Decreto Semplificazioni
Le principali novità in campo ambientale che hanno modificato il D.Lgs 152/06 e, s.m.i. sono le seguenti:
Valutazione di impatto ambientale (VIA)
Modificato nel corso dell’esame in sede referente, l’articolo 21 del D.L. n. 77/21 reca due gruppi di modifiche al TU Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006 e, successive modifiche ed integrazioni), riguardanti rispettivamente:
– l’articolo 23, al fine di modificare i termini per la verifica dell’istanza di VIA e per l’eventuale richiesta di documentazione integrativa, precisando che tali termini sono perentori;
– l’articolo 24, volto a dimezzare i termini della fase di consultazione del pubblico limitatamente ai soli procedimenti di VIA relativi ai progetti PNRR-PNIEC.
In particolare, per quanto riguarda l’articolo 23:
– viene aumentato da 10 a 15 giorni il termine, decorrente dalla presentazione dell’istanza di VIA, entro il quale l’autorità competente deve provvedere alla verifica dell’istanza medesima.
– viene introdotto un termine per l’invio al proponente, da parte dell’autorità competente, della richiesta di documentazione integrativa qualora la documentazione risulti incompleta (l’invio deve avvenire entro lo stesso termine previsto per la verifica dell’istanza, cioè 15 giorni dalla presentazione della stessa).
Con riferimento all’articolo 24 del TUA, invece, limitatamente ai procedimenti di VIA relativi ai progetti PNRR-PNIEC, viene previsto il dimezzamento:
– del termine concesso al pubblico (“chiunque abbia interesse”) per presentare le proprie osservazioni all’autorità competente (tali osservazioni possono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico, anziché i 60 giorni previsti dal testo previgente);
– del termine (da 20 a 10 giorni) entro il quale l’autorità competente – qualora all’esito della consultazione del pubblico o della presentazione delle controdeduzioni (da parte del proponente) alle osservazioni presentate si renda necessaria la modifica o l’integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita – può, per una sola volta, stabilire un nuovo termine per la trasmissione, in formato elettronico, delle modifiche e delle integrazioni agli elaborati progettuali o alla documentazione;
– del termine per la consultazione relativa alle sole modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione (la presentazione delle osservazioni del pubblico e la trasmissione dei pareri delle amministrazioni e degli enti pubblici interessati devono avvenire non entro 30 giorni (come previsto dal testo previgente) ma entro 15 giorni.
Altra novità introdotta in sede referente riguarda il caso in cui si prevede che, su richiesta motivata del proponente l’autorità competente possa concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a 60 giorni: la disposizione è stata integrata al fine di prevedere che questi 60 giorni siano elevabili a 120 nei casi di integrazioni che richiedono maggiori approfondimenti su motivata richiesta del proponente a causa della particolare complessità tecnica del progetto o delle indagini richieste.
L’articolo 25 del decreto Semplificazioni, modificato in sede referente, integra gli articoli 6 e 7-bis del TU Ambiente al fine di individuare l’autorità competente nel caso di opere o interventi caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie rientranti in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale, nonché di prevedere il rilascio della VIA nell’ambito del procedimento autorizzatorio per i progetti che devono essere autorizzati dal MiTE.
Ulteriori modifiche sono apportate dall’articolo 26 del decreto Semplificazioni che modifica la disciplina (contenuta nell’articolo 28 del TUA) relativa agli osservatori ambientali che il MiTE può istituire a supporto dell’attività di monitoraggio delle condizioni ambientali recate dal provvedimento di VIA.
Valutazione ambientale strategica (VAS)
L’articolo 28 modifica in più punti la disciplina del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) contenuta negli articoli 11-18 del TUA, integrando in particolare modifiche alla fase della verifica di assoggettabilità, della redazione del rapporto ambientale, nonché alle fasi di consultazione e di monitoraggio.
