Ottobre 05 2020 0Comment

Firmato il Regolamento End of Waste per carta e cartone

Il documento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come tali

Il Ministro dell’Ambiente ha firmato il 24 settembre u.s. il regolamento sull’end of waste per carta e cartone, il documento che determina per questi materiali le modalità per le quali cessazione la qualifica di rifiuto.

Lo schema normativo è stato elaborato seguito di numerosi incontri tecnici e consultazioni con ISPRA, gli operatori del settore e l’ISS per la valutazione degli impatti sull’ambiente e salute umana, e a giugno di quest’anno inviato alla Commissione Europea per l’ultimo ok.

 

Il testo stabilisce finalmente i criteri che devono essere rispettati affinché i rifiuti di carta e cartone da macero cessino di essere qualificati come tali, per poter diventare prodotti da immettere nel successivo processo industriale.

Il regolamento End of Waste per carta e cartone si suddivide in 7 articoli (che definiscono gli ambiti di applicazione, i criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, gli scopi specifici di utilizzabilità), e 3 allegati:

– l’allegato 1 reca i criteri generali ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, con esplicito riferimento alla norma UNI EN 643.

– l’allegato 2 individua gli scopi specifici per cui sono utilizzabili la carta e cartone recuperati.

– l’allegato 3 riporta il modello della dichiarazione di conformità (DDC), redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che reca l’anagrafica del produttore e le dichiarazioni del produttore sulle caratteristiche della carta e cartone recuperati.

La norma per l’end of waste di carta e cartone segue quella sui PAP (rifiuti da prodotti assorbenti per la persona; decreto firmato il 15 maggio 2019) e sulla gomma vulcanizzata granulare, (firmato a marzo 2020).

Tra i decreti EOW in lavorazione e nei passaggi finali, quello per i rifiuti da costruzione e demolizione.

 

Vi ricordiamo quando un rifiuto cessa di essere tale

L’articolo 184 ter 3 del Testo Unico dell’Ambiente (D.Lgs 152/06 e, s.m.i.) stabilisce che un rifiuto non può più essere considerato tale quando viene sottoposto ad un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
2) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
3) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
4) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana

 

Cosa deve fare il produttore della carta e cartone recuperati

Il produttore, oltre a redigere e a conservare la dichiarazione di conformità di cui sopra, è tenuto a mantenere per un anno presso l’impianto di recupero, o presso la propria sede legale, un campione di carta e cartone recuperati e fare in modo che non si verifichi un’alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche degli stessi. Il regolamento prevede, inoltre, che il produttore al fine di dimostrare il possesso dei requisiti debba applicare un sistema di gestione della qualità secondo quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 9001.

Alla luce del fermento legislativo degli ultimi tempi, si spera che il Legislatore fornisca a tutti gli operatori del settore rifiuti non solo un quadro sempre più chiaro degli adempimenti a loro richiesti ma anche degli strumenti efficaci per creare una rete di collaborazione che vada a garantire il corretto funzionamento dell’intero sistema, nonché l’affermarsi di una reale economia circolare.

 

 

 

barbara