La circolare del Ministero della Transizione Ecologica del 12/04/2021 ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della Tassa Asporto Rifiuti (TARI) a seguito dell’emanazione del decreto legislativo 3 settembre 2020, n° 116.
In particolare, la Circolare del Ministero, in linea con quanto disposto nel decreto legislativo 116/20, ribadisce che tutte le imprese (comprese nell’elenco L-Quinquies del D.Lgs 152/06 – parte IV), che producono rifiuti urbani (compresi nell’elenco L-Quater del D.Lgs 152/06 – parte IV), possono decidere di non servirsi più del servizio pubblico di raccolta rifiuti e pertanto sono esonerati dal pagamento della quota variabile del tributo TARI in proporzione ai quantitativi gestivi in via autonoma. Per ottenere tale detassazione l’impresa dovrà stipulare un contratto con un’azienda di gestione rifiuti della durata di cinque anni rinnovabili. Occorrerà comunicare tale scelta al Comune, o al gestore del servizio entro il 31 maggio di ogni anno.
Vi consigliamo di rivolgervi a chi vi segue la parte fiscale; per ulteriori dettagli alleghiamo una circolare di ASSOLOMBARDA dell’area FISCO (si veda il presente link https://www.assolombarda.it/servizi/fisco/tari-detassati-i-capannoni-industriali-dal-2021-i-chiarimenti-del-ministero-della-transizione-ecologica-e-del-mef).
Un ulteriore chiarimento è stato redatto dall’ANDI, quindi lo alleghiamo alla presente e vi alleghiamo la copia della circolare dell’Ex Ministero dell’Ambiente oggi Ministero della Transizione Ecologica.
Si allega il file dell’ANDI ”
Effetti del d.lgs. 116/2020 sul prelievo Tari e Tari corrispettivo Allegato alla lettera del Segretario Generale Anci al MATTM e al MEF” Allegato-tecnico-lettera-ANCI-SG-d.lgs-116