifica.

Per garantire l’uniformità dei versamenti, da parte degli organismi privati ad INAIL, occorre adottare un tariffario unico nazionale, come già avvenuto per le verifiche degli apparecchi di sollevamento e degli apparecchi a pressione, e per la revisione degli autoveicoli, settori in cui – analogamente a quello delle verifiche degli impianti elettrici – occorre privilegiare la professionalità e la competenza, nell’interesse della sicurezza degli utenti e dei lavoratori.

L’adozione di un unico tariffario nazionale per le verifiche degli impianti elettrici (D.L.gs. 81/08 e, s.m.i., art. 86 e DPR 462/01) è di facile attuazione, in quanto per tali verifiche già esiste un tariffario nazionale, adottato dall’EX ISPESL (ora INAIL), con decreto del 7 luglio 2005 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005.

Operativamente, il passaggio dall’attuale sistema può essere conseguito operando sul DPR 22 ottobre 2001 n. 462”.

Ricordiamo qui di seguito gli obblighi previsti per gli impianti elettrici

Impianti elettrici nei luoghi di lavoro: il DPR 462/01

Il DPR 462/01, entrato in vigore nel gennaio del 2002, obbliga tutti i datori di lavoro a fare verifiche periodiche e straordinarie per gli impianti elettrici di messa a terra, i dispositivi di protezione contro le “scariche” atmosfere (i fulmini) e degli impianti elettrici nei luoghi a rischio esplosione.

Il datore deve fare le verifiche ogni due anni in luoghi di lavoro con pericoloso di esplosione, nei cantieri, negli edifici in legno e nei luoghi a maggior  rischio di incendio, studi medici ed equiparati, ogni cinque anni negli altri casi.
Sono previste anche verifiche straordinarie nel caso in cui le verifiche periodiche abbiano riscontrato qualche problema grave, oppure in caso di modifica dell’impianto, o ancora su precisa richiesta del datore di lavoro.

 

Riportiamo qui copia dell’articolo 36 citato sopra

Art. 36. Informatizzazione INAIL
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l’articolo 7 è aggiunto il seguente:
«Art. 7 -bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe). –

1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche.
2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1.
3. Per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1, l’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
4. Le tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 6, comma 4, applicate dall’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.»

barbara