Ottobre 13 2025 0Comment

Sentenza della Cassazione: Coordinamento sulla Sicurezza Mancante e Mancanza di Formazione Causano un Infortunio Mortale

Sentenza della Cassazione: Coordinamento sulla Sicurezza Mancante e Mancanza di Formazione Causano un Infortunio Mortale

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi presentati da A.A. e B.B., confermando la loro responsabilità per la morte di un lavoratore in un infortunio sul lavoro avvenuto il 14 giugno 2024 a Torino.

La sentenza sottolinea l’importanza cruciale della cooperazione e del coordinamento tra le imprese in cantiere, nonché la corretta formazione del personale per l’uso di attrezzature specifiche.

I Fatti

L’infortunio mortale si è verificato durante lo smontaggio di un impianto industriale. La società Iren Ambiente S.p.A. aveva affidato l’appalto alla D.D. Impianti S.r.l., che a sua volta aveva subappaltato il trasporto dei macchinari alla Mites S.r.l..

L’incidente è avvenuto mentre un nastro trasportatore veniva caricato su un rimorchio. L’operazione veniva eseguita da un dipendente della D.D. Impianti, E.E., che manovrava un sollevatore telescopico a cui era stato applicato un gancio da 50 quintali, trasformandolo di fatto in una gru mobile. Il sollevatore veniva manovrato da E.E., con l’aiuto di due colleghi della D.D. Impianti, F.F. e G.G.. La fase successiva, lo svincolo delle catene, è stata completata dai due conducenti della Mites S.r.l., C.C. (la vittima) e H.H., che erano saliti sul pianale del rimorchio.

C.C., nonostante avesse segnalato di aver sganciato l’imbracatura, non aveva rimosso correttamente le catene. Di conseguenza, una catena ha agganciato il nastro trasportatore che, sollevandosi e ondeggiando, lo ha colpito facendolo cadere dal mezzo e schiacciandogli la gamba destra. A causa delle gravi lesioni riportate, il lavoratore è deceduto.

Le Responsabilità Accertate

La Corte ha confermato le responsabilità penali dei due imputati:

  • A.A., il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, è stato ritenuto colpevole di non aver adeguato il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) in base alle “interferenze lavorative” tra le diverse aziende. Il PSC prevedeva due procedure distinte per il sollevamento dei materiali (con autogru o con sollevatore telescopico), ma non specificava quale fosse applicabile in quel preciso contesto. Inoltre, non aveva promosso la necessaria cooperazione e il coordinamento tra i datori di lavoro di D.D. Impianti S.r.l. e Mites S.r.l..
  • B.B., l’amministratore della D.D. Impianti S.r.l., è stato ritenuto responsabile per diverse violazioni:
    • Mancanza di formazione: Il dipendente E.E., che manovrava il sollevatore, era stato formato e abilitato solo per l’uso del carrello elevatore semovente, non per la gru. L’applicazione di un gancio da 5 tonnellate aveva trasformato l’attrezzatura, richiedendo un’abilitazione diversa che il lavoratore non possedeva.
    • Mancanza di coordinamento: B.B. non aveva rispettato gli obblighi previsti dall’articolo 97 del D.Lgs. 81/2008, che impone la verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e il coordinamento con il datore di lavoro dell’altra azienda coinvolta, Mites S.r.l..

La Corte ha inoltre stabilito che l’incidente non può essere attribuito a una manovra “maldestra e inconsueta” dei trasportatori. Le indagini hanno dimostrato che la presenza dei dipendenti della Mites S.r.l. sul pianale del rimorchio era una prassi operativa consolidata che nessuno riteneva anomala, evidenziando ulteriormente la mancanza di chiarezza su chi dovesse eseguire l’operazione.

La sentenza ribadisce che il coordinatore della sicurezza in cantiere ha una posizione di garanzia e compiti di “alta vigilanza”, che includono la verifica dell’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (POS) e la sua coerenza con il PSC. La mancata osservanza di questi doveri, unita alla mancanza di una formazione adeguata, ha portato al tragico esito.

cassazione_penale_sez._4_del_24_maggio_2025_n°_19424  TRATTO DA CERTIFICO.IT

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