L’Ispettorato del Lavoro ha pubblicato la circolare in oggetto (allegata alla presente INL, lett. circ. 12 ottobre 2017, prot. n. 3 – Indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori ).
La circolare numero 3 del 12 ottobre 2017 che riporta indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
I riferimenti elencati dal documento sono relativi all’articolo 18 comma 1 lettere:
- c): valutazione salute e capacità del lavoratore per compiti specifici indipendentemente dai rischi dell’ambiente di lavoro;
- g): tutti i casi con obbligo di sorveglianza sanitaria;
- bb): lavoratore sottoposto a sorveglianza e già adibito a mansione nonostante sia in attesa di idoneità dopo visita.
Si riporta lo stralcio del citato articolo 18, comma 1 del D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni (cd. Testo Unico Sicurezza):