Aprile 01 2022 0Comment

Aggiornamento norme COVID-19

È stata pubblicata la nuova Circolare Min. della Salute n° 19680 del 30 marzo 2022 con oggetto: Nuove modalità gestione casi e contatti stretti di caso COVID-1

Non vi sono novità rilevanti; vi riportiamo i contenuti.
Casi COVID19
Le persone risultate positive al test diagnostico (molecolare o antigenico) per SARSCoV2 sono  sottoposte alla misura dell’isolamento.

Valgono le stesse indicazioni contenute nella Circolare n. 60136 del 30/12/2021 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARSCoV2 Omicron (B.1.1.529).

Contatti stretti

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARSCoV2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno
successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da SarsCov2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARSCoV2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti
sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato.
Vi alleghiamo il materiale informativo che se volete potete distribuire e un’immagina che vi suggeriamo di applicare in bacheca.
Cordiali saluti
Barbara
{1}

Approfondimentro Decreto Legge 24.03.2022

Pubblicato nella GU n.70 del 24.03.2022 il Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24 Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, in vigore dal 25 marzo 2022.

 

Il provvedimento stabilisce:

  1. obbligo di mascherine: viene reiterato fino al 30 aprile l’obbligo di mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
  2. fine del sistema delle zone colorate;
  3. capienze impianti sportivi: ritorno al 100% all’aperto e al chiuso dal 1° aprile;
  4. protocolli e linee guida: verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salute.

 

Il percorso per il graduale ritorno all’ordinario prevede alcuni passaggi:

–  fine del sistema delle zone colorate;

–  graduale superamento del green pass;.

–  eliminazione delle quarantene precauzionali.

 

Accesso al luogo di lavoro

Dal 1° aprile 2022 sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal 1° maggio eliminato l’obbligo.

Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali.

 

Tabella di marcia green pass

Periodo Green pass
Dal 25 Marzo 2022 NO Green Pass base per l’accesso ai negozi per i servizi alla persona (come estetisti e parrucchieri), banche e poste.
Dal 1° aprile 2022 NO Green Pass, né base né rafforzato, per le seguenti attività:

–   per il consumo di cibo e bevande all’aperto;

–   per le attività sportive outdoor;

–   per accedere a negozi e attività commerciali, uffici pubblici, musei;

–   per alloggiare in hotel (solo i ristoranti degli alberghi sarannoaccessibili con certificato verde);

–   per il trasporto pubblico locale, quali metropolitane autobus e tram.

Dal 1° aprile 2022 al 30

aprile 2022

SI Green Pass base per l’accesso a:

–   mezzi di trasporto a lunga percorrenza: (aerei, navi, treni Alta velocità e intercity, autobus di linea);

–   mense e catering;

–   servizi di ristorazione al chiuso, al banco o al tavolo, ad eccezione di quelli all’interno degli alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;

–   concorsi pubblici;

–   corsi di formazione pubblici e privati;

–   colloqui visivi in presenza con i detenuti all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;

–   partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive che si

svolgono all’aperto.

–   accesso luoghi di lavoro lavoratori over 50.

Fino al 30 aprile 2022 SI Green Pass rafforzato, l’accesso ai seguenti servizi e attività:

–     piscine, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività che si svolgono al chiuso, compresi spogliatoi e docce (a eccezione degli accompagnatori delle persone non autosufficienti);

–     convegni e congressi;

–     centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al

chiuso (esclusi i centri per l’infanzia);

–     feste dopo cerimonie civili o religiose o eventi assimilati che si svolgono al chiuso;

–     sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

–     sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

–     spettacoli aperti al pubblico ed eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

–     accesso ai locali delle scuole e delle università, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie e quello universitario.

SI Green Pass base

accesso luoghi di lavoro lavoratori

Fino al 31 dicembre 2022 SI Green Pass rafforzato per l’accesso ad hospice, RSA.

 

Tabella di marcia mascherine

Periodo Mascherine
Fino al 30 aprile 2022 SI mascherine “in tutti i luoghi al chiuso”
SI mascherine FFP2 per:

–   l’utilizzo dei mezzi di trasporto, come aerei, navi e traghetti, treni, autobus interregionali, mezzi del trasporto pubblico locale o regionale, mezzi di trasporto scolastico;

–   l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie (qualora utilizzate con la chiusura

delle cupole paravento);

–   gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;

-eventi e competizioni sportive.

SI mascherine FFP2/chirugiche:

–   in sale da ballo e discoteche ad eccezione del momento del ballo.

Per i lavoratori che nello svolgimento dell’attività “sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro“, le

mascherine chirurgiche sono considerate “dispositivi di protezione individuale“.

Tali norme si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

N.B. Non hanno l’obbligo di indossare mascherine:

–     i bambini di età inferiore ai sei anni;

–     le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonchè le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poterfare uso del dispositivo;

–     le persone che stanno svolgendo attività sportiva.

 

Tabella di Marcia obbligo vaccinale

Periodo Obbligo vaccinale
Fino al 15 giugno 2022 –     personale della scuola;

–     personale del comparto sicurezza e soccorso pubblico;

–     polizia locale e personale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria;

–     personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori;

–     il personale dei Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale.

Fino al 31 dicembre 2022 personale sanitario e delle RSA

 

admin