Febbraio 19 2022 0Comment

Circolare sugli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato una circolare con oggetto “Art.37, D.Lgs. n° 81/2008 come modificato dal D.L. n° 146/2021 (conv. Da L. n°  215/2021) – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro” nel quale vengono fornite le prime indicazioni, già condivise con l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con espresso riferimento alle novità in campo formativo di stretto interesse per datori di lavoro, dirigenti e preposti.

Datori di Lavoro

La circolare inizia con un’analisi dei destinatari degli obblighi formativi, con un particolare focus della “nuova” figura interessata del datore di lavoro il quale, si legge,“deve ricevere una adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”. Fatto salvo che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome dovrà provvedere ad un accorpamento, revisione e modifica degli accordi attuativi in merito, si prevede che all’interno del nuovo Accordo Stato-Regioni vengano individuate:

  • durata dei contenuti minimi e delle modalità di formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  • modalità di verifica finale.

Dirigenti e Preposti

Con particolare riferimento alla figura del preposto, la sostituzione del comma 7 dell’articolo 37, non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l’obbligo formativo a loro carico.

INL sottolinea che “In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n° 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’articolo 37 del D.Lgs. n° 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n° 146/2021.

I requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell’articolo 37 (e non più genericamente alla formazione dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso articolo) che a sua volta rinvia specificatamente al secondo periodo del comma 2 e cioè alle scelte che saranno effettuate in Conferenza.”

 

Obblighi formativi, prescrizione e obbligo di addestramento

Gli obblighi formativi in carico a datore di lavoro, dirigenti e preposti non potranno costituire elementi utili ai fini dell’adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del Decreto Legislativo 758/1994.

Per quanto concerne gli obblighi di addestramento, come già previsto dal comma 5 dell’articolo 37, questi trovano immediata applicazione “anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato” che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021.”

Un’eventuale violazione di tali obblighi trova evidenza, quindi, anche in caso di accertata assenza della prova pratica e/o dell’esercitazione applicata, richieste dalla nuova disciplina del D.L. 146/2021.

INL Circolare n° 4 del 09.12.2021relativa al DL 146/2021-disposizioni in materia di salute e sicurezza

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