Sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (http://www.minambiente.it/notizie/rischio-industriale-la-risposta-al-quesito-della-riunione-coordinamento-nazionale-del-26) è stato pubblicato l’esito di un quesito scaturito dalla riunione del Coordinamento Nazionale tenutasi il 26 giugno 2017 e, relativa all’assoggettabilità al D.L gs.105/2015 delle attività di magazzinaggio connesse al trasporto.
Problema esposto:
Il gestore di uno stabilimento di rigenerazione di oli usati (rigenerabili e non rigenerabili) ha classificato tale rifiuto, stoccato presso lo stabilimento, dotato di codice CER e di n. CAS 70514-12-4 (olio lubrificante) attribuendo ad esso la voce n.34 Prodotti petroliferi e combustibili alternativi dell’Allegato 1, parte 2.
La scheda di sicurezza non evidenzia nessuna delle categorie/voci di pericolo della parte 1 dell’Allegato 1. Infatti la SdS riporta la classificazione Carc.1B con frasi di rischio H350-Può provocare il cancro/H304-può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie/H412 -Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Trattandosi di un rifiuto, all’olio usato è stata dunque applicata la nota 5 dell’Allegato 1 del D.lgs. 105/2015, che recita:
5. Le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell’ambito di applicazione del presente decreto.
Risposta del Ministero:
Gli oli usati possono essere assoggettati al D.lgs.105/2015, con riferimento alla nota 5 dell’Allegato 1, assimilandoli ai prodotti petroliferi da a) a d) di cui alla voce n. 34, purché siano verificate le seguenti condizioni:
1. che siano allo stato liquido;
2. che non siano riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell’Allegato 1;
3. che siano destinati, nel quadro e ai sensi delle norme e delle autorizzazioni di settore vigenti, all’utilizzo come combustibile sulla base di effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo che ostino alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base (rif. art.236 c.12 del TU 152/2006), documentati per i controlli da parte delle Autorità competenti;
4. chel’assimilazionedeglioliusatiaiprodottipetroliferidaa)ad)della voce 34 sia dimostrata sulla base delle schede di sicurezza, o di altra documentazione tecnica equivalente, da cui si evincano le specifiche caratteristiche di pericolosità in modo da giustificare il fatto che tali prodotti siano ascritti fra quelli petroliferi.
Al presente link potete vedere tutte le risposte ai quesiti posti al MInistero: http://www.minambiente.it/pagina/quesiti-presentati-al-coordinamento-riguardanti-lapplicazione-del-dlgs1052015