Provvedimento unico ambientale (PUA)
Altre novità riguardano il rilascio del provvedimento unico ambientale (PUA), nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale: l’articolo 22 del decreto Semplificazioni modifica l’articolo 27 del TUA, con la finalità principale di delimitare il contenuto del PUA alle sole autorizzazioni tra quelle elencate dal comma 2 del medesimo articolo e richieste dalla normativa vigente per la realizzazione e l’esercizio del progetto e non a tutte le autorizzazioni (o atti di assenso comunque denominati) in materia ambientale: il testo previgente, infatti, stabiliva che, nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, il proponente potesse richiedere all’autorità competente che il provvedimento di VIA fosse rilasciato nell’ambito di un PUA comprensivo di ogni autorizzazione ambientale richiesta dalla normativa vigente per la realizzazione e l’esercizio del progetto. Secondo la relazione illustrativa, restringendo le autorizzazioni alla lista recata dal comma 2 “viene agevolata la formulazione delle istanze che, sulla base dell’esperienza maturata, spesso sono redatte in modo inesatto e riportano autorizzazioni che non sono annoverabili tra quelle ambientali, con conseguente necessità dell’amministrazione di richieste di perfezionamenti dell’istanza medesima”.
Altre modifiche interessano il termine per la pubblicazione dell’avviso al pubblico e la collocazione temporale della conferenza di servizi decisoria finalizzata all’emissione del PUA.
Tra le altre modifiche si segnala l’elevazione da 5 a 10 giorni del termine – decorrente dalla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse – entro il quale l’autorità competente deve provvedere alla pubblicazione dell’avviso al pubblico con cui si apre la fase di consultazione: di conseguenza, la fase dell’indizione della conferenza di servizi decisoria viene spostata temporalmente in avanti, dopo che si è conclusa l’acquisizione delle osservazioni del pubblico.
Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR)
Il PAUR è un provvedimento autorizzatorio unico avente ad oggetto tutti i titoli autorizzativi (non solo ambientali) necessari all’esercizio dell’opera e che viene avviato nel caso di progetti che devono essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale
Disciplinato dall’articolo 27-bis del TUA (D.Lgs. n. 152/2006 e, s.m.i.), è stato introdotto per rispondere all’esigenza di massima semplificazione tramite l’accorpamento della fase decisionale all’interno di una unica conferenza di servizi.
Il decreto Semplificazioni con l’articolo 23, modificato in sede referente, inserisce nel TUA un nuovo articolo 26-bis introducendo la disciplina della fase preliminare – mediante una conferenza dei servizi preliminare – al procedimento per il rilascio del PAUR, mentre con l’articolo 24 reca una serie di modifiche alla disciplina del PAUR al fine principale di fornire precisazioni riguardo alle procedure da seguire in relazione al rilascio di titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto, nonché in relazione ad eventuali varianti urbanistiche.
Cessazione della qualifica di rifiuto
L’articolo 34 novella l’articolo 184-ter del TUA in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) al fine di razionalizzare e semplificare l’iter procedurale, prevedendo che il rilascio dell’autorizzazione avvenga previo parere obbligatorio e vincolante dell’Ispra o dell’Agenzia regionale di protezione ambientale territorialmente competente.
Il nuovo requisito si affianca a quelli da rispettare in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del successivo comma 2, per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni (di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del codice ambiente), per lo svolgimento di operazioni di recupero di cui all’articolo 184-ter, e cioè:
– le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008
– criteri dettagliati, definiti nell’ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori;
In questo modo – afferma la Relazione illustrativa – la valutazione viene anticipata alla procedura all’esito della quale l’autorizzazione viene rilasciata da parte dell’autorità competente: di conseguenza, sono state anche inserite delle norme che – atteso tale preventivo coinvolgimento dell’Ispra o dell’Arpa territorialmente competente – pur mantenendo la possibilità di controllo a campione previsto al comma 3-ter, primo periodo, della norma, abrogano la successiva procedura di controllo che prevede il coinvolgimento del Ministero (si doveva concludere entro sessanta giorni dall’inizio della verifica) e, nel caso, l’adeguamento dell’autorizzazione rilasciata alle conclusioni ministeriali (abrogata la norma che prevedeva che l’ISPRA o l’ARPA delegata dovesse comunicare entro quindici giorni gli esiti della verifica al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare).
