È prossima la pubblicazione del Decreto Interministeriale (elaborato di concerto tra Ministero dell’Interno e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) avente ad oggetto “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81”.
Il Decreto in oggetto dettaglia (in abrogazione dell’articolo 3, comma 1 lett e, dell’articolo 4 dell’Allegato VI del DM 10 marzo 1998) le modalità per l’effettuazione di controlli periodici su impianti, attrezzature e sicurezza antincendio (Allegato I) e i criteri di qualifica su tutto il territorio nazionale per i tecnici manutentori (Allegato II).
In Tabella 1 sono indicate norme e specifiche tecniche di riferimento relative ai suddetti presidi antincendio, la cui applicazione rimane tuttavia su base volontaria, fatto salvo un espresso richiamo in norme giuridiche di settore.
La sorveglianza ordinaria e regolare di attrezzature, impianti e sistemi di sicurezza antincendio dovrà essere effettuata, tramite predisposizione di liste di controllo, dai lavoratori normalmente presenti negli ambienti di lavoro.
I tecnici manutentori qualificati sono tenuti ad effettuare un percorso di formazione teorico/pratico di durata variabile, secondo i presidi normalmente in uso nello specifico ambiente di lavoro dei quali dovranno occuparsi, condotto da docenti in possesso di esperienza documentata almeno triennale sia nel settore della formazione sia nel settore della manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza AI. L’attestazione di qualifica viene rilasciata dal Corpo nazionale dei VVF a seguito di valutazione positiva dell’apprendimento.
Il Prospetto 1 riporta compiti e attività del manutentore qualificato consistenti in
- controlli documentali;
- controlli visivi e di integrità dei componenti;
- controlli funzionali, manuali o strumentali
- attività di manutenzione necessarie a seguito dell’esito dei controlli effettuati;
- registrazioni delle attività svolte su supporto cartaceo o digitale;
- attività di manutenzione secondo le norme e le procedure relative alla sicurezza e alla salute dei luoghi di lavoro e alla tutela dell’ambiente;
- attività di relazione con il DdL o con i referenti aziendali in merito alle attività di controllo effettuate;
- coordinamento e controllo delle attività di manutenzione
Il Prospetto 2 riporta le conoscenze, abilità e competenze che deve possedere il tecnico manutentore qualificato per ciascuno dei compiti.
I Prospetti 3.1 ÷ 3.13 riportano i contenuti minimi della formazione teorica e delle esercitazioni pratiche per gli impianti, le attrezzature ed i sistemi di sicurezza antincendio maggiormente utilizzati all’interno dei luoghi di lavoro con puntuale indicazione della durata dei singoli moduli didattici teorici e pratici per ciascun presidio AI.
Pertanto la costruzione del percorso formativo dovrà avvenire avuto riguardo alle tipologie di attrezzature e impianti effettivamente in uso presso gli ambienti di lavoro a cui sarà adibito il tecnico manutentore.
Le prove teoriche e pratiche di verifica finale da parte della Commissione verteranno su ogni tipologia di impianto, attrezzatura o sistema di sicurezza per cui viene chiesta la qualificazione.
La qualifica di tecnico manutentore qualificato degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è rilasciata dalle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in seguito all’esito favorevole della valutazione dei risultati dell’apprendimento.
Le prove pratiche potranno essere effettuate direttamente presso le strutture dove sono disponibili i presidi richiesti.
Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio