NEWS LETTER NECSI S.R.L.
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Dal prossimo 6 Agosto sarà obbligatorio possedere l’ormai famoso “Green Pass”, il documento che dimostra a vaccinazione anti-Covid, la guarigione dalla malattia o l’esito negativo ad un tampone antigenico o molecolare. In questi giorni si è molto dibattuto sulla liceità dell’obbligo del green pass, e ciò non sarà argomento di questa notizia, ma piuttosto vogliamo approfondire alcune problematiche operative riguardo la gestione dei controlli del green pass all’interno delle aziende.
Per prima cosa ci si può chiedere come vengono effettuati i controlli del Green Pass.
La corretta modalità di verifica è prevista all’interno del DPCM dello scorso 17 giugno 2021, in particolare nell’articolo 13, il quale spiega che la verifica deve essere effettuata mediante la lettura del QR-Code del certificato attraverso l’applicazione denominata “VerificaC19”. L’attività viene svolta dall’addetto alla verifica e non comporta in alcun modo, come spiega il comma 5 del suddetto articolo, nessuna raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma.
Per questo motivo, sempre secondo il DPCM del 17 giugno 2021, non è previsto alcun trattamento dei dati poiché, come espresso dallo stesso Garante della Privacy in un commento al succitato DPCM
“tale app consente al verificatore di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’interessato, senza rendere visibili al verificatore le informazioni che hanno determinato l’emissione della certificazione”
ossia senza mettere in luce se il soggetto possessore del green pass sia vaccinato, guarito o sia risultato negativo ad un test.
A questo punto è lecito chiedersi chi possa richiedere a clienti o visitatori il Green Pass.
Non tutti i lavoratori potranno fare richiesta di esibire della certificazione, ma solo coloro i quali sono stati nominati formalmente dal Datore di Lavoro.
Tali soggetti delegati sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.
Dove sarà obbligatorio l’uso del Green Pass?
I luoghi per cui è previsto il possesso del Green Pass sono bar e ristoranti con consumo al tavolo al coperto, spettacoli eventi e competizioni sportive, musei e mostre, piscine, palestre e centri benessere, sagre e fiere, centri termali, parchi di divertimento, sale gioco, scommesse e bingo e casinò, nonché per i concorsi pubblici.
È importante però sottolineare che per i lavoratori delle attività sopra citate non è previsto l’obbligo di vaccinazione se non per il personale del settore sanitario. La normativa sull’uso del Green Pass, infatti, fa riferimento all’accesso ai servizi e alle attività senza riferimento o obblighi a chi presta i servizi.
Allo stesso modo è da escludere l’imposizione, da parte del Datore di Lavoro, di test sierologici/tamponi in azienda. Trattandosi comunque di prelievi organici atti valutare l’idoneità al lavoro di un dipendente, come anche espresso dall’articolo 5 dello Statuto dei Lavoratori, vi è il divieto di accertamenti da parte del DDL in questo senso.
Vi sono Aziende, però, che hanno introdotto gli screening periodici all’interno del Protocollo Sanitario. In questo caso, con la massima supervisione del Comitato per l’Emergenza, degli RLS e del Medico Competente, questo tipo di controlli i quali, lo ricordiamo, restano sempre su base volontaria del lavoratore, si integrano con i processi prevenzione e di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Si veda la pubblicazione di approfondimento dei CONSULENTI DEL LAVORO – Approfondimento_FS_270072021_GreenPass
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-30/17514