Aggiornamento raggruppamenti rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

D. Min. Ambiente e Sicurezza ed Energia 20/02/2023, n° 40

Il Decreto ridefinisce i raggruppamenti indicati nell’Allegato 1 del D. Min. Ambiente 25/09/2007, n° 185.

Raggruppamenti di RAEE che devono essere effettuati dai centri di raccolta di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n° 151, fatto salvo il disposto di cui all’articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni, relativo al divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi.

Raggruppamento 1 – Freddo e clima: rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all’allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n° 151: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.17.

Raggruppamento 2 – Altri grandi bianchi: rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all’allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n° 151: da 1.5 a 1.16 e 1.18.

Raggruppamento 3 – TV e Monitor.

Raggruppamento 4 – IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose). PED e altro: rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all’allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n° 151: 3 e 4, tranne quelle rientranti nel raggruppamento 3, 5.1 e tutte le categorie non menzionate negli altri raggruppamenti di cui al presente allegato.

Raggruppamento 5 – Sorgenti luminose: rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all’allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n° 151: da 5.2 a 5.5.

Nota di sintesi del Decreto Ministeriale n° 185/2007:

Con il presente decreto ministeriale viene definita l’istituzione del Registro nazionale dei soggetti abilitati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Scatta dunque l’obbligo per i fabbricanti ed i produttori di condizionatori, computer, stampanti, frigoriferi, e via dicendo, di iscriversi al suddetto registro. L’iscrizione, a norma dell’articolo 3, deve essere effettuata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, e quindi entro il 18.2.2008, o comunque prima che il soggetto inizi ad operare sul mercato. L’iscrizione al registro può essere effettuata esclusivamente con modalità telematica attraverso il sito Internet predisposto dal sistema delle Camere di commercio e dal ministero dell’Ambiente.

L’obbligatorietà dell’iscrizione al Registro è sancita dal D. Lgs 25.7.2005, n° 151, con il quale l’Italia ha recepito le direttive europee 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2002/108/CE. Era questa una delle condizioni fondamentali ancora mancanti per dare il via al sistema di smaltimento, che entrerà in vigore a far data dal 31.12.2007, giusto l’ultimo rinvio della scadenza operato dall’art. 15, comma 4, della L. 3.8.2007, n° 127, proprio per la mancata emanazione del decreto attuativo sul Registro dei soggetti abilitati.

Il Registro rappresenta in buona sostanza un censimento dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, al quale devono essere iscritti anche i sistemi collettivi (consorzi) istituiti dalle imprese per assolvere gli obblighi di gestione dei RAEE. Le attività dei consorzi saranno controllate dal Centro di coordinamento dei sistemi collettivi.

 

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