In riferimento alle tempistiche previste dal D.M. 4 aprile 2023, n° 59, con decreto direttoriale n° 97 del 22 settembre 2023 è stata adottata la “Tabella scadenze RENTRI” relativa alle date per l’iscrizione al Registro elettronico nazionale, all’entrata in vigore dei nuovi modelli (registro di carico e scarico e FIR), alle date per la tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale e alla data per l’emissione del Formulario di Identificazione del Rifiuto in formato digitale”.
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Decreto direttoriale n° 97, 22 settembre 2023 – Tabella scadenze RENTRI
Articolo 1 (Tempistiche previste dal RENTRI)
- È adottata la “Tabella scadenze RENTRI” allegata al presente decreto, contenente:
- a) le tempistiche per l’iscrizione al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto ministeriale 4 aprile 2023, n° 59;
- b) la data di entrata in vigore dei nuovi modelli di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 4 aprile 2023, n° 59;
- c) le date per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto ministeriale 4 aprile 2023, n° 59;
- d) la data per l’emissione del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) in formato digitale di cui all’articolo 7, comma 8, del decreto ministeriale 4 aprile 2023, n°
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Allegato
Tabella scadenze RENTRI
1. Scadenze per l’iscrizione al RENTRI | |
L’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche: | Data (art. 13, comma 1) |
lettera a): a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera a) | a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 |
lettera b): a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera b) | a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 |
lettera c): a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera c) | a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 |
2. Data di entrata in vigore dei nuovi modelli | |
Scadenza per l’adozione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) | Data (art.9, comma 1) |
I modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5, sono applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera a). | a decorrere dal 13 febbraio 2025 |
3. Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale | |
Scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale | Data per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico (art. 4, comma 3, lettera b) |
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025 | a decorrere dal 13 febbraio 2025 |
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025 | dalla data di iscrizione al RENTRI |
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026 | dalla data di iscrizione al RENTRI |
4. Obbligo di emissione del FIR in formato digitale | |
Scadenza per l’emissione del FIR in formato digitale | Data per l’emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale (art. 7, comma 8) |
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera c) | a decorrere dal 13 febbraio 2026 |