Marzo 07 2019 0Comment

CURRIOSITÀ!!!!

Chi può raccogliere i rifiuti sulle spiagge e le rive dei fiumi?

L’Albo gestori ambientali ha fornito chiarimenti, con propria circolare 21 febbraio 2019, n. 3, alle imprese già iscritte nella categoria 1 alla data di entrata in vigore della delibera n. 5/2016

Quali sono le imprese autorizzate alla raccolta e trasporto dei ri3uti abbandonati su spiagge e rive dei corsi d’acqua? La domanda è stata posta al Comitato

nazionale dell’Albo gestori ambientali in termini di quali fossero le possibilità, per le imprese, già iscritte nella categoria 1 alla data di entrata in vigore della delibera 3 novembre 2016, n. 5, come modi3cata con delibera n. 8 del 12 settembre 2017, di svolgere le attività della sottocategoria “raccolta e trasporto di ri3uti abbandonati sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d’acqua” di cui all’allegato D, Tab. D7, alla stessa delibera .

Il Comitato ha risposto con la propria circolare 21 febbraio 2019, n. 3, chiarendo che:

le imprese già iscritte nella categoria 1 alla data di entrata in vigore della delibera n. 5/2016, devono ritenersi autorizzate a svolgere anche le attività di cui alla tabella D7, salvo esplicito divieto riportato nel provvedimento di iscrizione;
in sede di rinnovo dell’iscrizione, le stesse imprese devono attestare il possesso dei requisiti previsti, la cui mancanza comporta l’esclusione dalla sottocategoria interessata e l’emissione del provvedimento di rinnovo.


 

Come si devono comportare i tecnici che effettuano le analisi dell’amianto?

La commissione interpelli del minLav ha risposto a un’istanza della Regione Toscana sull’applicabilità del punto d), dell’allegato 1 alla circolare Esedi alle attività degli enti ispettivi

Sul tema dell’applicazione, per l’attività degli enti ispettivi, della circolare Esedi (“Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità all’amianto”) è intervenuto il ministero del Lavoro con l’interpello n. 2/2019.

Il chiarimento, in particolare, prende le mosse da una richiesta inoltrata dalla Regione Toscana in merito all’applicabilità del punto d), dell’allegato 1 alla circolare Esedi alle attività degli enti ispettivi, con particolare riferimento al campionamento e all’analisi di campioni aerei o massivi e attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati.

La risposta della commissione Interpelli è che il punto d) vale esclusivamente per i soggetti che svolgono attività rientranti nell’ambito di previsione di cui all’articolo 246, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modiPche e integrazioni.


FGAS non c’è più la denuncia del 31 maggio! ma sono anche cambiate le regole.

Con scadenza al 31 marzo, il regolamento n. 517/2014, ha previsto una serie di obblighi in capo a soggetti diversi in materia di gas Auorurati a effetto serra (f-gas).

I soggetti sono:

  • i produttori, gli importatori e gli esportatori di f-gas sfuso;
  • i recuperatori;
  • gli utilizzatori di f-gas come materia prima;
  • coloro che immettono sul mercato prodotti e apparecchiature contenenti f-gas.

In particolare, l’obbligo riguarda la comunicazione dei dati annuali concernenti la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’uso come materia prima e la distruzione di questa tipologia di gas.

Tuttavia, questo relativo alla comunicazione è solo uno dei tanti adempimenti da assolvere nell’ambito della disciplina sui gas Auorurati a effetto serra, che risulta complessa e ancora poco nota anche agli stessi operatori del settore.

barbara