Dicembre 23 2020 0Comment

Ecco alcune modifiche alle restrizioni per fabbricazione, immissione sul mercato e uso delle sostanze pericolose

Le modifiche al Regolamento REACH intervenute nell’ultima “settimana” sono due:

  1. una variazione dell’allegato XVII del regolamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (REACH)
  2. slittamento delle scadenze per il gruppo di sostanze controllate 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato utilizzate per la lotta al Covid-19

Vediamo la prima!

Il Regolamento (UE) 2020/2096 della Commissione del 15 dicembre 2020, pubblicato il 16 dicembre 2020, ha modificato l’allegato XVII del Regolamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (REACH) per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), i dispositivi medici, gli inquinanti organici persistenti, determinate sostanze o miscele liquide, il nonilfenolo e i metodi di prova per i coloranti azoici.

Le modifiche al citato Allegato XVII riguardano la soppressione o modifica di alcuni punti relativi a:

  •  sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR);
  •  dispositivi medici disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745;
  •  inquinanti organici persistenti;
  •  determinate sostanze o miscele liquide;
  •  il nonilfenolo;
  •  i metodi di prova per i coloranti azoici.

Le modifiche entrano in vigore il 5 gennaio 2021, ma si applicheranno alcune dal 5 luglio 2021 e altre dal 1° ottobre 2021 (cfr. articolo 2 del regolamento 2020/2096/Ue), tranne l’abrogazione delle restrizioni applicabili al Pfoa che si applica dal 4 luglio 2020.

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea del 21 dicembre il Regolamento 2020/2160/UE ANCH’ESSO modifica del regolamento REACH.

Con le seguenti modifiche apportate slittano alcune scadenze di presentazione per il gruppo di sostanze controllate 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato utilizzate per la lotta al Covid-19.

La commissione ha deciso, visto l’utilizzo di queste sostanze nella produzione dei kit diagnostici e nello sviluppo, e presumibilmente nella produzione dei vaccini, di posticipare di 18 mesi la data ultima per la presentazione delle domande e di 36 mesi la data di scadenze.

Le modifiche si applicano in maniera pregressa: a decorrere dal 4 luglio 2019.

barbara