Ottobre 05 2020 0Comment

Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 242 del 30 settembre 2020 il Decreto del Ministero del Lavoro del 7 agosto 2020 Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.

Il nuovo DM entrerà in vigore tra dodici mesi (30.09.2021 per tutto il Decreto Ministeriale ad esclusione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, ai sensi del quale il patentino di abilitazione ha validità fino al compimento del settantesimo anno di età. Tale disposizione si riferisce anche ai patentini già rilasciati alla data di pubblicazione del Decreto ed è immediatamente applicabile) e una volta entrato in vigore abrogherà il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1° marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1974, n. 99.

Il decreto riguarda l’abilitazione per i seguenti patentini ed attua quanto previsto dall’articolo 73 bis, comma 2 del D.Lgs 81/08 e, s.m.i. (Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore):

“a) il patentino di 1° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo e di qualsiasi superficie;

  1. b) il patentino di 2° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 20 t/h di vapore;
  2. c) il patentino di 3° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 3 t/h di vapore;
  3. d) il patentino di 4° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 1 t/h di vapore”.

 

Non riguarda generatori il cui prodotto della pressione ammissibile (PS) in bar per la capacità totale (V) in litri è tale che PS x V = 300 bar x litri e PS = 10 bar, nonchè i generatori aventi V= 25 litri e PS = 32 bar.

 

Più in generale i contenuti del provvedimento:

  • patentino di abilitazione,
  • determinazione della producibilità;
  • modalità e requisiti per il rilascio dei patentini di abilitazione;
  • requisiti di accesso ai corsi di formazione;
  • validità del corso pratico;
  • corso pratico e formazione supplementare;
  • composizione e funzioni delle commissioni esaminatrici;
  • riconoscimenti e duplicati;
  • esami di abilitazione;
  • riconoscimento del patentino di abilitazione ottenuto in uno stato estero.

 

Il titolo verrà rilasciato dall’Ispettorato del Lavoro competente per territorio dopo esame indetto con bando e il futuro titolare dovrà essere deve essere idoneo alla mansione specifica ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e, successive modifiche ed integrazioni (idoneità sanitaria).

Il decreto indica attraverso due allegati i dettagli dei corsi di formazione teorico pratici da frequentare per l’ammissione all’esame e i differenti requisiti formativi e professionali.

La parte pratica del corso sarà valida per una sessione, massimo un anno tra la fine del corso e la domanda di esame. “Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, può riconoscere, ai fini del conseguimento della parte pratica del corso, il periodo compiuto all’estero nella conduzione di generatori di vapore”.

 

In caso di mancato superamento della prova pratica occorrerà sostenere una sessione pratica supplementare per essere riammesso. Gli esami saranno svolti in mesi e sedi indicati dall’allegato I. “Il direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro competente stabilisce le date degli esami secondo il calendario di cui all’allegato I e le pubblica sul sito internet istituzionale“.

 

barbara