Luglio 19 2016 0Comment

RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: SCIA

Tra i decreti di attuazione della delega di cui all’art. 2 della L. 124/2015 (cosiddetta “Legge Madia”), di particolare importanza è il D. Lgs 30.06.2016, n. 126, recante “Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124“, relativo alla precisa individuazione dei procedimenti oggetto di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di silenzio assenso in base agli articoli 19 e 20 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo.
Il provvedimento è stato publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13/07/2016 ed entra in vigore il 28/07/2016.

RICOGNIZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E RILIEVI DEL CONSIGLIO DI STATO – Dunque il provvedimento reca la disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a Segnalazione certificata di inizio attività, lasciando ferma la disciplina delle altre attività private non soggette ad autorizzazione espressa (ad esempio la disciplina dell’attività edilizia libera o soggetta a semplice comunicazione).
Peraltro il provvedimento – con ciò attuando solo parzialmente il proprio obiettivo – rinvia a successivi decreti attuativi della delega la concreta e puntuale individuazione delle attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività od oggetto di silenzio assenso, nonché di quelli per i quali è necessario invece un titolo espresso.
Si prevede poi – allo scopo di garantire certezza sui regimi applicabili alle attività private e di salvaguardare la libertà di iniziativa economica – che le attività private non espressamente individuate ai sensi dei medesimi decreti o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, non sono soggette a controllo preventivo (in altri termini, tutto ciò che non è espressamente regolamentato è libero).

MODULISTICA STANDARDIZZATA – L’art. 2 del provvedimento prevede la predisposizione di moduli unificati e standardizzati che definiscano, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni, nonché della documentazione da allegare. Tali moduli dovranno poi essere pubblicati sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni o comunicazioni, e prevedono, tra l’altro, la possibilità del privato di indicare l’eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l’amministrazione.
L’amministrazione potrà chiedere all’interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati ai moduli predefiniti, essendo pertanto vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli predefiniti, nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione.

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI – Viene inserito il nuovo art. 19-bis della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, introducendo il principio della concentrazione dei regimi amministrativi, in base al quale sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione deve essere indicato lo sportello unico (di regola telematico) al quale presentare le istanze, segnalazioni e comunicazioni. anche in caso di procedimenti connessi di competenza di più amministrazioni o di più articolazioni interne in seno alla stessa amministrazione.
Nelle ipotesi in cui per lo svolgimento di un’attività siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l’interessato potrà presentare un’unica SCIA allo sportello di cui sopra, e sarà compito dell’amministrazione che la riceve trasmetterla alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire gli adempimenti di loro competenza.

SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI VARIE – Dell’avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente una ricevuta che attesta l’avvenuta presentazione e indica i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. La data di protocollazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione, e le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta.

barbara