Promozione dell’economia circolare
L’articolo 35, modificato in sede referente, novella alcune disposizioni TUA in materia di gestione dei rifiuti nell’intento di promuovere l’economia circolare.
Non vi sono solo modifiche di carattere formale e di adeguamento della terminologia utilizzata in alcune disposizioni. La norma infatti:
– dispone l’esclusione delle ceneri vulcaniche riutilizzate in sostituzione di materie prime, all’interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggino l’ambiente o costituiscano pericolo per la salute umana, a determinate condizioni, dall’ambito di applicazione della disciplina sulla gestione dei rifiuti;
– detta specifiche diposizioni sul trattamento dei rifiuti da articoli pirotecnici;
– semplifica degli aspetti in tema di gestione e tracciabilità dei rifiuti;
– modifica la disciplina sulle funzioni di verifica e controllo sulla gestione dei rifiuti poste in capo al Ministero della transizione ecologica (MiTE);
– modifica le norme inerenti alle comunicazioni alla Commissione europea;
– reca disposizioni sull’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti;
– detta disposizioni concernenti la sostituzione di combustibili tradizionali con CSS-combustibile (combustibile solido prodotto da rifiuti che non sia più qualificabile come rifiuto);
– introduce una modifica all’articolo 185 del TUA in materia di posidonia spiaggiata;
– novella l’articolo 190 del TUA, in materia di obbligo di tenuta di un registro cronologico di carico e scarico;
– novella l’articolo 230 del TUA, in materia di rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia;
– introduce semplificazioni procedurali applicabili alle operazioni di trattamento dei rifiuti con l’ausilio di impianti mobili (riduzione da 60 a 20 giorni del termine previsto dall’articolo 208, comma 15, del TUA per l’invio della comunicazione necessaria per l’inizio dell’attività dell’impianto);
– si demanda a un decreto MITE il compito di definire le condizioni per l’esercizio delle operazioni di “preparazione per il riutilizzo in forma semplificata” (le operazioni potranno essere avviate solo dopo che le province e le città metropolitane avranno verificato la sussistenza dei requisiti, stabiliti dal decreto ministeriale);
– modifica l’Allegato IV alla Parte Seconda del TUA, recante le tipologie di progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano soggetti alla verifica di assoggettabilità, escludendo dalla verifica di assoggettabilità taluni progetti di competenza delle regioni o province autonome (quali gli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, e gli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni);
– novella l’articolo 219-bis del TUA prevedendo che gli operatori economici, in forma individuale o in forma collettiva, adottino sistemi di restituzione con cauzione nonché sistemi per il riutilizzo degli imballaggi (tali sistemi si applicano agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande);
– sostituisce il comma 14 dell’articolo 52 della legge Finanziaria 2002 al fine di innalzare dal 20 al 30% (sul totale) la quota che le amministrazioni statali, regionali, degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e di servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, devono riservare all’acquisto di pneumatici ricostruiti ai fini del ricambio per le relative flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali e industriali;
– sopprime – ovunque ricorrano – le parole “e assimilati” nella Parte Quarta, titolo I, dedicato alla gestione dei rifiuti, del TUA;
– viene integralmente sostituito integralmente (con l’Allegato III) l’Allegato D della Parte quarta del TUA, recante l’elenco dei rifiuti (nuovo elenco europeo dei rifiuti e relativa classificazione). Le correzioni si sono rese necessarie, secondo la Relazione illustrativa, per rendere “coerente la gestione dei rifiuti con le corrette definizioni in relazione alla decisione 2014/955/UE, che altrimenti sarebbe difforme rispetto alle disposizioni UE”).
L’Art 188 comma 5 ante e post L. 108/2021 / Attestazione di avvio al recupero o smaltimento
Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell’allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni. La disposizione di cui al presente comma si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 188-bis, comma 1, in cui sono definite, altresì, le modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell’avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario dei rifiuti.
Si allega la pubblicazione emanata da certifico (www.certifico.it).
Decreto semplificazioni D.L.77 2021 Novità in tema di rifiuti Rev. 2.0 2021
Tasto di legge: Testo del decreto-legge 31 maggio 2021 n 77