Febbraio 27 2016 0Comment

SCHEDE DI VERIFICA DELLE SDS: EMESSA DALL’ECHA. È più semplice di quella elaborata dalla Regione Lombardia

In data 20 febbraio u.s. vi abbiamo messo in linea la lista di controllo delle Schede Dati di Sicurezza elaborata dalla Regione Lombardia.

Tale check-list è lunga e molto complicata da comprendere e compilare; pertanto, vi segnaliamo che nel sito internet:

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è disponibile una “Lista di Controllo” elaborata dall’ECHA (Agenzia europea delle sostanze chimiche).

La scheda di verifica ha lo scopo di assistere gli utenti nell’adempimento degli obblighi ai sensi del regolamento REACH.

Note tecniche:

La scheda che potete scaricare da: http://modellisds.iss.it/sds/documenti/sds_checklist_it.pdf si apre solo con Adobe Acrobat Reader.

click-978023_640potrai scaricare il file in pdf NON auto-compilabile. In questo modo potrai comunque avere la scheda anche senza Adobe.

 

Alcune brevi informazioni per il supporto alla compilazione:

La scheda – è rivolta agli ispettori che devono verificare la correttezza delle SDS presenti presso le attività – essa, si divide in tre parti:

Frontespizio con i dati generali

  1. Domande al destinatario;
  2. Lista di controllo da compilare in loco
  3. Lista di controllo da compilare in ufficio

 

Nella scheda domande al destinatario

Domanda n° 3: le RMM sono Misure di gestione del rischio come quelle di cui vi riportiamo uno stralcio NON esaustivo:

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Domanda n° 10:

Lo scopo dello scaling è garantire all’utilizzatore a valle (DU) un certo grado di flessibilità durante la verifica della sua conformità all’uso descritto nello scenario d’esposizione. In linea di massima, l’utilizzatore a valle deve conformarsi alle condizioni d’uso indicate nello scenario d’esposizione del suo fornitore. Tuttavia, l’utilizzatore può avvalersi di una scala graduata per verificare se la combinazione di condizioni operative e misure di gestione dei rischi usata gli consente di dimostrare che l’uso proprio è conforme all’uso previsto da uno scenario d’esposizione, anche se non tutti i parametri sono direttamente contemplati dalle condizioni d’uso dello scenario. Il fornitore è tenuto a precisare in che modo le condizioni d’uso che possono essere confrontate con lo scaling influiscono sul rapporto di caratterizzazione del rischio.

A tal fine il fornitore può mettere a disposizione algoritmi che descrivono il rapporto tra una condizione e il rischio oppure specificare quali strumenti di valutazione dell’esposizione potrebbero essere utilizzati.

La messa in scala può essere impiegata soltanto per i parametri indicati dal fornitore e soltanto conformemente ai suoi strumenti di misurazione (algoritmi, strumenti informatici, ecc.).

Il ricorso allo scaling è vietato se:

  • l’adeguamento di un fattore d’esposizione determinante produce vie di esposizione diverse;
  • l’esposizione interessa gruppi bersaglio diversi e/o
  • la durata e la frequenza dell’esposizione cambiano in maniera significativa, dando luogo a un’esposizione diversa (per esempio, esposizione acuta rispetto a esposizione cronica).

Per confrontare le proprie condizioni d’uso con le informazioni contenute nello scenario d’esposizione l’utilizzatore a valle può raccogliere informazioni relative alle sue condizioni operative, alle misure di gestione dei rischi e all’ambiente in cui viene usata la sostanza o il preparato.

Tra le fonti di informazione ammissibili si annoverano la documentazione predisposta per ottemperare ad altri obblighi di legge (per esempio, la direttiva sugli agenti chimici, la conformità con i permessi ambientali a norma della direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento), le misurazioni realizzate sul luogo di lavoro e/o i dati relativi al monitoraggio delle emissioni nonché l’esperienza del personale in loco, tra cui tecnici e personale addetto alle vendite. Il grado di approfondimento delle informazioni richieste dipenderà dal numero di dettagli presenti nello scenario d’esposizione.

 

Spetta al fornitore comunicare gli elementi caratteristici della messa in scala. Non tutte le discrepanze tra la descrizione delle condizioni d’uso nello scenario d’esposizione e le prassi dell’utilizzatore devono portare a concludere che l’uso dell’utilizzatore non è contemplato nello scenario d’esposizione.

 

Domanda 12:

le sostanze in restrizione sono quelle dell’allegato XVII del REACH

barbara